Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46122 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46122 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte in calce ai ricorsi proposti da tutti i ric:COGNOME, che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con ‘decreto depositato in data 22 aprile 2023 (cc. 17 aprile 2023), ha confermato il decreto emesso, in tema di prevenzione personale e patrimoniale, dal Tribunale dei medesimo capoluogo (su proposta del P.m. datata al 2019) in data 2 agosto 2021. (cc 23 luglio 2021) con il quale veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di NOME COGNOME, per la durata di anni tre e imposto il pagamento della cauzione di C tremila; nonché disposta la confisca dei beni immobili, cassette di sicurezza e rapporti bancari (eventualmente nella disponibilità) ivi analiticamente indicati. Tali beni immobili (oggetto specifico dell impugnazione) sarebbero riferibili a NOME COGNOME, ancorché formalmente intestati ai suoi prossimi congiunti.
1.1. La Corte di merito, conformemente al Tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale qualificata di NOME COGNOME (in atto ancora detenuto, sin dal DATA_NASCITA, presso la Casa di reclusione di Milano Opera) ai sensi dell’art. 4, lett. a, D.Igs. 159 del 2011, in quanto gravemente indiziato di aver preso parte (fatti accertati nel tempo con diverse condanne succedutesi negli anni) al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, storicamente attivo in Catania e provincia; a carico dello stesso proposto sono richiamate anche condanne per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsioni aggravate dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (reati tutti idonei alla produzione ed all’accumulo di ricchezza illecita, commessi a cavallo degli anni ‘902000, fino al 2009). La sussistenza ed attuale operatività dei detti sodalizi mafiosi non è oggetto di osservazione critica da parte della difesa, come pure non è discussa la qualità direttiva assunta del prevenuto all’interno di quelle compagini (è stata valorizzata nel merito anche l’indicazione dichiarativa di collegamenti esterni, ad efficacia direzionale, mantenuti in costanza di detenzione nei primi anni del 2000).
Tali centripeti convincimenti trovano fondamento nella irrevocabilità degli accertamenti giudiziari enumerati nel corpo del decreto emesso dal Tribunale (pag. 3); si è pure detto che in ambito associativo il proposto svolgeva un ruolo dirigenziale, ancorché subordinato rispetto ai vertici indiscussi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che tale qualificata pericolosità potesse, per un verso, retrodatarsi, ai fini della valutazione della capacità patrimoniale versata negli acquisiti immobiliari, fino agli inizi degli anni ’90 dello scorso secolo valorizzando in proposito elementi dichiarativi e deduzioni logiche fondate soprattutto sul lunghissimo periodo di affilliazione familistica; mentre, per altro verso, tale pericolosità deve ritenersi, ad avviso dei giudici di merito, attuale ancor
oggi, in ragione della presunzione che accompagna la permanenza di affiliazione mafiosa, finale non siano palesati eventi interruttivi.
Con distinti atti ricorrono avverso il detto decreto, il difensore di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO, anche nella veste di procuratore speciale di NOME COGNOME, figlia del proposto e terza interessata) ed il procuratore speciale (AVV_NOTAIO) di NOME COGNOME e NOME COGNOME (nella veste di terzi interessati), impugnavano il decreto emesso dalla Corte di appello, deducendo le seguenti violazioni della legge penale, sostanziale e processuale:
2.1. NOME COGNOME, proposto interessato:
violazione della normativa in materia di misure di prevenzione, per difetto della dimostrazione della attualità della ritenuta pericolosità sociale qualificata de proposto. La Corte non ha punto tenuto conto del lunghissimo periodo di detenzione del proposto, detenuto pressoché ininterrottamente dal 1982 all’attualità; la motivazione spesa sul punto è inesistente o, al più, meramente apparente; difetta pertanto il requisito della attuale pericolosità del proposto previsto dalla legge, l’argomentare di merito sul punto è retto solo da mere ipotesi presuntive fondate persino sui semplici legami di affinità con i vertici del RAGIONE_SOCIALE; mentre i valorizzati collegamenti extramurari sono anch’essi riferibili ai primi anni 2000, talché anche questo dato non può sostenere l’attualità presuntivamente ravvisata.
2.2. NOME COGNOME e COGNOME NOME, figlio e coniuge del proposto, terzi interessati.
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricCOGNOME deducono, a ministero del procuratore speciale all’uopo nominato, inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (artt. 178 cod. proc. pen. e 23 d.lgs. 159/2011), atteso che la moglie del ricorrente, NOME COGNOME, pur essendo di fatto l’occupante dei locali (due vani in totale) oggetto di confisca (Catania, INDIRIZZO e INDIRIZZO), non è stata mai citata nella qualità di terza interessata alla confisca.
2.2.2. violazione della legge stabilita in materia di prevenzione patrimoniale (artt. 4, 16, 24 del d.lgs. 159/2011) e vizi esiziali di motivazione (per illogicità manifesta e mera apparenza) in ordine agli argomenti versati per sostenere che gli immobili acquistati nell’anno 2001 devono ritenersi riconducibili alle illecite accumulazioni di ricchezza del genitore NOME, laddove sin dall’anno 1999 NOME COGNOME aveva costituito autonomo nucleo familiare capac:e di sostenersi in via indipendente dal genitore; del resto, questa stessa argomentazione aveva sostenuto l’esclusione dal novero dei beni confiscabili di quelli acquistati dalle NOME, che pure avevano costituito nucleo familiare autonomo.
4
2.2.3. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti per denunziare l’indebito ribaltamento sulla difeSa dell’onere della prova – gravante invece sull’accusa, anche in termini di indicazione della incapienza patrimoniale legittima.
