Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14819 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 11/10/1984
avverso la sentenza del 18/01/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME che he chiesto annullarsi senza rinvio al sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di imperia.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. il 18/01/2025 dal Tribunale di Imperia in composizione monocratica in relazione:
A) al reato agli articoli 81 cpv cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. 309/90 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente cedeva a COGNOME Andrea una dose di eroina avente peso di grammi 0,8 nonché deteneva a fini di cessione ulteriori grammi 0,8 di eroina che celava all’interno di un calzino.
In Sanremo il 17.01.2025
B) al reato di cui all’articolo 337 perché, datosi alla fuga a bordo di un monopattino elettrico dopo la cessione illecita di cui al capo che precede, usava violenza alla persona nei confronti del V. Brig. NOME COGNOME dei CC Norm di Sanremo consistita nell’ urtare intenzionalmente al braccio il militare che si trovava all guida di un ciclomotore di servizio e ciò per opporsi al PU che lo inseguiva egli aveva più volte imposto l’alt.
In Sanremo il 17.01.2025
C) al reato di cui all’articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/90 perché per avere illecitamente ceduto a TRAVERSO Andrea una dose di eroina.
In Sanremo il 16.01.2025
Recidiva specifica
Come si legge in sentenza l’imputato, personalmente, ha presentato richiesta di applicazione della pena nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 1.600 di multa, così determinandola: pena base per il reato. di cui al capo A), ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, mesi nove di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, aumentata di due mesi e 300,00 euro per la continuazione con il capo B) e di ulteriori mesi uno ed euro 100,00 di multa per il capo C), per complessivi anni uno di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, ridotti a mesi nove di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per la scelta del rito.
Il Pubblico Ministero ha aderito a tale richiesta, prestando il proprio consenso, e il giudice ha pronunciato sentenza in conformità.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, COGNOME deducendo i tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione all’omessa valutazione di cause proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; b. violazione di legge in reiazione alla pena illegale quanto
all’aumento per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., dovendosi aumentare in zione a tale reato satellite la sola pena detentiva; c. violazione di legge e motivazione in relazione alla confisca del denaro in sequestro (220 euro).
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 c proc. pen. riportate in epigrafe.
4. Tutti i proposti motivi sono inammissibili.
Il primo motivo propone doglianze non consentite dalla legge.
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), ha infatti previsto che la sente ‘patteggiamento’ sia ricorribile per cassazione soltanto per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra rich sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena.
Tra i motivi deducibili, dunque, non viene annoverato l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. pr pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014: “Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.”).
Il secondo motivo, ammissibile in quanto investe il profilo dell’illegalità d pena, è manifestamente infondato.
Ed invero, come sì evince dalla sentenza impugnata, la pena base è stata calcolata in relazione al reato di cui al capo a), ovvero al reato di cui all comma 5, d.P.R. 309/90, ovvero ad un’ipotesi di reato che prevede congiuntamente, pena detentiva e pena pecuniaria.
Pertanto, correttamente, alla luce del dictum di Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME Rv. 273750 – 01 (come si legge a pag. 12: «e) se il reato grave è punito con pena congiunta e il reato szitellite con pena detentiv aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave») il giudice d patteggiamento ha ratificato l’accordo che contemplava un aumento sia della pena detentiva che di quella pecuniaria anche per il reato satellite ex art. 337 cod. pen. di cui al capo B) dell’imputazione, ancorché tale ipotesi di reato contempli so pena detentiva.
Sez. 6, n.
7. Anche il terzo motivo di ricorso, pur ammissibile (cfr.
ex multis
2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899), è manifestamente infondato.
Ed invero, nel caso che ci occupa, il giudice del patteggiamento ha ritenuto che la somma di 240 euro sequestra all’imputato andasse confiscata in relazione
alla circostanza che sono contestate anche delle cessioni di stupefacente e non soltanto delle mere detenzioni a fine di spaccio dello stesso.
Il ricorrente non contesta la legittimità di tale confisca, ma, richiamando varie pronunce di legittimità (Sez. 4, n. 40912/2016, Ka, Rv. E Sez. 6, n. 55582/2017,
COGNOME, Rv. 272204), ritiene che la stessa dovesse essere limitata a 100 euro, in quanto la cessione di cui al capo A) era avvenuta dietro corrispettivo di 50 euro e
verosimilmente anche quella di cui al capo C) era avvenuta per un pari importo.
Si tratta, tuttavia, di affermazioni indimostrate e di un motivo di ricorso, per come formulato, inammissibile.
La sentenza impugnata, invero, non sviluppa in alcun modo il tema dell’ammontare delle cessioni e il ricorrente, infatti, non devolve sul punto alcun
travisamento della prova.
Il ricorso in ogni caso difetta di autosufficienza in quanto il ricorrente non solo non allega, ma nemmeno indica da quali atti si desumerebbe che il corrispettivo delle operate cessioni di stupefacente corrisponda a quanto da lui indicato (50 euro a cessione).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 03/04/2025