Aumenti di pena nel reato continuato: la Cassazione ribadisce i doveri di motivazione del Giudice
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla corretta applicazione degli aumenti di pena nel contesto del reato continuato. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ha colto l’occasione per ribadire i principi, già sanciti dalle Sezioni Unite, che ogni giudice deve seguire nel motivare l’incremento sanzionatorio per i cosiddetti reati satellite. La questione centrale riguarda l’equilibrio tra il potere discrezionale del giudice e la necessità di una motivazione trasparente e verificabile.
Il caso: la contestazione degli aumenti di pena in fase esecutiva
Un soggetto condannato si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando l’entità degli aumenti di pena applicati dal Giudice dell’esecuzione. In seguito al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, ex art. 671 c.p.p., il ricorrente contestava la quantificazione degli incrementi stabiliti per i reati meno gravi (reati satellite), ritenendola eccessiva e non adeguatamente motivata. A suo avviso, la decisione non spiegava in modo sufficiente perché fossero stati applicati aumenti di una certa entità piuttosto che di un’altra.
La decisione della Cassazione sugli aumenti di pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il Giudice dell’esecuzione aveva rispettato pienamente l’onere di motivazione richiesto dalla legge e dalla più autorevole giurisprudenza.
Il richiamo ai principi delle Sezioni Unite
La Corte ha fondato la sua decisione richiamando la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 47127/2021). Questo precedente ha stabilito con chiarezza che il giudice, nel determinare la pena complessiva per un reato continuato, deve:
1. Individuare il reato più grave e fissare la pena base.
2. Calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
3. Fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di tale aumento, correlandola all’entità dello stesso.
L’obiettivo è garantire la proporzionalità della pena e permettere un controllo effettivo sulla decisione, evitando che l’aumento si traduca in un mascherato cumulo materiale delle pene, vietato dalla logica del reato continuato.
La motivazione ritenuta adeguata
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che il Giudice dell’esecuzione avesse offerto una giustificazione congrua e specifica. Gli aumenti erano stati determinati “in rapporto alla gravità dei fatti insita nella rilevanza sia dei profitti illecitamente conseguiti sia dell’imposta globalmente evasa”. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente per ancorare la decisione a criteri oggettivi e concreti, legati alla specifica natura e offensività dei reati commessi.
Le motivazioni della decisione
La ragione principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che le critiche del ricorrente non denunciavano una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente sull’entità della pena, un’operazione che esula dai compiti della Corte di legittimità. La doglianza, apparendo “finalizzata ad una rivalutazione non consentita in questa sede”, è stata quindi respinta.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la motivazione sugli aumenti di pena nel reato continuato non richiede formule sacramentali o calcoli matematici dettagliati, ma deve essere ancorata a elementi concreti desumibili dal fatto. Criteri come la gravità del reato, l’entità del danno o del profitto, sono sufficienti a giustificare la discrezionalità del giudice, purché siano esplicitati. Per la difesa, ciò significa che l’impugnazione avrà successo solo se si riesce a dimostrare una palese illogicità, una carenza totale di motivazione o una violazione dei limiti edittali previsti dall’art. 81 c.p., e non semplicemente proponendo un calcolo alternativo ritenuto più equo.
Come deve motivare il giudice gli aumenti di pena per i reati satellite in un caso di reato continuato?
Il giudice deve calcolare l’aumento in modo distinto per ogni reato satellite e fornire una motivazione che spieghi le ragioni della quantificazione. Il livello di dettaglio deve essere proporzionato all’entità dell’aumento, per consentire la verifica del rispetto della proporzionalità e dei limiti di legge, evitando così un cumulo materiale mascherato delle pene.
Quali criteri ha usato il giudice nel caso specifico per giustificare l’entità degli aumenti di pena?
Il giudice ha giustificato gli aumenti di pena basandosi sulla “gravità dei fatti”, facendo specifico riferimento alla “rilevanza sia dei profitti illecitamente conseguiti sia dell’imposta globalmente evasa”.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la motivazione del giudice precedente era adeguata e che le lamentele del ricorrente costituivano un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti nel merito, attività non permessa in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42023 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso e nella memoria difensiva con motivi nuovi telematicamente depositata, con i quali si censura l’entità degli aumenti riconosciuti a seguito dell’accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dall’interessato, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
Premesso che in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), precisando che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione e ulteriormente chiarendo che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione a altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e che non si si surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Ritenuto che, nella specie, risulta osservato l’onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione dei segmenti di pena per i reati satellite, avendo il Giudice dell’esecuzion determinato gli aumenti “in rapporto alla gravità dei fatti insita nella rilevanza sia dei pro illecitamente conseguiti sia dell’imposta globalmente evasa”.
Osservato che la doglianza difensiva appare GLYPH finalizzata ad una rivalutazione non consentita in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024
Il Presidente