Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 7/11/2023, ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare applicata nei confronti di COGNOME NOME NOME ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 12/11/2015. Il difensore aveva allegato l’illegittima dichiarazione di latitanza, ma il Tribunale ha ritenut che l’argomento fosse inconferente rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari e che non fosse emerso alcun elemento nuovo; che, anzi, la misura era rimasta ineseguita, così da non poter aver sortito alcun effetto deterrente; il Tribunale ha inoltre considerato che l’istante, nel nominare un difensore di fiducia, non avesse eletto domicilio nè avesse contribuito altrimenti a rendersi reperibile, ciò non deponendo a favore dell’asserito venir meno o dell’attenuazione delle esigenze cautelari. Ha, pertanto, rigettato l’istanza.
Premesso che il G.I.P. di Latina con provvedimento del 12/11/2015 aveva disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per ire episodi di cui agli artt. 73, commi 1, 1-bis e 6, 80, comma 1 lett. b) e comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 consumati tra novembre 2014 e maggio 2015 (aventi a oggetto l’acquisto e il successivo trasporto dalla Colombia in Italia di un quantitativo non meglio quantificato di cocaina e l’importazione in Italia di kg.4,5 di cocaina nonché l’acquisto in Colombia del medesimo quantitativo di cocaina), il Tribunale di Roma, investito dell’appello avverso tale provvedimento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione.
Il difensore chiedeva dichiararsi nullo il giudizio in corso per non avere l’imputato ricevuto il decreto di citazione per la fissazione dell’udienza preliminare e quello relativo all’udienza dibattimentale; il Tribunale ha ritenuto che l’irritualità della notifica del giudizio in corso di cognizione esuli dal perimet delle questioni deducibili ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in quanto non afferente al titolo cautelare.
3.1. Con riguardo alla gravità indiziaria, gli elementi addotti sono stati ritenuti inidonei a incrinare la piattaforma indiziaria, posto che dall’ordinanza cautelare emergevano plurimi elementi idonei a identificare nel COGNOME il soggetto di nome NOMENOME chiamato talvolta NOMENOME che, dal carcere, conversava di operazioni di narcotraffico con i coimputati.
3.2. In merito alla dedotta illegittimità del decreto di latitanza pe inesistenza di elementi indicativi della volontà del COGNOME di sottrarsi all’esecuzione dell’ordinanza, il difensore aveva allegato che l’istante fosse
all’epoca ancora detenuto e, dopo la sua rimessione in libertà il 13 novembre 2015, non si era potuto allontanare dalla Colombia, dove era raggiungibile presso un indirizzo noto all’autorità giudiziaria; il tribunale ha ritenuto irrileva la questione, avendo l’imputato ritualmente partecipato all’udienza e avendo ricevuto l’avviso di fissazione presso il domicilio eletto mentre, all’att dell’esecuzione del titolo cautelare a fine novembre 2015 e dell’emissione del decreto di latitanza, in data 14/12/2015, l’indagato non era più ristretto per altra causa in Colombia e non era stato rintracciato dalla polizia giudiziaria, essendo ignoti il luogo o la nazione in cui lo stesso si era stabilito all’indomani del scarcerazione. La circostanza che l’indirizzo in Colombia presso il quale l’istante si trovava fosse noto all’autorità giudiziaria non è stato corroborato da alcun documento. Sebbene tratto in arresto in Colombia a fini estradizionali il 7 giugno 2016, il 14 giugno 2016 era stato rimesso in libertà e da allora si era reso irreperibile.
3.3. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti ancora oggi concrete e attuali esigenze cautelari afferenti al pericolo di recidiva, avuto riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, evocative di professionalità nel settore e di radicato inserimento nell’ambiente del narcotraffico internazionale, alla negativa personalità dell’indagato, desumibile dal suo certificato penale, alla circostanza che lo stesso abbia contribuito all’organizzazione dei reati in contestazione quando si trovava detenuto in un carcere colombiano, dal quale comunicava sistematicamente per via telefonica con i coimputati, non essendo stati peraltro dedotti elementi di novità.
4. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con il primo motivo, per violazione di disciplina processuale con riguardo all’omessa comunicazione del provvedimento cautelare e alla nullità del decreto di latitanza. Dalla documentazione inerente al procedimento di estradizione attivato in Colombia su richiesta della procura di Latina si ricava che l’istante sia stato tratto in arresto il 7 giugno 2016 ma che alla notifica dell’RAGIONE_SOCIALE non fosse allegata copia dell’ordinanza cautelare, così dovendosi desumere che l’imputazione non fosse stata posta a conoscenza dell’imputato, come prescrive l’art. 291 cod. proc. pen. Lo stesso decreto di latitanza emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Latina il 14/11/2015 è nullo risultando dagli atti che, ne momento dell’adozione dell’ordinanza di custodia in carcere, l’istante fosse ancora detenuto in un istituto di pena colombiano e rimesso in libertà su provvedimento del giudice in data 13/11/2015 per decorrenza termini; risultava dalla cartella biografica dell’RAGIONE_SOCIALE in atti il domicilio stab nello Stato colombiano in ragione della necessità di partecipare al giudizio penale
ancora pendente. Doveva, dunque, escludersi che, nel momento in cui è stato emesso il decreto di latitanza, l’imputato si fosse volontariamente sottratto all’esecuzione del titolo cautelare, mai notificatogli formalmente. Scarcerato per decorrenza dei termini processuali, l’imputato doveva infatti, necessariamente, stabilire il proprio domicilio in Colombia perché sottoposto a procedimento penale concluso solo il 12/12/2023. In ogni caso, l’arresto del COGNOME in Colombia dopo l’attivazione del procedimento di estradizione ha comportato la cessazione dello stato di latitanza, dimostrando l’arresto a fini estradizionali come l’imputat fosse agevolmente rintracciabile. Lo stato di detenuto all’estero dell’imputato era noto al Giudice per le indagini preliminari, che ne aveva dato atto nella stessa ordinanza cautelare, per cui sarebbe stato possibile e doveroso compiere accertamenti sullo sviluppo del giudizio penale in corso in Colombia.
4.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari anche per decorso del tempo, sia rispetto ai fatti di reato contestati che al provvedimento cautelare. I fatti pe quali è giudizio risalgono al periodo marzo-giugno 2015 e la richiesta del pubblico ministero per l’applicazione di misure restrittive risale al 15 ottobre 2015. La motivazione dell’ordinanza impugnata è apparente, sia per non aver valutato i documenti allegati sia per aver basato la decisione sulla mancanza di elementi nuovi, pur risalendo l’ordinanza a oltre otto anni prima. Il diniego della richiesta di estradizione, fondato sul fatto che non fosse stata offerta compiuta notizia del processo che si stava svolgendo in Italia e che non risultava certa l’identificazione dell’imputato, era stato formalmente comunicato all’Ambasciata d’Italia in Bogod e tramite il Ministero per la Giustizia era pervenuto alla Procura della Repubblica di Latina, ma il pubblico ministero non aveva provveduto a rinnovare l’istanza di estradizione. Il rilevante periodo di tempo decorso dai fatti e dall’adozione della misura cautelare avrebbe dovuto essere considerato.
4.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge processuale per assenza di attualità della prognosi di pericolosità soggettiva. Premesso che il delitto per i quale si procede non è compreso tra quelli di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3quater, cod. proc. pen., per i quali vige la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ai giudici cautelari competeva una valutazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari a distanza di circa nove anni dal fatto. Come rilevato nell’atto di appello, a carico dell’imputato risulta un solo precedente penale per fatti risalenti all’anno 1990 per il quale l’istante è stato riabilitato sussistono pendenze giudiziarie in Italia, mentre il procedimento penale aperto nello Stato della Colombia è stato definito con sentenza di improcedibilità.
4.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273, comma 1, cod. proc. pen., 80, comma 2, T.U.
Stup. Il criterio di identificazione dell’imputato, fondato su elementi logici, no risulta secondo la difesa sufficiente. Secondo l’ipotesi accusatoria l’istante, ristretto in un istituto di pena in un paese sudamericano, avrebbe avuto la piena disponibilità di utenze cellulari in grado di effettuare chiamate intercontinentali avrebbe avuto la disponibilità di cospicue risorse di denaro e di computer adoperati per la prenotazione di alberghi e per l’acquisto dei biglietti aerei; sarebbero occorse verifiche demandate all’autorità giudiziaria colombiana mediante rogatoria internazionale anche per accertare l’intestazione delle utenze cellulari. Con riferimento alla circostanza aggravante della ingente quantità, se ne contesta la sussistenza sia perché, essendo stato lo stupefacente intercettato in Spagna e sequestrato ai corrieri, non si sarebbe realizzato il pericolo per la salute pubblica sul quale riposa la ratio della circostanza; in secondo luogo, non sono stati eseguiti accertamenti dai quali ricavare la percentuale di principio attivo.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, il Procuratore generale ha rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe; il difensore ha rinunciato a comparire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo al primo motivo di ricorso, la difesa sembra porre in correlazione la mancata conoscenza del provvedimento genetico della misura cautelare, per illegittimità del decreto di latitanza, e la richiesta di revoca del misura coercitiva. Ma, a norma dell’art.299, comma 1, cod. proc. pen., la revoca di una misura cautelare può essere disposta «quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’articolo 274». La censura è, dunque, inammissibile perché inerente a un vizio estraneo al procedimento attivato dalla difesa per ottenere la revoca della misura cautelare, tanto più ove si osservi che le esigenze cautelari a base del provvedimento non concernono il pericolo di fuga.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. La circostanza che l’indagato non si sia sottratto volontariamente all’esecuzione dell’ordinanza è stata allegata anche a sostegno dell’insussistenza delle esigenze cautelari. I giudici del merito cautelare hanno, in proposito, rigettato l’istanza sul rilievo che allo stato degli atti, l’ordinanza risulta ineseguita per irreperibilità dell’indagat
Nella specie, a fronte delle allegazioni difensive tendenti a dimostrare che il COGNOME non si sia volontariamente sottratto alla custodia cautelare, ove si consideri lo stato detentivo in Colombia fino al 13 novembre 2015 e la documentata necessità di rimanere a disposizione dell’autorità giudiziaria colombiana, nelle more del processo in corso nello Stato estero, conclusosi con sentenza del 12 dicembre 2023, il Tribunale si è limitato a richiamare l’esito negativo delle recenti ricerche sul territorio italiano eseguite nel mese di ottobre 2023, sottolineando come la misura cautelare sia rimasta ineseguita.
La motivazione si considera apparente quando sia avulsa dalle risultanze processuali e, nel caso in esame, le ragioni espresse nel provvedimento impugNOME, in quanto fondate sull’insussistenza di fatti sopravvenuti a fronte del lasso di tempo intercorso dalla data del fatto che costituisce titolo cautelare, risultano apoditticamente correlate alle modalità di fatti verificatisi in epoca cos risalente da non potersi prescindere da uno specifico scrutinio sotto il profilo della perdurante attualità, fondata su elementi concreti, delle esigenze cautelari. Giova, a tale proposito, sottolineare che sulla questione relativa alla possibile incidenza del tempo decorso dai fatti contestati sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nei casi in cui opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si è andato consolidando nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo il quale il «tempo silente» (ossia il decorso .di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati), anche se non accompagNOME da altri elementi fattuali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità, debba comunque essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, COGNOME, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Tale ragionamento vale, a fortiori, per i reati come quello che sostiene il titolo cautelare in esame, per i quali tale presunzione non opera.
o
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. A pag.2 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha indicato plurimi elementi sui quali il giudice della cautela ha fondato il giudizio di gravità indiziaria, ma con tali elementi la censura omette di confrontarsi.
Con riguardo alla circostanza aggravante dell’ingente quantità occorre considerare che l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti), è bene precisare che in tema di misure cautelari personali, la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine «indizi» inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179 – 01; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, COGNOME, Rv. 256731 – 01).
Conclusivamente, il provvedimento impugNOME deve essere annullato limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 6 giugno 2024
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Il Presidente