Aumenti di pena per continuazione: i limiti del sindacato della Cassazione
L’applicazione degli aumenti di pena per continuazione rappresenta un aspetto cruciale nel processo penale, affidato alla valutazione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità su questo tema, sottolineando come la discrezionalità del giudice di merito sia sovrana, a meno che non sfoci in manifesta illogicità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio questi principi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava l’eccessività degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, ovvero per reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva errato nel quantificare la sanzione, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Cassazione sugli Aumenti di pena per continuazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione sull’entità degli aumenti di pena per continuazione è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di analizzare i fatti, le prove e le circostanze del caso. Nella determinazione della pena, essi esercitano un potere discrezionale guidato dai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva fornito una motivazione dettagliata e logica, basando la quantificazione della pena sul numero e sulla gravità degli illeciti commessi. Questa motivazione è stata giudicata completa, razionale e, pertanto, non censurabile.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità della motivazione delle sentenze. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena. Un intervento sarebbe possibile solo se la motivazione fosse palesemente illogica, contraddittoria o frutto di un mero arbitrio, circostanze non riscontrate nel caso in esame.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità richiamando la propria giurisprudenza costante. Viene chiarito che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione, è insindacabile in Cassazione se sorretta da una motivazione sufficiente e non manifestamente viziata. Lamentare in sede di legittimità la mera “eccessività” della pena, senza individuare un vizio logico-giuridico nella sentenza impugnata, si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita.
La Corte ha quindi affermato che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello era fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità. Di conseguenza, la censura è stata ritenuta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la determinazione della pena è una prerogativa del giudice che ha esaminato i fatti e le prove. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere uno “sconto di pena” basato su una diversa valutazione delle circostanze. Per poter contestare con successo la quantificazione della pena in sede di legittimità, è necessario dimostrare un vizio grave e palese nel ragionamento del giudice di merito, come una motivazione inesistente, palesemente contraddittoria o illogica. In assenza di tali vizi, la valutazione sulla congruità della sanzione rimane definitiva.
 
È possibile contestare in Cassazione l’entità degli aumenti di pena per la continuazione?
No, di norma non è possibile. La quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, contraddittoria o arbitraria, ma non per una semplice rivalutazione della congruità della pena.
Quali sono i limiti del controllo della Corte di Cassazione sulla determinazione della pena?
La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e sufficiente. Può annullare una decisione solo in presenza di vizi giuridici o motivazionali palesi.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non lo esamina nel merito, ritenendo che manchino i presupposti di legge per farlo. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 12896  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l’eccessività degli aumenti a titolo di continuazione, non è consentito in sede di legittimità. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuto congrua e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione del numero e della gravità degli illeciti perpetrati (vedi pagg. 2-3 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
rilevato, infatti, che la graduazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto, come nel caso di specie, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 07 marzo 2025
Il Consiglie GLYPH stensore  GLYPH
La Presidente