Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TAURIANOVA il 23/02/1964
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE APPELLO di REGGIO
CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 10 febbraio 2024 accoglieva l’istanza di COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna e rideterminava, per l’effetto, la pena complessiva in anni ventitre di reclusione.
COGNOME tramite il difensore proponeva ricorso lamentando la carenza o mera apparenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione degli aumenti in continuazione per i reati satellite, ritenendo che la locuzione ” in considerazione della gravità e del numero di reati concorrenti a quelli giudicati” utilizzata non fosse sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale che incombeva sul giudice dell’esecuzione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Come ripetutamente statuito da questa Corte, l’obbligo motivazionale è correttamente assolto con il richiamo ai criteri generali dell’adeguatezza e della congruità ai parametri contemplati dall’art. 133 cod. pen., quando la valutazione relativa all’aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o comunque in modo significativo dal minimo applicabile ed è comunque contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262552); quando, invece, l’aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall’art. 81, primo comma, cod. pen. e, correlativamente, più prossima a quella del giudice della cognizione, è sempre necessario indicare, sempre con riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen., le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria (Sez.1, n. 52531de1 19/09/2018, COGNOME, Rv. 274548; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, imp. COGNOME, Rv. 273050).
L’ordinanza impugnata ha determinato gli aumenti per i reati satellite in anni uno di reclusione per il porto illegale di armi in concorso ed in mesi sei per il delitto di danneggiamento aggravato di cui alla sent.32/2006 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, ed in anni due di reclusione la pena in aumento per il delitto di porto illegale di armi, nonché in mesi sei per i delitti di lesio personali e spari in luoghi abitati di cui alla sent.607/2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi-
In ragione del fatto che tali aumenti, oltre ad essere stati partitamente indicati per ciascun reato satellite, non si discostano significativamente dal minimo applicabile e sono di molto ridotti rispetto alla pena originariamente inflitta dal giudice della cognizione, l’onere motivazionale si deve ritenere soddisfatto.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – e, alla luce
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colp
nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000
favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/05/2024