Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SINOPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con tre sentenze definitive, riconoscendo la continuazione fra i reati giudicati dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12 luglio 2019 e dalla Corte di appello di Roma, in data 16 novembre 2020, con rideterminazione della pena per i suddetti reati in anni venticinque, mesi quattro di reclusione, con rigetto nel resto della richiesta.
Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen. 81, comma secondo, cod. pen., 133, 99 comma quarto, cod. pen., 73, 80, 74 TU Stu p.
Si lamenta che il Giudice dell’esecuzione ha determinato gli aumenti ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in misura cinque volte superiore rispetto ai medesimi aumenti praticati in sede di cognizione in relazione ad altri reati satellite, di pari o maggiore gravità.
Inoltre, si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen, per aver praticato aumenti non inferiori a un terzo della pena applicata per il reato più grave.
La Corte di appello di Roma ha ritenuto, una volta individuato il reato più grave di cui all’imputazione 1, dei fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 12 luglio 2019, tenuto conto della pena di anni ventiquattro di reclusione irrogata, di applicare come aumento la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui al capo D, giudicato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 novembre 2020, determinando tale misura ai sensi dell’art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente sottolinea che si tratta di un aumento di misura cinque volte superiore rispetto a quello che, per ciascun reato satellite, era stato individuato come congruo dal giudice della cognizione.
Peraltro, la norma relativa al minimo aumento previsto nel caso di recidiva qualificata, impone che l’aumento complessivo, per i reati in continuazione, non possa essere inferiore alla soglia minima prevista e non il fatto che, per ciascuno di essi, vi debba essere un aumento minimo in misura non inferiore ad un terzo; del resto il giudice della cognizione aveva accertato il reato più grave e altri reati, ritenuti riuniti in continuazione dando corretta applicazione dell’art. 81 comma quarto, cod. pen., praticando un aumento complessivo di anni sei di
reclusione, superiore alla soglia minima di anni cinque e mesi quattro di reclusione applicabile al recidivo reiterato.
Si richiama giurisprudenza di legittimità (Rv. 268131 e Rv. 266885) secondo cui, in tema di quantificazione della pena, a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche circa l’entità dell’aumento ex art 81 cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione del trattamento sanzionatorio, per le medesime fattispecie di reato.
Sì ritiene che la norma sull’aumento in misura non inferiore al terzo della pena applicata per il reato più grave, prevista dal comma quarto dell’art. 81 cod. pen., nel caso di recidiva qualificata, debba essere interpretata nel senso che l’aumento complessivo, per i reati in continuazione, non debba essere inferiore a tale soglia minima e non anche nel senso che l’aumento minimo sia prescritto per ciascuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
1.1.Va premesso che il Giudice dell’esecuzione applica, sulla pena di anni sedici di reclusione per il reato più grave, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., la pena complessiva di anni sei di reclusione per i reati satellite che, già in sede di cognizione, erano stati ritenuti avvinti dalla continuazione con la fattispecie più grave, nonché l’ulteriore pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, ritenuto che questa (per il capo D) della seconda sentenza) non potesse essere calcolata in misura inferiore ad un terzo di anni sedici di reclusione, per il disposto di cui all’art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.2. Ciò posto si rileva che, in tema di quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 219316).
In argomento si è recentemente pronunciato il massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione, e chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti pr dall’art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Infine, COGNOME nell’esercizio COGNOME del COGNOME proprio COGNOME potere COGNOME discrezionale, COGNOME il COGNOME giudice dell’esecuzione deve rispettare i limiti di cui all’art. 81 cod. pen., che, al quart comma, prevede – in caso più reati, in concorso formale o in continuazione con quello più grave, commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen. – l’aumento minimo della quantità di pena per i reati satellite di un terzo della pena stabilita per reato più grave.
La formulazione letterale della norma (« .. se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave») ha indotto questa Corte a darle applicazione nel senso che «il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidiv reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede» (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276268; in termini Sez. 1, n. 31735 del 01/07/2010, NOME, Rv. 248095: «L’aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica solo quando l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute»).
Comunque, il limite imposto è inteso come complessivo e riguarda la misura di tutti gli aumenti ex art. 671 cod. proc. pen.
Come evidenziato dalla difesa, in caso di più reati, unificati dal vincolo della continuazione, commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., il limite minimo
dell’aumento di pena va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266850 – 01; Sez. 1, n. 5478 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 246116-01; Sez. F, n. 37482 del 4/09/2008, Rocco, Rv. 241809 – 01).
Ciò significa che il giudice non deve procedere, per ciascun reato satellite, a un aumento di almeno un terzo, ma che il complesso degli aumenti stabiliti per tutti i reati satellite, a prescindere dal loro numero, non deve essere inferiore a un terzo della pena irrogata per il reato più grave.
Per quanto, invece, riguarda l’aumento massimo, esso risulta sempre individuabile, ai sensi del primo comma dell’art. 81 cod. pen., nel triplo della pena inflitta per il reato ritenuto più grave.
1.3.Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la pena complessiva in aumento, come determinata dal Giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato, è di molto superiore ad un terzo e resta, in sostanza, priva di motivazione se si guarda alla ragione illustrata e che ha determinato, per il solo capo D), il consistente aumento di anni cinque e mesi quattro di pena, di molto superiore, peraltro, all’entità di quello irrogato, nel giudizio di cognizione, per g altri reati satellite.
2.Dunque, ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché sia rivisto il trattamento sanzionatorio e sia integrata la motivazione nel rispetto dei principi di cui in parte motiva, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Roma.
Così deciso, il 13 settembre 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
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