Aumento di Pena per Droga: la Cassazione Spiega la Valutazione Separata delle Aggravanti
L’applicazione delle circostanze aggravanti e il conseguente aumento di pena rappresentano un momento cruciale nel processo penale, poiché incidono direttamente sull’entità della sanzione finale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di determinazione della pena, in particolare sulla distinzione tra gli elementi usati per stabilire la sanzione base e quelli che giustificano l’applicazione di un’aggravante. Il caso riguarda un soggetto condannato per detenzione di un’enorme quantità di sostanze stupefacenti, il quale lamentava una presunta duplicazione di valutazione da parte del giudice.
Il Contesto del Ricorso: la Duplicazione degli Elementi di Valutazione
L’imputato, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90, aveva presentato ricorso in Cassazione contestando il metodo di calcolo della pena. A suo avviso, la Corte d’Appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe utilizzato i medesimi elementi fattuali — come la quantità della droga — sia per determinare la pena base secondo i criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato), sia per applicare l’aumento di pena previsto dalla circostanza aggravante a effetto speciale dell’ingente quantità (art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90). Questo, secondo la difesa, avrebbe comportato una violazione del principio che vieta di punire due volte per lo stesso fatto.
La Decisione della Corte d’Appello e il Calcolo della Pena
La Corte d’Appello aveva giustificato l’aumento di pena sottolineando una serie di elementi che denotavano l’eccezionale gravità della condotta. L’imputato deteneva non solo un quantitativo impressionante di cocaina (oltre 50 kg, corrispondenti a quasi 225.000 dosi medie) e hashish, ma anche una considerevole somma di denaro contante (€11.000) e materiale per il confezionamento delle dosi. A ciò si aggiungeva la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali. Sulla base di questi fattori, la pena era stata aumentata di 10 mesi di reclusione per l’aggravante, per poi essere ridotta per la scelta del rito abbreviato, attestandosi a 9 anni di reclusione e 40.000 euro di multa.
Le Motivazioni della Cassazione sul Corretto Aumento di Pena
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rigettando le censure della difesa e confermando la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha chiarito un principio fondamentale nella commisurazione della pena in presenza di circostanze aggravanti.
La Distinzione tra Pena Base e Aggravante
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra la valutazione operata ai fini della determinazione della pena base e quella per l’applicazione dell’aggravante. La Corte ha spiegato che, mentre per la pena base si considerano la gravità del reato nelle sue linee generali, le modalità della condotta e la personalità del reo, per giustificare l’aumento di pena legato all’aggravante dell’ingente quantità è necessario un quid pluris. In questo caso, la Corte d’Appello ha correttamente individuato tale elemento nell’eccezionale rilevanza del quantitativo di cocaina detenuto. Non si è trattato, quindi, di una duplicazione valutativa, ma di una valutazione indipendente e specifica che ha giustificato pienamente l’aumento applicato.
La Declaratoria di Inammissibilità
Data la manifesta infondatezza delle doglianze, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Come conseguenza di legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando così la pena inflitta nel precedente grado di giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto penale: per evitare una doppia valutazione dello stesso elemento, il giudice deve motivare in modo distinto e specifico le ragioni che lo portano a fissare la pena base e quelle che giustificano un aumento di pena per una circostanza aggravante. La semplice presenza di un grande quantitativo di droga può essere considerata per determinare la gravità generale del fatto, ma solo la sua natura ‘ingente’ o eccezionale può legittimare l’applicazione dell’aggravante specifica. La decisione offre un importante chiarimento per gli operatori del diritto, sottolineando l’importanza di una motivazione analitica e non sovrapponibile nella complessa operazione di commisurazione della sanzione penale.
Quando è legittimo un aumento di pena per la circostanza aggravante della ingente quantità di droga?
L’aumento è legittimo quando la motivazione del giudice distingue chiaramente gli elementi usati per fissare la pena base (come la gravità generale del fatto, le modalità della condotta e la personalità del reo) da quelli specifici che giustificano l’aumento, come l’eccezionale e rilevante quantitativo di stupefacente, che va oltre la normale gravità del reato.
È possibile utilizzare gli stessi elementi fattuali sia per determinare la pena base sia per applicare un’aggravante?
No. Secondo la Corte di Cassazione, ciò comporterebbe una valutazione indebita. È necessario che il giudice individui elementi specifici e ulteriori per giustificare l’aumento di pena legato all’aggravante, diversi da quelli già considerati per stabilire la sanzione base ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 10/04/1987
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME (dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 73, primo comma, d.P.R. 309/90), mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare riguardo alla applicazione del criteri moderatore fissato dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., oggetto del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con la precedente sentenza di annullamento, che non sarebbe stato adeguatamente giustificato dal giudice del rinvio, che avrebbe considerato i medesimi elementi sia nella determinazione della pena sia per stabilire gli aumenti per le circostanze aggravanti, pur rispettando il limite fissato dall’art. 63, quarto comma, co pen. citato, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello ha giustificato sufficientemente l’aumento di pena stabilito per l’applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (peraltro contenuto, essendo pari a 10 mesi di reclusione, da anni 11 e mesi otto di reclusione ed euro 43.333,00 di multa a 12 anni e sei mesi di reclusione, ridotta ad anni 9 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per la diminuente del rito abbreviato), sottolineando il rilevante quantitativo di droga detenuto dal ricorrente, pari a 50,650 chili di cocai (corrispondenti a 224.635 dosi medie), la diversa tipologia di sostanze (posto che il ricorrente deteneva anche 10 panetti di hashish del peso di 991,76 grammi (pari a 3.469 dosi medie), le modalità diversificate e sofisticate di occultamento di tali sostanze, disponibilità di una notevole somma di denaro contante (pari a 11.000,00 euro) e di strumenti e materiali per il confezionamento in dosi delle sostanze, oltre che la negativa personalità dell’imputato desunta dai suoi gravi precedenti penali: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. giudicati decisivi nella determinazione del suddetto aumento di pena, la cui valutazione sia per la determinazione della pena base sia per la fissazione dell’aumento non è indebita, in quanto oltre alla gravità e alle modalità della condotta e alla personali dell’imputato, considerate nella determinazione della pena base, è stata sottolineata, attraverso la evidenziazione della rilevanza del quantitativo di stupefacente del tipo cocaina detenuto dal ricorrente, la specifica incidenza della circostanza aggravante della ingente quantità, in tal modo giustificando sufficientemente la misura dell’aumento di pena stabilito per tale circostanza aggravante, con una valutazione indipendente rispetto a quella compiuta per la determinazione della pena base, con la conseguenza che lo stesso elemento di fatto non risulta essere stato considerato sia nella determinazione della pena base sia per stabilire l’aumento di pena conseguente all’applicazione di detta circostanza aggravante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente