Attualità della Pericolosità: la Cassazione definisce i limiti della valutazione in Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’ambito delle misure di prevenzione: la corretta valutazione dell’attualità della pericolosità nel giudizio di appello. La Corte stabilisce un principio fondamentale, chiarendo che il giudice di secondo grado deve valutare la pericolosità del soggetto con riferimento al momento in cui la misura è stata originariamente applicata, e non al momento del suo giudizio. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione sulla struttura dei giudizi di impugnazione in materia di prevenzione.
Il caso: dalla Sorveglianza Speciale al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con decisione del Tribunale e successiva conferma della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, davanti alla Corte di Cassazione, una violazione di legge e un’illogicità della motivazione da parte della Corte territoriale, sostenendo che non fosse stata correttamente valutata l’attualità della sua pericolosità sociale. In sostanza, il ricorrente riteneva che il giudice d’appello si fosse limitato a ripetere le argomentazioni del primo giudice, senza compiere una nuova e autonoma analisi basata sulla situazione attuale.
La Valutazione dell’Attualità della Pericolosità in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno spiegato che i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello. Ma il punto centrale della decisione risiede nella definizione del perimetro valutativo del giudice d’appello.
Il Principio di Diritto: la Valutazione va fatta ex tunc
Il cuore della pronuncia è il principio secondo cui, nel giudizio di impugnazione avverso una misura di prevenzione, il requisito dell’attualità della pericolosità deve essere accertato con riferimento al momento in cui la misura è stata geneticamente applicata dal primo giudice (ex tunc), e non al momento in cui si svolge il giudizio d’appello. L’impugnazione, infatti, è un giudizio di controllo sulla correttezza della decisione di primo grado, basato sullo stesso quadro fattuale.
Nuove Circostanze? Istanza di Revoca, non Appello
Di conseguenza, l’eventuale sopraggiungere di nuove circostanze che possano incidere sulla pericolosità del soggetto (ad esempio, una buona condotta mantenuta per lungo tempo) non può essere oggetto di valutazione nel giudizio d’appello. Tali elementi non rendono la decisione originale errata, ma possono semmai giustificare una riconsiderazione attuale della misura. Lo strumento corretto per far valere tali novità non è l’appello, bensì un’apposita istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione, da presentare al giudice competente.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di impugnazione, che è volto a verificare la legittimità e la correttezza di una decisione passata sulla base degli elementi allora disponibili. Ammettere una valutazione basata su fatti sopravvenuti snaturerebbe la funzione del gravame, trasformandolo in un nuovo giudizio di primo grado. Questa impostazione garantisce la stabilità delle decisioni giudiziarie e la corretta ripartizione delle competenze tra i diversi gradi di giudizio. La Cassazione, inoltre, ha sottolineato come, nel caso di specie, la pericolosità fosse stata comunque ancorata a fatti concreti e gravi, quali condotte intimidatorie legate alla comprovata partecipazione del soggetto a un sodalizio mafioso, rafforzando così la logicità della decisione impugnata anche nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio procedurale di fondamentale importanza: il giudizio d’appello sulle misure di prevenzione ha una funzione di controllo, non di aggiornamento continuo della valutazione sulla pericolosità. Per i soggetti sottoposti a tali misure, ciò significa che eventuali cambiamenti positivi nella propria condotta devono essere formalizzati attraverso un’istanza di revoca o modifica, che apre un nuovo e specifico procedimento di valutazione. Per gli operatori del diritto, questa decisione consolida la distinzione tra i rimedi impugnatori, destinati a censurare i vizi originari del provvedimento, e gli strumenti volti a ottenere una riconsiderazione della misura alla luce di elementi sopravvenuti.
In un appello contro una misura di prevenzione, a quale momento bisogna fare riferimento per valutare l’attualità della pericolosità del soggetto?
La valutazione deve essere effettuata in relazione al momento originario in cui la misura di sicurezza è stata applicata dal giudice di primo grado, e non al momento in cui si svolge il giudizio di appello.
Se dopo l’applicazione di una misura di prevenzione emergono nuove circostanze che dimostrano la cessata pericolosità, quale strumento legale si può utilizzare?
L’interessato non deve far valere queste circostanze nel giudizio d’appello, ma deve proporre una specifica istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello e perché la valutazione della Corte d’Appello era giuridicamente corretta, essendosi basata sul principio che la pericolosità va accertata al momento della decisione di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria che confermava il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, con il quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché l’illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attualità della pericolosità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito;
Ritenuto che, con particolare riferimento alla doglianza secondo cui, a parere del ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata all’analisi delle questioni affrontate dal giudice di prime cure, è il caso di ricordare che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza consolidata, in tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità, in analogia con la valutazione delle esigenze cautelari nel giudizio cautelare, deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza. Il giudizio in esame, infatti, si svolge secondi i principi generali che disciplinano le impugnazioni per cui il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice. Pertanto, il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all’interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215833-01). In ogni caso, l’attualità della pericolosità è stata collegata dal decreto impugnato a gravi condotte intimidatorie attribuite, in un contesto di provata partecipazione al RAGIONE_SOCIALE; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024.