Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 17 marzo 2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della decisione impugnata limitatamente alla sola misura personale e con specifico riguardo al profilo della attualità del pericolosità sociale valorizzata a supporto;
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 9 febbraio 2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato ai danni di NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in misura di anni tre nonché quella patrimoniale della confisca caduta su partecipazioni societarie (e relativi patrimoni aziendali) intestate fittiziamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME, quote di beni immobili in comunione indivisa, conti correnti e strumenti finanziar intestati alla COGNOME ma ritenuti nella disponibilità del proposto.
Il tutto in ragione della pericolosità qualificata (ex art 4, lettera b, d.lgs. n. 159 del generica (ex art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011) riferita al proposto e legata a con sintomatiche messe in atto sino al 2018.
Interposto appello, la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto il gravame limitatamente alla pericolosità qualificata ascritta in primo grado all’appellante, limitan portato del relativo giudizio, anche a sostegno della misura patrimoniale, alla sola ipotesi pericolosità generica riscontrata dal decreto appellato. Per l’effetto ha ridotto la durata misura personale applicata e confermato nel resto la decisione gravata da appello.
Propone ricorso la difesa del proposto e contrasta, in ragione di rilevate violazioni di leg e di radicali vizi motivazione, ritenuta, al più, solo apparente:
il giudizio speso in relazione alla sussistenza della pericolosità sociale generica, legato mera indicazione della astratta compatibilità dei delitti valorizzati a sostegno dell’ipotesi as al ricorrente, confermato senza alcun approfondimento e dunque in assenza di una effettiva argomentazione in relazione alla abitualità delle condotte lucro-genetiche riferite al Cali ò elevate f a sintomo della ritenuta pericolosità, sia con riguardo alla concreta capacità di tali cond delittuose di generare profitti illeciti tali da costituire componente significativa delle c reddituali del proposto;
9 il giudizio prognostico afferente alla attualità della misura, integralmente pretermesso dal Corte territoriale malgrado la distanza della decisione assunta dalle ultime condotte delittuos valorizzate al fine, risalenti al 2018;
e,) il giudizio caduto sulla sproporzione reddituale valorizzatoa sostegno della confiscaVoperato senza considerare le capacità reddituali del ricorrente e del relativo nucleo familiare / presenti al momento delle singole acquisizioni relative alle utilità oggetto di confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla sola doglianza riferita al giudizio prognos afferente all’attualità della pericolosità sociale ascritta al ricorrente, valorizzata a sostegn misura personale applicata ai danni dello stesso.
Le residue censure addotte con l’impugnazione, di contro, non superano la soglia pregiudiziale della inammissibilità.
È inammissibile la doglianza diretta a contrastare il giudizio constatativo riferito pericolosità generica ascritta al ricorrente.
In linea con quanto messo in evidenza dalla Corte territoriale, senza che, del resto, su punto, il ricorso deduca alcunché in senso contrario, l’appello non conteneva critiche mirat dirette a contrastare il giudizio reso dal Tribunale sulle ragioni di pericolosità sociale gene autonomamente apprezzate a sostegno della misura a prescindere dalla (allora) ritenuta sussistenza dei costituti propri anche della pericolosità qualificata (in origine contestata al e poi negata dalla decisione gravata accogliendo parzialmente il gravame del proposto).
Da qui la inammissibilità della odierna doglianza che, in ordine a tale profilo, introduce t di giudizio non devoluti dal gravame di merito, non prospettabili per la prima volta in sede legittimità.
Vero è, piuttosto, che il decreto impugnato, per quanto sollecitato sul punto dal gravame, nulla evidenzia a sostegno del giudizio prognostico inerente alla attualità della pericolosi Integrale difetto di motivazione, questo, che, nella specie, vizia radicalmente il provvedimen gravato, vieppiù considerando sia la risalenza nel tempo (segnatamente al 2018) delle ultime condotte illecite ritenute sintomatiche della riscontrata pericolosità generica, sia del po argomentatívo speso sul punto dal primo giudice, che, con riferimento alla relativa valutazione prognostica, aveva considerato unitariamente i due profili di pericolosità riscontrata.
Da qui l’annullamento della decisione impugnata, limitatamente alla sola misura personale.
La decisione assunta sulla misura patrimoniale, indifferente ai vizi riscontrati quanto tema della attualità della pericolosità sociale riscontrata, perchè adeguatamente supportata dalla confermata sussistenza degli estremi fondanti il giudizio consdNo, risulta inadeguatamente attinta dal ricorso.
Con l’impugnazione la difesa lamenta la sostanziale pretermissione dei dati allegati a sostegno della posizione reddituale riferibile al proposto e al nucleo familiare dello stes ritenuta tale da giustificare la provvista finanziaria utile a sostenere le acquisizioni ogge ablazione.
È a dirsi, tuttavia, che, il giudizio di sproporzione reddituale valorizzato dai giudici prevenzione in primo grado e ribadito in appello, viene contrastato senza dettagliare il contenut oggettivo dei dati addotti con l’appello e assertivamente pretermessi dalla Corte del merito senza precisarne, a caduta, l’effettiva valenza dirimente nel superare il portato delle valutazi di segno contrario poste a fondamento delle decisioni di merito contrastate.
Ciò, del resto, in linea con la genericità delle deduzioni prospettate in appello, stigmatizzate dalla Corte territoriale nel rimarcare l’assenza di puntuali allegazioni difen dirette a sostenere il relativo assunto.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente alla misura di prevenzione personale, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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