Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33210 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
Deposita in udienza note scritte.
L’avvocato NOME COGNOME si riporta interamente ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice grado, ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R per aver illecitamente detenuto un quantitativo di hashish pari a grammi 300 circa, no quantitativo di cocaina pari a grammi 590, e, concesse le attenuanti generiche, ha det la pena in anni 5 e mesi due di reclusione ed euro 21.500 di multa.
2.11 ricorrente, che impugna la sentenza con cui è stato condannato per la detenzi panetti di complessivi grammi 300 di hashish e di grammi 590 di cocaina, affida 4ri quattro motivi, come di seguito formulati.
Si precisa che il ricorrente era stato arrestato in data 16 febbraio 2015, a perquisizione personale per aver detenuto, a fine di spaccio, un panetto di hashish di circa 100 grammi, avvolto con un involucro che recava il logo del continente afric scritta Africa, che veniva rinvenuto a seguito di perquisizione personale e che, i febbraio 2015, successivamente al suo arresto, era stata rinvenuta nella medesi boschiva da dove il ricorrente era stato visto uscire in possesso dello stupefacente, quantitativo di hashish pari a grammi 300 circa, suddiviso in tre panetti da 100 grammi un quantitativo di cocaina pari a grammi 590, confezionati con involucro identico a rinvenuto in possesso dell’imputato, rinvenuto all’interno di un barattolo occultato pre nella zona in cui, nella giornata precedente, il ricorrente era stato visto dai svolgevano attività di appostamento, parcheggiare l’auto, addentrarsi per pochi minuti indietro avendo con sé la minore quantità di hashish. Dalle analisi tecniche emergev sostanza rinvenuta il 16 febbraio aveva identica concentrazione per principio attivo detenuto il giorno precedente dall’imputato. Poiché dal momento dell’arresto del rico sopralluogo del giorno successivo la zona è stata ininterrottamente presidiata da pat carabinieri che ne impedivano l’accesso, anche tale ulteriore quantitativo di stu rinvenuto nel barattolo occultato nel bosco è stato attribuito alla sua disponibilità e sua detenzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazion GLYPH della sentenza impugnata e conseguente travisamento della prova, lamentando una er applicazione delle regole di valutazione e di giudizio da seguire nell’analisi deg probatori acquisiti nonché violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole d particolare, il ricorrente evidenzia quanto già rappresentato nell’atto d’appell all’assenza di elementi probatori utili a stabilire se il giorno 16/02/2015 – ovve antecedente alla perlustrazione che ha portato al rinvenimento del maggiore quantit sostanza stupefacente – fossero presenti all’interno del bosco altre persone dedite al
di stupefacenti. Al riguardo, si richiama quanto il ricorrente ha riferito in sede d ordine alla frequentazione di quel punto della località boschiva da parte di altri circostanza del resto nota anche alle forze dell’ordine. Il teste di polizia giudiziar COGNOME ha inoltre descritto il punto dove veniva svolta la perlustrazione ed era stata sostanza stupefacente come un luogo non di limitate dimensioni, di conformazione t facilitare attività di occultamento e da consentire possibili vie di fuga alternativ presidiato dai militari, e da dove era stato visto accedere il ricorrente. Sebbene i mil presidiato la zona boschiva ininterrottamente nell’intervallo di tempo interc pedinamento e la perquisizione del ricorrente e il successivo rinvenimento dello stup occultato all’interno del bosco tra le foglie, non può ragionevolmente escludersi che alt all’interno della boscaglia siano sfuggiti alla visuale degli operatori di polizia giudiz in assenza di elementi che possano dimostrare la materiale apprensione di una part stupefacente rinvenuto addosso al ricorrente, sarebbe illogica la deduzione secondo c grammi di hashish rinvenuti il 16 Febbraio siano stati prelevati dal contenitore occ bosco. Neppure si è accertata la esclusiva disponibilità da parte del ricorrente d contenitore occultato tra le foglie e rami in un’area pubblica accessibile a chiunque. G in questione invece sono compatibili con una ricostruzione alternativa dei fatti, già rap in sede di impugnazione, in cui il ricorrente rappresenta di aver solo acquistato la so la quale è stato già condannato in altro procedimento, da terzi.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in concetto di detenzione il quale, lungi dal coincidere con una relazione immediata e sulla res da parte del soggetto attivo, deve comunque connotare una sfera di dominio mater Nel caso in esame non è stata verificata in concreto la sussistenza del rapporto mater prevenuto e il quantitativo di droga scoperto dai carabinieri il giorno successivo al su
2.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio della motivazione in o omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e in particolare al diniego di testimoni che avrebbero potuto riferire in ordine allo svolgimento dell’attività di spacc di altri soggetti in quell’area boschiva. Il teste NOME COGNOME nonché lo stesso rico infatti riferito della presenza in quell’area del bosco di un soggetto cui erano soliti acquistare sostanza stupefacente. Tali circostanze hanno valenza decisiva in ord attribuibilità dello stupefacente rinvenuto il giorno successivo all’arresto del ricor soggetti. È stata altresì rigettata la richiesta di accertamento istruttorio volto all impronte digitali del ricorrente sul barattolo rinvenuto dagli operatori che avrebbe co un contatto diretto tra la res e il ricorrente.
2.4.Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in trattamento sanzionatorio, posto che la Corte territoriale, pur valorizzando il compo post factum tenuto dall’imputato ai fini della concessione delle attenuanti generiche e dell’assenza di condanne a suo carico, ha tuttavia escluso l’applicazione della diminue sua massima estensione in ragione dell’inserimento non marginale dell’imputato nell’amb
criminoso dello spazio di stupefacenti. Evidenzia il ricorrente illogicità della motivaz un lato descrive il fatto come un episodio isolato e sganciato da logiche criminali e d richiamo all’inserimento dell’imputato all’interno dell’ambiente della criminalità.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi i del ricorso.
Il difensore dell’imputato deposita in udienza memoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ne segue che è carente ed illogica l’affermazione dei giudici a quo secondo cui né prima dell’arresto dell’NOME né al momento dell’arresto nelle successive 24 ore nessuno avev avere accesso a quella località, non essendo stato effettuato alcun presidio dell’i delle sue numerose vie di accesso e uscita ed essendo irrilevante la velocità e repen
no
cui il ricorrente è entrato ed immediatamente dopo uscito dall’area boschiva detene stupefacente, nonché la mancata percezione della presenza di terzi sia al momento dell’ che durante il monitoraggio della zona protrattosi nelle 24 ore successive.
L’atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte terr dovere di pronunciarsi sulla questione relativa all’attribuibilità al ricorrente de stupefacente rinvenuta bell’area boschiva successivamente al suo arresto. Si è, dun presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest’u venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ord ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 17/06/2009, Rv. 244763).
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Co d’appello di Genova cui incombe il compito di nuova complessiva valutazione degli element cui sopra, in essa ricompresa l’eventuale necessità di procedere all’effet dell”integrazione probatoria richiesta, oggetto del secondo motivo di ricorso, da assorbito alla pari degli ulteriori due motivi.
Risalendo il fatto al 16 febbraio 2015, deve peraltro dichiararsi l’estinzione de detenzione dell’hashish, essendo decorso il termine di prescrizione di anni sette e m data 06/07/2023, considerato il dies a quo del 17/02/ 2015 e la sospensione per giorni 323.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestata detenzione dell’h per essere relativo reato estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio per nuovo gi altra sezione della Corte d’appello di Genova quanto alla contestata detenzione della coc Così deciso all’udienza del 22 maggio 2024.