Aumento di Pena e Reato Continuato: La Motivazione Implicita è Sufficiente?
La corretta determinazione della pena in caso di reato continuato è un tema centrale nel diritto penale. L’obbligo del giudice di motivare ogni singolo aumento di pena per i cosiddetti reati satellite è stato oggetto di un’importante ordinanza della Corte di Cassazione, che ha fornito chiarimenti cruciali sulla portata di tale dovere. La decisione analizza fino a che punto la motivazione possa considerarsi assolta in modo implicito, specialmente quando l’incremento sanzionatorio è minimo. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi espressi dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo, comune ad entrambi. Essi lamentavano un vizio di omessa motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla misura dell’aumento di pena applicato per i reati commessi in continuazione. In sostanza, i ricorrenti sostenevano che la sentenza impugnata non avesse spiegato adeguatamente le ragioni che giustificavano l’entità dell’incremento di pena per ciascuno dei reati satellite, collegati a quello più grave.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva fatto corretta applicazione dei principi che regolano la determinazione della pena nel reato continuato. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Obbligo di Motivazione e Aumento di Pena
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione relativo all’aumento di pena. La Cassazione ha ribadito il principio, già sancito dalle Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021), secondo cui il giudice, nel determinare la pena per il reato continuato, deve:
1. Individuare il reato più grave e fissare la pena base.
2. Calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Tuttavia, la Corte ha precisato un aspetto fondamentale: il grado di impegno motivazionale richiesto è direttamente proporzionale all’entità degli aumenti stessi. L’obbligo è finalizzato a permettere un controllo sul rispetto del principio di proporzione e dei limiti imposti dall’art. 81 del codice penale, evitando che si operi un mero e vietato cumulo materiale delle pene.
La Motivazione Implicita
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che tale onere argomentativo fosse stato implicitamente assolto. I giudici di merito si trovavano di fronte a reati omogenei e avevano applicato un “obiettivo minimo aumento di pena”. In un simile contesto, dove non è possibile pretendere un’esattezza matematica nella commisurazione della pena, la scelta di un aumento ridotto rispetto alla pena base costituisce di per sé una motivazione sufficiente. Dimostra, infatti, che il giudice ha ponderato la gravità dei reati satellite in rapporto a quello principale, rispettando i criteri di legge senza la necessità di una spiegazione verbosa per ogni singolo incremento. La Corte ha inoltre specificato che gli elementi positivi evidenziati dai ricorrenti erano già stati implicitamente considerati dai giudici d’appello nella riduzione dell’aumento di pena precedentemente stabilito dal giudice di primo grado.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Essa consolida l’orientamento secondo cui la formalità dell’obbligo di motivazione sull’aumento di pena per il reato continuato può essere temperata in base alle circostanze concrete. Per la difesa, ciò significa che un ricorso basato sulla mera assenza di una dettagliata spiegazione per un aumento minimo di pena ha scarse probabilità di successo. Sarà invece necessario dimostrare una palese violazione del principio di proporzionalità o il superamento dei limiti di legge. Per i giudici, la decisione conferma la possibilità di una motivazione più snella in casi di limitata gravità, dove la scelta di un aumento contenuto è di per sé eloquente e sufficiente a garantire la legalità del trattamento sanzionatorio.
Per il reato continuato, il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato l’aumento di pena per ogni singolo reato satellite?
No. Secondo la Corte, l’obbligo di motivazione è correlato all’entità dell’aumento. In caso di reati omogenei e di un aumento minimo, la motivazione può essere considerata assolta in modo implicito.
Cosa significa che la motivazione sull’aumento di pena è ‘assolta implicitamente’?
Significa che, anche senza una spiegazione verbale dettagliata per ogni singolo aumento, la scelta di un incremento di pena minimo e proporzionato alla pena base è di per sé una motivazione sufficiente a dimostrare che il giudice ha rispettato i criteri di legge.
Quando un ricorso per omessa motivazione sull’aumento di pena viene dichiarato inammissibile?
Viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, come nel caso in cui il giudice di merito abbia correttamente applicato le regole sul reato continuato e l’aumento di pena sia minimo e proporzionato, rendendo l’obbligo di motivazione implicitamente soddisfatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43136 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43136 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, comune ad entrami i ricorrenti, con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultin rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia opera surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento;
vista la memoria del 7 settembre 2023 depositata dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso, poiché gli elementi positivi adotti dai ricorrenti a sostegno del motivo sul trattamento sanzionatorio – espressamente menzionati nella sentenza impugnata nel riepilogo delle censure – sono stati implicitamente apprezzati nell’ambito della riduzione dell’aumento di pena apportato dal primo giudice, ponendosi così a fondamento delle ragioni dell’operata decisione sul punto della Corte territoriale;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Con
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Il Presidente