Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 4 marzo 2024 dal Tribunale di Messina visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina che, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha sostituito la misura cautelare degli arresti donniciliari applicata al ricorrente per il reato il cui all’ar 314 cod. pen. con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico
servizio connesso alla qualità di dipendente della RAGIONE_SOCIALE per la durata di mesi otto.
Deduce due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari in quanto basato esclusivamente su una valutazione di carattere moralistico di riprovevolezza del comportamento tenuto. Deduce il ricorrente che lo stesso svolge da anni l’attività di autista soccorritore, è incensurato ed i fatti per cui si procede sono circoscritti ne tempo, risalendo all’anno 2021 ed esclusivamente al periodo pandemico.
1.2. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla giudizio di gravità indiziaria e, in particolare, alla ritenuta quali pubblicistica del ricorrente, il quale svolge la funzione di autista soccorritore ed è stato ritenuto incaricato di pubblico servizio. Nel corpo del motivo il ricorrente censura anche la ritenuta disponibilità dei “kit tamponi Covid”, essendo questa riservata ai medici, mentre la concreta esecuzione dei tamponi era riservata a medici e infermieri. Si chiede, pertanto, di riqualificare la condotta nel reato di cui all’art. 646 cod. pe e di annullare l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ragioni di ordine logico impongono di procedere prima all’esame delle censure relative al quadro indiziario, formulate con il secondo motivo di ricorso.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Va, innanzitutto, premesso che al ricorrente si contesta di essersi impossessato, in concorso con NOME COGNOME, infermiere professionale presso il Pronto soccorso del Policlinico di Messina, di “kit tamponi COVID” durante il periodo emergenziale, tamponi di cui entrambi avevano la disponibilità a causa del servizio svolto e che utilizzavano per eseguire privatamente test al prezzo di circa 20 euro a tampone.
Ebbene, rileva il Collegio che il giudizio di gravità indiziaria è stato formulat dall’ordinanza impugnata considerando la condotta appropriativa contestata al ricorrente sotto il duplice profilo della ritenuta qualifica di incaricato di pubbl servizio (ciò sulla base della dettagliata analisi delle mansioni svolte quale autista soccorritore) e del suo concorso con COGNOMECOGNOME
nn
..
Ad avviso del Collegio, tale secondo profilo, rispetto al quale il motivo in esame non formula alcuna censura, assume, allo stato, una valenza assorbente rispetto all’esame delle doglianze articolate dal ricorrente, che investono esclusivamente il tema della sua qualifica pubblicistica.
Rileva, infatti, il Collegio che, alla luce del secondo profilo considerato dal Tribunale (il concorso del ricorrente con COGNOME, la cui qualifica soggettiva pubblicistica, nota al ricorrente, non è oggetto di alcuna contestazione), quand’anche si ritenesse fondata la censura formulata con il motivo in esame, il suo accoglimento non avrebbe alcuna rilevanza sulla qualificazione giudica del reato ai sensi dell’art. 314 cod. pen.
Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dell’interesse a ricorrere dell’indagato in quanto già la partecipazione a titolo di concorso con COGNOME alla contestata condotta appropriativa è sufficiente a fondare il giudizio di gravità indiziarla in ordin al reato di peculato, cosicché un eventuale accoglimento del motivo in esame non sortirebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Va, innanzitutto, premesso che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l’oggetto del “periculum” è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 – 02).
Sulla nozione di “attualità” del pericolo, sono emersi difformi orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo un primo indirizzo ermeneutico, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266988).
Altro indirizzo ritiene, invece, che ai fini della configurabilità dell’attualità pericolo, non è sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a
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delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286182; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, COGNOME, Rv. 273674).
Entrambi gli indirizzi richiedono, comunque, sia pure con sfumature diverse, la formulazione di un giudizio prognostico ancorato a specifici elementi fattuali, attraverso i quali “attualizzare il pericolo”, in relazione alla sola elevata probabilità reiterazione del reato ovvero alla possibilità che si presenti una prossima occasione per delinquere.
2.2 Rileva il Collegio che, a prescindere dalla condivisione dell’una o dell’altra soluzione, tale giudizio prognostico non è rinvenibile nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale, infatti, ha desunto il pericolo di reiterazione di reati della stes specie di quello per cui si procede dalla particolare gravità della condotta tenuta e dalle allarmanti modalità di commissione del fatto, ritenute sintomatiche della predisposizione da parte dei due indagati di un meccanismo ben collaudato e della loro insensibilità verso le esigenze di tutela della salute pubblica nel periodo di gestione dell’emergenza pandemica.
Siffatta motivazione, se può ritenersi espressiva di un insufficiente apprezzamento di merito riguardo alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato, appare, altresì, completamente silente sulla sua attualità, in quanto interamente calibrata sulle modalità della condotta tenuta in passato, in uno specifico ed eccezionale contesto di emergenza sanitaria, omettendo di indicare gli elementi fattuali che consentono di attualizzare la presenza di detto pericolo. Ciò, soprattutto, se si tiene conto delle peculiari circostanze in cui è avvenuta la condotta ascritta al ricorrente, del significativo tempo trascorso dai fatti e della sua incensuratezza.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata va annullata, limitatamente al punto relativo alla motivazione sulle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente