Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 1378/2023 Lib del Tribunale di Palermo del 7 settembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero in subordine il suo rigetto;
sentito, altresì, per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Agrigento, sostituzione dell’AVV_NOTAIO, del foro di Agrigento, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata il 7 settembre 2023, i cui motivi sono stati depositati il successivo 29 settembre 2023, il Tribunale di Palermo, agendo in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato la istanza, appunto, di riesame, avverso il provvedimento con i quale, il precedente 17 agosto 2023, il Gip del Tribunale di Agrigento aveva disposto l’applicazione a carico di NOME della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto la sussistenza dei gravi indizi colpevolezza a carico di questo – oltre che le esigenze cautelari connessi a pericolo di fuga e di reiterazione del reato – in ordine alla violazione degli a 110 cod. pen. e 1135 cod. nav., in relazione all’art. 101 della Convenzione internazionale di Montego Bay del 1982, per avere – in concorso con altri membri dell’equipaggio di un motopeschereccio tunisino, denominato Zohra commesso atti di depredazione in danno di un barchino di ferro, incrociato in acque internazionali ma contigue al mare territoriale di pertinenza dello Stato italiano, all’interno del quale si trovavano 49 migranti.
Ha interposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, tramite il proprio difensore fiduciario, l’NOME, articolando un unico motivo di impugnazione, il cui sintetico contenuto può essere compendiato nel rilievo secondo il quale – essendo la condotta astrattamente ascritta all’indagato no qualificabile come atto di pirateria, integrando, semmai, essa l’ipotesi estorsione aggravata dalla presenza di più soggetti agenti e dal fatto ch essendo l’episodio per il quali si indaga, avvenuto in mare aperto, ci troverebbe in condizioni aventi la caratteristica di ostacolare la privata dif – una volta correttamente rubricato il reato contestato, commesso in acque internazionali, non sarebbe soggetto alla giurisdizione penale nazionale.
Sulla base di tale rilievo – corroborato dalla considerazione che differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale di Palermo, i soggetti migranti abbordati dal motopeschereccio tunisino non sono stati del tutto privati della loro possibilità di autodeterminarsi in ordine alla decisione privarsi dei loro averi onde sperare di potersi salvare dal naufragio in ma aperto – la difesa del ricorrente, avendo dato atto della circostanza che fr reati integranti la nozione di atto di pirateria non vi è quello di estorsion censurato la ordinanza impugnata, avendo contestato la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti al reato in provvisoria contestazione, chiedendo, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata e la conseguente rimessione in libertà del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
Ritiene il Collegio di dovere, preliminarmente, esaminare il tema della qualificazione del fatto del quale il ricorrente è, in concorso con altri, riten in sede di provvisoria contestazione, responsabile.
Invero, per come chiaramente risulta dalla stessa prima pagina della ordinanza impugnata, ove è testualmente riportata la imputazione a lui provvisoriamente, mossa, si contesta al ricorrente la violazione, in concorso con altri, dell’art. 1135 cod. nav., il quale espressamente riporta la rubrica “Pirateria”, definendo la relativa condotta, distinta quoad poenam in funzione del fatto che sia posta in essere dal comandante o da un ufficiale di nave nazionale o straniera ovvero da uno dei membri dell’equipaggio di essa, come la condotta di chi compia “atti di depredazione in danno di nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata”; il legislatore nazionale non fornisce una più puntuale nozione né di atto di pirateria né della espressione “depredazione”.
Essa, è, tuttavia, ricavabile, con le precisazioni che saranno di seguit illustrate, dall’art. 101 della Convenzione delle Nazioni unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata in Italia con legge n. 689 del 1994.
In tale Convenzione, la cui lingua ufficiale è l’inglese, si definisce piracy come: “any illegal act of violence or detention, or any act of depredation”; ciò posto ritiene il Collegio che risulti nella presente occasione, irrilevante circostanza che, nel testo, ovviamente non ufficiale, della predett convenzione redatto in lingua italiana, la disposizione sia stata resa con parole “ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina”.
Premesso, infatti, che nel linguaggio tecnico-giuridico la espressione “rapina” ha uno specifico significato dettato dalla previsione normativa di cu all’art. 628 cod. pen. e che la diagnosi differenziale fra la rapina estorsione è generalmente operata proprio sulla base del dato che, in tal seconda ipotesi, il soggetto passivo, benché coartato nella sua libertà autodeterminarsi, tuttavia partecipa con un suo comportamento alla condotta criminosa, ponendo in essere l’atto di disposizione patrimoniale che rappresenta l’ingiusto profitto essendo la sua volontà non del tutto annichilit mentre nella rapina la vittima è soggetto meramente passivo della violenza esercitata dal rapinatore sulla sua persona e, quindi, la consumazione del
reato non richiede alcuna cooperazione della persona offesa (Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 aprile 2021, n. 15564), si rileva, per un verso, che in realtà il testo originale della Convenzione internazionale dianzi ricordata, come questa Corte ha già in un recente passato acutamente rilevato, non contiene la espressione che, nel linguaggio tecnico giuridico dei paesi di lingua inglese corrisponde all’italiano “rapina”; infatti, come abbiamo visto, il sintagma utilizzato dal legislatore convenzionale non è “robbery”, che come è noto equivale a “rapina” (sia consentito rimandare al titolo originale del romanzo di NOME COGNOME, The great train robbery, puntualmente tradotto in italiano come: “La grande rapina al treno”), ma “depredation”, il cui significato in italiano va esteso – come suggerito dal combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav., che ad esso logicamente rimanda – non alle sole ipotesi disciplinate dal legislatore italiana all’art. 628 cod. pen., ma anche a quelle di cui al successivo art. 629 cod. pen., cioè, appunto, alla estorsione (per un tale, perspicace, ordine di idee si veda, di recente: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 dicembre 2023, n. 51442).
Ma, ritiene il Collegio, quanto al caso di specie, la pur sofisticata lettura normativa in passato operata da questa Corte può non essere necessaria.
Appare, infatti, che dalla ricostruzione del fatto provvisoriamente addebitato all’indagato, in concorso con altri, la condotta non sia solo estorsiva ma possa a pieno titolo, quanto meno a livello indiziario, rientrare in quella qualificabile in termini di “atti di depredazione” secondo quanto disciplinato dall’art. 1135 cod. nav.
Riferisce, il Tribunale di Palermo, senza che la sua ricostruzione fattuale sia stata in alcun modo posta in discussione dal ricorrente che, dopo che il motopeschereccio aveva accostato il barchino a bordo del quale erano i migranti, questi, replicando alle richieste degli occupanti il motopeschereccio, avevano risposto che avrebbero loro consegnato il motore del barchino solo dopo essere stati portati in salvo dal citato motopeschereccio.
Evidentemente non appagati da tale prospettiva i membri dell’equipaggio del motopeschereccio, dopo avere legato la propria imbarcazione al barchino ed essersi accostati a questo in maniera tale che fu possibile a taluno di essi salire a bordo del medesimo, riuscirono, secondo la narrazione contenuta nella ordinanza impugnata – in particolare a fare ciò fu un marinaio che portava gli occhiali da vista coadiuvato da altro marinaio che, a sua volta, indossava dei pantaloncini rossi – a prendere il motore
“fuoribordo” del barchino, svincolarlo dal suo supporto e, sollevatolo, portarlo sul motopeschereccio.
Una tale condotta – compiuta a seguito di un vero e proprio abbordaggio – letrea, si vera sunt exposita, tenuto conto sia della precedente richiesta, rimasta inevasa, di consegna del motore del barchino sia della condizione di pericolo in cui si trovavano gli occupanti del barchino, i quali avevano, senza successo, cercato di sganciarsi dall’inseguimento del motopeschereccio, rimanendo, però attardati in tale loro intento, dal “mare grosso” che ne metteva a repentaglio la prosecuzione della traversata verso le coste italiane appare senza altro tale da integrare gli estremi dell’atto di depredazion rilevante, ai sensi dell’art. 1135 cod. nav., ai fini della sussunzione del nell’ambito della condotta di “pirateria”.
Poco incide, a questo punto, che, in un successivo momento (dopo due ore) il motopeschereccio abbia nuovamente accostato il barchino (oramai alla deriva in quanto, senza motore, era ingovernabile) ed i membri dell’equipaggio dell’imbarcazione abbiano preteso, per trainare il piccolo natante verso “migliori acque”, un compenso che fu loro versato dai migranti; una tale condotta infatti, quale che ne sia la qualificazione giuridica successiva al precedente atto di materiale prelievo del motore del barchino che, come si è visto, è tale da integrare l’atto di depredazione, rilevante sensi dell’art. 1135 cod. nav.
Deve, pertanto e conclusivamente, osservarsi, come, sulla base degli elementi cognitivi caratteristici della presente fase cautelare del giudizio qualificazione sub specie criminis del fatto addebitato al ricorrente appare, diversamente da quanto postulato dal ricorrente, corretta, rientrando essa a pieno titolo nel paradigma normativo i cui termini sono segnati dall’art. 1135 cod. nav.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrent deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che il presente provvedimento non determina la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data notizia nei termini di cui all’art. comma 1 -ter, disp att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricor s o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente