Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Vicenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di lite come da nota allegata.
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte d’appello di Ancona in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di peculato, ritenuti in continuazione tra loro, nonché al risarcimento ed alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili.
Ella lamenta:
l’omessa motivazione dei singoli aumenti di pena per continuazione;
c/
n
II) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante abbia confessato, abbia prestato una fattiva collaborazione con gli inquirenti ed abbia adottato condotte riparative nei confronti delle persone danneggiate.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ha depositato conclusioni scritte il difensore della parte civile NOME COGNOME, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il difensore della ricorrente ha trasmesso per via telematica in cancelleria dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, proclamata dall’organismo di categoria per la data odierna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso è la valutazione dell’astensione del difensore della ricorrente.
Essa non può avere effetto nel presente procedimento.
Quest’ultimo, infatti, si svolge in camera di consiglio senza l’intervento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e dei difensori delle parti private, a norma dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, la cui vigenza è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2024, dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
Non è, dunque, prevista né la partecipazione del difensore all’udienza, né alcun’altra attività difensiva, considerando che il periodo di operatività dell’astensione (7-9 febbraio) è successivo alla scadenza dei termini in cui, a norma del medesimo art. 23, comma 8, il difensore avrebbe potuto avanzare richiesta di trattazione orale o depositare conclusioni scritte (rispettivamente quindici e cinque giorni prima dell’odierna udienza).
Passando alla disamina dei motivi di ricorso, il primo non ha fondamento.
La sentenza, infatti, calcola distintamente gli aumenti di pena apportati per i reati ritenuti in continuazione, dando altresì conto dei dati di fatto su cui fonda tale sua valutazione, ovvero – testualmente – notevole gravità dei fatti, gravità del danno arrecato a più soggetti deboli e intensità del dolo (tutti, peraltro, aspetti non controversi).
Il relativo onere di motivazione è stato, dunque, soddisfatto.
Il secondo motivo, invece, non è consentito, chiedendosi alla Corte di cassazione essenzialmente un giudizio di valore, riservato al giudice di merito.
Quest’ultimo, infatti, in tema di attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Nello specifico, la Corte d’appello ha giustificato la sua decisione e lo ha fatto in modo tutt’altro che irragionevole, ritenendo di assegnare prevalenza alla particolare gravità dei fatti, al lungo periodo di tempo interessato dagli stessi ed alla condizione di vulnerabilità delle vittime.
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto, con la conseguente condanna della proponente a sostenere le spese del giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
Dev’essere tuttavia respinta anche la richiesta di liquidazione di spese ed onorari avanzata dalla parte civile COGNOME, vertendo il ricorso dell’imputata soltanto sulla misura e sulle componenti della pena, e dunque su un tema irrilevante agli effetti civili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 febbraio 2024.