2.3. NOME COGNOME, figlia del proposto, terza interessata.
Con unico motivo di ricorso deduce violazione ed erronea applicazione della legge stabilita in materia di prevenzione (art. 24 d.lgs. 159/2011), in quanto il fabbricato oggetto di confisca, sito in Catania, alla INDIRIZZO (distinto in catasto al f 69, p.11a 24030, sub 1, cat. A/5, consistenza di 4 vani), acquistato il 18 giugno 2007, era stato evidentemente oggetto di acquisto da parte della madre della ricorrente, con sua autonoma provvista lecita.
2.4. Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 23 luglio 2023, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti fondati.
In tema di misura di prevenzione personale (NOME COGNOME), ciò che rende il decreto impugnato censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, è l’assenza dell’indicazione di elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale (anno 2021) pericolosità qualificata del proposto.
1.1. Al riguardo, infatti, la Corte di merito ha richiamato gli esiti dei processi pena per i quali il ricorrente ha riportato condanne (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, partecipazione ad associazione tematica in materia di stupefacenti, estorsioni aggravate dalla mafiosità e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno indicato l’esistenza di contatti extramurari efficaci nei primi anni del 2000). Tuttavia, se tale coagulo di elementi storici è certamente idoneo a ricondurre il proposto in una delle categorie di pericolosità qualificata (nel caso in esame la misura è stata applicata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b, D.L.vo. n. 159 del 2011), altrettanto non può ritenersi con riguardo al necessario e distinto requisito dell’attualità, che deve caratterizzare detto inquadramento per farsi luogo all’applicazione della misura di prevenzione personale.
Invero, le date delle contestazioni dei fatti oggetto dei procedimenti penali (sino al 2009), così come l’epoca dei fatti indicativi della permeabilità delle barriere carcerarie agli ordini ed alle direttive emanante dal prevenuto riferiti dai
collaboratori di giustizia (primi anni 2000), si collocano in un arco temporale assai distante rispetto a quello in cui è stato formulato” il giudizio di pericolosità applicata la misura (la proposta data al 2019, il decreto del Tribunale è del 2/8/2021), con la conseguenza che l’omessa indicazione di elementi sintomatici della permanenza di una condotta socialmente pericolosa del proposto, finisce per rendere il percorso argomentativo evanescente e, come tale, meramente apparente.
1.3. Pertanto, affermare che l’attualità può presumersi dall’accertamento di condotte protrattesi fino al 2009, rispetto ad una misura applicata nel 2021, non soddisfa i requisiti legali richiesti.
1.4. La Corte di rinvio, formata in diversa composizione, dovrà pertanto valorizzare elementi recenti o, quanto meno, non datati ad oltre due lustri,
indicativi della attualità della pericolosità qualificata, già manifestata in atti proposto fino al compiersi della prima decade del secondomillennio.
2.1. L’orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte ha stabilito che il rapporto fra il proposto ed i prossimi congiunti costituisce una circostanza di fatto assai significativa della fittizietà della formale intestazione e della riconducibili al proposto dei beni dei quali non è dimostrata la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, non sia provvisto di effettiva capacità economica ovvero non sia in grado di dimostrare l’origine lecita dei redditi percepiti (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 259608; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017 COGNOME, Rv. 270081). Deve trattarsi però di una incapienza patrimoniale del terzo, legato da vincolo di parentela o convivenza, che rilevi oggettivamente in funzione del giudizio di sproporzione, e che sia tale da dimostrare di per sé una disponibilità del bene in
capo al proposto. Nella concreta fattispecie, in ragione della quarantennale durata della detenzione del proposto, della data degli acqUisti e della incolmabile -distanza tra tali date ed il momento della proposta, non emerge una situazione obiettiva che abbia un tale profilo (anche in ragione del modesto valore degli immobili confiscati), sì che non appare coerente con le disposizioni richiamate, e con l’esegesi di legittimità affermatasi su di esse, il richiamo di meccanismi presuntivi, finalizzato a dedurre il requisito obiettivo della disponibilità del bene in capo a proposto e per qualificare come fittizia l’intestazione dei beni che risultino nella formale titolarità del parente o del convivente: costui è sicuramente esposto in misura maggiore rispetto ad altri terzi all’indagine di prevenzione, ma tale esposizione deve poi tradursi, ai fini della confisca del bene, nell’acquisizione di elementi di fatto ulteriori rispetto alla mera presunzione, elementi non riscontrabili nella fattispecie, per come argomentata la decisione dai giudici del merito.
In conclusione, la motivazione con cui è stata affermata la sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione della misura patrimoniale manca, quindi, delle caratteristiche minime per essere ritenuta sussistente, con la conseguenza che il decreto impugnato va annullato con rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
3.1. Al giudice del rinvio competerà la rinnovata valutazione dei presupposti dell’ablazione in coerenza col principio secondo cui l’art. 19 co. 3 D.L.vo n, 159/2011 non istituisce una presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto, bensì si limita a sollecitare le speciali indagini a carico dei familia conviventi (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, Rv. 279224 – 01: «Dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento de/potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell’ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rappor esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatt significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non pos dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica»).
Va, pertanto, annullato il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio in punto di attualità della pericolosità sociale del proposto e di riconducibilità allo stesso degli immobili intestati ai suoi prossimi congiunti, oggi
ricCOGNOME. La Corte di appello di Catania, in diversa composizione, si atte Principi di, diritto sopra -affermati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catania alla Sezi misure di prevenzione in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.