Aumento di Pena per Continuazione: la Cassazione Spiega il Calcolo
L’applicazione della pena nel caso di più reati commessi in continuazione rappresenta un tema cruciale del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento su come calcolare l’aumento di pena quando le sanzioni previste per i diversi reati non sono omogenee. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati e le loro conseguenze pratiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso sul Calcolo della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione di legge nella determinazione della misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra diversi reati. In sostanza, il ricorrente contestava le modalità con cui i giudici di merito avevano calcolato la sanzione finale, ritenendole errate.
L’Aumento di Pena e il Principio delle Sezioni Unite
Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione di un principio di diritto consolidato. La difesa sosteneva un’errata applicazione delle regole sulla continuazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente seguito l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 40983 del 2018). Tale principio stabilisce che, quando il reato più grave è punito con una “pena congiunta” (ad esempio, detenzione e multa) e il cosiddetto “reato satellite” (quello meno grave unito in continuazione) è punito solo con una pena detentiva, l’aumento sanzionatorio deve essere applicato a entrambe le componenti della pena prevista per la violazione più grave.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato”. Secondo gli Ermellini, non vi era alcun dubbio sull’operato della Corte d’Appello, che aveva fatto corretta applicazione del principio summenzionato. Se il legislatore ha previsto per il reato più grave una duplice sanzione, sia detentiva che pecuniaria, l’aumento per il reato satellite deve incidere su entrambe. Non rileva, a tal fine, che il reato satellite preveda solo una delle due tipologie di pena.
La logica è quella di considerare la pena per il reato più grave come una base unitaria su cui innestare l’aumento. Di conseguenza, l’aumento per la continuazione non può che seguire la natura composita della pena base. In virtù di questa palese infondatezza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione in esame consolida un importante principio sul calcolo dell’aumento di pena. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che in presenza di un reato principale punito con pena detentiva e pecuniaria, l’unificazione di altri reati in continuazione comporterà un aggravio su entrambi i fronti sanzionatori. La dichiarazione di inammissibilità ha inoltre comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la pretestuosità del motivo di ricorso.
Come si calcola l’aumento di pena per la continuazione se il reato più grave ha una pena detentiva e una pecuniaria?
Secondo la Corte, l’aumento di pena per il reato satellite si applica a entrambe le componenti della pena principale: sia a quella detentiva sia a quella pecuniaria.
Cosa succede se il reato satellite (meno grave) prevede solo la pena detentiva?
Anche se il reato satellite prevede solo la pena detentiva, l’aumento si applica comunque a entrambe le pene (detentiva e pecuniaria) previste per il reato più grave.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito avevano correttamente applicato un principio di diritto già consolidato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28970 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta violazione di legge sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestament infondato;
che, i giudici del merito a pag. 2 della sentenza impugnata hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale “se il reato più è punito con pena congiunta ed il reato satellite con pena detentiva, si aumenta entrambe le pene previste per la violazione più grave” (Sez. U, n. 40983 de 21/06/2018, COGNOME e altro, Rv. 273751 -01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
GLYPH
Il Consigliere Estensore
Il Presklerìte