Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 21.7.2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21.7.2023 il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi in sede di riesame sulla misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gli) nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d. 309/1990 quale partecipe nella veste di stabile acquirente di ingenti quantitativ di merce dell’associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata dalla famigli Strangio (capo C) e per una pluralità di condotte di detenzione, acquisto, importazione e cessione di ingenti quantitativi di cocaina riconducibili agli artt e 80 secondo comma del medesimo decreto (capi B9, B11, C1, C2, C27 e C60 dell’imputazione provvisoria), ha confermato limitatamente a questi ultimi la
misura cautelare, ritenendo invece insufficienti gli indizi di colpevolezza in ordine ad una stabile relazione associativa con il suddetto sodalizio.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 27 275 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l’adeguatezza della misura inframuraria alla luce della stessa motivazione resa dal Tribunale del riesame per escludere il suo ruolo di partecipe dell’associazione. Rileva come il contesto interrelazionale con i componenti della consorteria capeggiata dagli Strangio, marcato da una grave diffidenza e sfiducia nei suoi confronti unitamente alla mancanza di collegamenti dei reati di cui al capo B) con il programma criminoso della diversa associazione di riferimento, mal si concili con il pericolo attuale concreto di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte criminose o di una fuga mediante la riattivazione RAGIONE_SOCIALE relazioni con l’ambiente criminale in cui è maturata la condotta criminosa. Osserva in ogni caso che, pur essendosi l’operatività del sodalizio di cui al capo C) protratta sino al gennaio 2022, l’ultima RAGIONE_SOCIALE operazioni a lui contestata a dimostrazione del diverso campo di azione e della conseguente infondatezza della valutazione di concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelar’, risalga al febbraio 2021 e che siano decorsi da allora ben tre anni tali da inficiare alla radice la correla prognosi in punto di attualità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
A dispetto della affermata insussistenza di elementi insufficienti a fondare il quadro di gravità indiziaria in ordine all’appartenenza dell’indagato alla consorteria criminosa capeggiata dalla famiglia COGNOME, motivo che indotto i giudici del riesame ad annullare la misura cautelare con riferimento al reato associativo, la difesa vorrebbe incrinare la valutazione di adeguatezza della sola misura inframuararia sottolineando quello che l’ordinanza impugnata ha già di per sé incontrovertibilmente escluso. Del tutto inconsistenti risultano le devolute censure sull’insussistenza di una stabile relazione associativa tra il COGNOME e il sodalizio di al capo C) posto che i legami di cui viene evidenziato il pericolo di riattivazione che solo la massima misura custodiale viene reputata idonea a scongiurare, sono quelli con i personaggi di elevata caratura intranei al narcotraffico internazionale, con i quali è stata desunta una stretta cointeressenza in ragione degli elevatissimi quantitativi di stupefacente oggetto RAGIONE_SOCIALE condotte criminose in contestazione, dei sofisticati mezzi di comunicazione a sua disposizione e dell’inserimento in chat strettamente riservate, nonché rigorosamente protette da ricercati sistemi di
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sicurezza che solo l’azione congiunta degli inquirenti dei vari Stati ha consentito di decriptare.
Peraltro, la difesa tralascia integralmente l’ulteriore elemento posto a fondamento del periculum libertatis, ovverosia le pregresse condotte dell’indagato, costituite non solo dai suoi precedenti penali specifici, ma soprattutto dal fatto che in costanza del regime di affidamento in prova cui era stato sottoposto a seguito di una pregressa condanna a ben sette anni di reclusione per reati analoghi, ha continuato ad operare attivamente nel settore del narcotraffico, rivelando perciò una connaturata insensibilità, indice di assoluta spregiudicatezza, sia alle pene inflittegli che ai benefici accordatigli ai fini del suo corretto reinserimento social
La puntuale motivazione resa in ordine tanto alla caratura criminale dell’indagato quanto al suo radicato inserimento nel mercato internazionale degli stupefacenti consente, conseguentemente, di ritenere adeguatamente calibrata la valutazione di attualità e concretezza del pericolo sia di fuga che di reiterazione dei reati, così da superare lo iato temporale intercorrente tra la realizzazione di quelli in contestazione l’emissione della misura cautelare.
Al di là, invero, della gravità del titolo dei reati per cui si procede i giudic libertate hanno, in conformità alla prognosi richiesta dall’art. 274, lett. c) c proc. pen., evidenziato una pluralità di fattori idonei a dar conto della effettivi del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, fattori che la difesa o artatamente confonde nel tentativo di ricondurli al suo mancato inserimento nel sodalizio criminoso o tralascia integralmente. Deve al contrario ritenersi che le argomentazioni spese nell’ordinanza impugnata costituiscano la puntuale declinazione dell’interpretazione consolidatasi in seno a questa Corte, secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione de reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata non solo sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ma altresì della presenza di elementi indicativi idonei a dar conto della effettività del pericolo concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (così da ultimo Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122; nello stesso senso, tra le altre, cfr. ad es. Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, secondo la quale «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, connma 1, lett. c), cod. proc. p non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata del fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve
essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»).
Ne deriva che proprio in ragione degli elementi evidenziati la valutazione di idoneità della misura inframuraria quale l’unica in grado di arginare entrambe le individuate esigenze cautelari non possa ritenersi passibile di alcuna censura, avendo i giudici reggini compiutamente sottolineato la proporzionalità e l’adeguatezza della misura alla luce del contesto in cui le condotte criminose erano state progettate e realizzate, e alla possibilità della loro reiterazione in ambi domestico, ovverosia al di fuori del controllo e dell’isolamento da rapporti con l’esterno assicurati, a differenza degli arresti domiciliari quand’anche corroborati dal controllo ex art. 275 bis cod. proc. pen., solo dalla massima misura detentiva.
Segue all’esito del ricorso l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11.1.2024