Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 408 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/04/1976 a CASERTA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 06/06/2023 del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’istanza di riesame presentata avverso l’ordinanza in data 11/04/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen..
Deduce:
“Nullità dell’ordinanza per violazione, ex art. 606 lett. E), degli artt. 274, 275 III comma c.p.p., in relazione ai reati contestati”.
Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione, mancando adeguate argomentazioni in punto di sussistenza di
specifiche e concrete esigenze cautelari, poiché il tribunale ha trascurato di considerare gli elementi favorevoli all’indagato, con particolare riguardo all’attualità del pericolo di recidiva.
A sostegno dell’assunto rimarca che i fatti contestati risalgono al 2017 e al 2018; che nel 2018 il G.i.p. di Napoli aveva emesso altra ordinanza custodiale a suo carico, per il reato di tentativo di estorsione, commesso nel 2018 e per il quale riportava condanna oramai definitiva; che veniva raggiunto dall’odierno titolo cautelare dopo la scarcerazione.
Osserva che «tale ricostruzione è indispensabile per evidenziare che, benché il COGNOME sia effettivamente stato scarcerato il 27/03/2023 e nuovamente arrestato (nell’ambito del presente procedimento) in data 23.5.23, i fatti per i quali sono intervenuti i titoli detentivi sono comunque risalenti al medesimo contesto temporale».
Da ciò deduce l’omessa motivazione in ordine all’attualità, essendo decorso un notevole lasso temporale dalla commissione dei fatti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Lo stesso Tribunale -al pari del ricorrente- ha rilevato che COGNOME il 26 dicembre 2018 veniva sottoposto dal G.i.p. do Napoli alla custodia cautelare in carcere per dei fatti di estorsione commessi nel 2017 e nel 2018; che per quei fatti veniva condannato alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione; che COGNOME, espiata la pena inflittagli, veniva rimesso in libertà il 27 marzo 2023.
Quindi, il successivo 23 maggio 2023 veniva attinto dall’odierna misura cautelare per due fatti estorsivi che dalla lettura dei capo d’accusa, risultano commessi “fino a dicembre 2018” (Capo 3), “fino a dicembre 2017” (capo K) e “fino a dicembre 2018” (Capo M).
1.2. Ciò premesso, il tribunale ha disatteso l’eccezione con cui la difesa obiettava la mancanza di attualità in ragione dell tempo decorso.
A tal fine, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo avere ripercorso la già menzionata scansione temporale e dopo avere rimarcato che il tempo così decorso si mostrava neutro, osserva: «Appare allora evidente che il brevissimo periodo di tempo in cui il COGNOME è stato rimesso in libertà non può in alcun modo essere preso in considerazione al fine di formulare una prognosi favorevole in ordine alla sua capacità dì astenersi dal reiterare le condotte illecite poste in essere dal medesimo in maniera quasi sistematica, dimostrando peraltro di non aver saputo trarre insegnamento alcuno dalle pregresse esperienze detentive, emergendo al contrario che le condotte estorsive oggetto di contestazione sono state consumate dopo che il COGNOME era stato da poco scarcerato».
1.3. Va dunque rilevato come dalla lettura di tale portato argomentativo non
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emergano vizi riconducibili alla manifesta illoqicità ovvero alla contraddittorietà, mentre, d’altro canto, le censure sviluppate con il motivo si risolvono in un’interpretazione degli elementi fattuali antagonista a quella dei giudici del merito.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME Rv. 252178).
Quanto GLYPH esposto GLYPH porta GLYPH alla GLYPH declaratoria GLYPH di GLYPH inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME9>
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