Aumento di pena per reato continuato: quando la motivazione è sufficiente?
La corretta motivazione di un aumento di pena in caso di reato continuato è un principio cardine del nostro sistema processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione pratica su quando un ricorso che lamenta un vizio di motivazione su questo punto possa essere considerato manifestamente infondato. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale. In particolare, il ricorrente lamentava che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente motivato l’aumento di pena applicato per i singoli reati posti in continuazione con quello più grave, oggetto di un precedente giudizio.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero omesso di specificare l’entità dell’aumento per ciascun reato satellite, limitandosi a un calcolo complessivo. Questa omissione, a suo dire, avrebbe costituito un vizio di motivazione tale da giustificare l’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta analisi degli atti processuali, dalla quale emerge una realtà fattuale diversa da quella rappresentata nel ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della palese infondatezza delle sue censure.
Le Motivazioni: L’Unicità del Reato Satellite e il corretto Aumento di Pena
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella constatazione che il ricorso era “manifestamente infondato”. I giudici hanno chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli atti processuali dimostravano in modo inequivocabile che l’unico reato ascritto all’imputato nel procedimento in esame era quello associativo.
Di conseguenza, il giudice di merito non doveva motivare un aumento per “ogni singolo reato”, ma semplicemente applicare un unico aumento di pena a titolo di continuazione per quel solo reato associativo, rispetto al reato più grave già giudicato in precedenza. La Corte ha verificato che questo è esattamente ciò che era stato fatto: la sentenza d’appello aveva chiaramente individuato il reato più grave, aveva applicato un unico aumento per il reato associativo e ne aveva indicato la precisa incidenza sul calcolo totale della pena.
La doglianza del ricorrente, pertanto, denunciava una violazione di norme smentita direttamente dagli atti, basandosi su un presupposto fattuale errato. Un ricorso che si fonda su una tale palese discrepanza tra quanto affermato e quanto risulta dai documenti processuali non può che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità. I motivi di ricorso devono essere specifici e, soprattutto, ancorati alla realtà processuale. Denunciare un vizio di motivazione inesistente, facilmente smentibile dalla semplice lettura degli atti, si traduce non solo nel rigetto del ricorso ma anche in una condanna pecuniaria per il ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare censure precise e fondate, evitando di sovraccaricare la Suprema Corte con ricorsi palesemente pretestuosi che non hanno alcuna possibilità di accoglimento.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La lamentela del ricorrente, relativa alla mancata motivazione dell’aumento di pena per ogni singolo reato, era smentita dagli atti processuali, dai quali risultava che l’aumento era stato applicato per un solo reato satellite (quello associativo) e in modo correttamente motivato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale presupposto errato si basava il ricorso?
Il ricorso si basava sull’errato presupposto che ci fossero molteplici reati in continuazione per i quali motivare separati aumenti di pena. In realtà, il giudice doveva considerare un solo reato aggiuntivo, e lo ha fatto applicando un unico e motivato aumento sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., lamentando la mancata motivazione dell’aumento di pena per ogni singolo reato posto in continuazione, è manifestamente infondato, poiché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dal fatto che l’unico reato ascrit all’odierno ricorrente è quello associativo di cui al capo b), in relazione al quale giudice, dopo aver individuato il reato più grave (oggetto di pregresso giudizio), effettua un unico aumento a titolo di continuazione (relativo, appunto, al reato associativo), indicandone l’esatta incidenza sul complessivo computo del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
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