Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accogliment del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito gravame interposto dall’imputato NOME avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Padova, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è sta riconosciuto colpevole dei plurimi reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ot 1990 n. 309 ascrittigli, relativi alla complessiva movimentazione di 32 kg. di ero e 450 grammi di cocaina per un valore di 187.900 euro, e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato con atto di ricorso del difensore deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 599-bis, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle ragioni del rig della proposta di concordato in appello e non avendo concesso la Corte l possibilità alle parti di riformulare la proposta in termini diversi, in violazion scopo deflattivo del concordato in appello.
Quanto al primo aspetto non si rinviene alcun ragionamento posto alla sua base erA emergendo – a riguardo della limitata asserzione a riguardo – il su contrasto con le emergenze in attirfisultando illogico il rilievo sulla pena irr al coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME la evidente disparità di trattamento sanzionato rispetto alla preminente posizione di quest’ultimo.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 546, comma 1 lett. e) n. 2 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen, 132 e 133 cod. pen., artt. 27 e 111 Cost. e cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena essendo illogico il riferimento allo stralcio della posizione del coimputato Che maggiormente gravato, e non considerate le deduzioni difensive a sostegno della rideterminazione della pena.
2.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen, 1 e 133 cod. pen., artt. 27 e 111 Cost. e vizio cumulativo della motivazione relazione all’incremento di pena a titolo di continuazione, non essendo considerato l’errore di calcolo che ha comportato l’incremento di pena detenti per la continuazione in misura superiore a un terzo sulla pena base, come indica dalla prima sentenza ,e risolvendosi il giudizio di congruità della pena in una clausola di mero stile e senza conformarsi al principio di diritto espresso dalle con sentenza n. 47127 del 24.6.2021.
E’ stata depositata memoria difensiva a sostegno dell’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2. Il primo motivo è genericamente proposto oltre che manifestamente infondato, rispetto alla giustificata mancata adesione al concordato sulla pe proposto dalle parti, non sussistendo alcun obbligo da parte del Giudice di appel di rimettere le parti in termini per una nuova proposta di concordato.
Quanto al primo aspetto, risulta assorbente il rilievo secondo il qual ricorrente non si confronta in alcun modo con il pregnante giudizio d inadeguatezza della pena concordata, da un lato, sulla base del minimo edittale in considerazione degli incrementi per i reati-satellite in considerazione d notevole entità dello stupefacente della doppia tipologia di natura cd. pesant del correlato elevatissimo valore di mercato, indice dell’inserimento dell’imput ad un altissimo livello nel traffico illecito dal quale era capace di trarre rapidam e in modo continuativo il suo approvvigionamento per lo spaccio; dall’altro, relazione al negativo profilo soggettivo connotato da cinque precedenti specifi per violazione della legge sugli stupefacenti, di cui l’ultimo, a ridosso dei fa i quali si è proceduto, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.
Quanto al secondo, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il modulo della trattazione orale, alcun obbligo sussisteva in capo al Giudice di rimetter termini le parti per la riformulazione dell’accordo, avendo le stesse concluso, in subordinata, nel merito, in linea con il condivisibile orientamento secondo il qu in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullit sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l’appellant all’udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai moti di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di nuovo accordo (Sez. 2 , n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347).
3. Il secondo motivo sulla determinazione della pena base costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di m in base agli ineccepibili indici di valutazione e commisurazione sopra indica ineccepibilmente essendo state valutate incidenti solo sul piano delle attenua generiche le dichiarazioni ammissive dell’imputato in udienza di primo grado e inincidente il tardivo modesto versamento in beneficenza, rispetto ai quali non p essere considerata in questa sede di legittimità la allegata ordinanza resa in esecutiva, successiva alla sentenza impugnata.
Il terzo motivo è fondato.
Non è condivisibile la conferma della determinazione dell’aumento per la continuazione, che, difformemente al criterio indicato dalla prima decisione – c ne indicava la misura pari a un terzo della pena base -, ha confermato l’incremen pari ad anni 3 e mesi quattro di reclusione, ovvero oltre il terzo indicato. L’err del giudizio rende recessiva l’ulteriore motivazione circa la congruità della pen continuazione, essendo travolta anche la indicazione della prima sentenza circa singoli aumenti.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio limitatamente all’aumento di pena a titolo di continuazione. Nel resto il ricorso deve e rigettato.
P.Q.M.
Annulla ~la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione d Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 11/09/2024.