Atto arbitrario: la Cassazione traccia i confini della reazione legittima
Quando è possibile reagire a un’azione di un pubblico ufficiale senza commettere reato? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a fare chiarezza su un tema delicato: la distinzione tra atto arbitrario e atto meramente illegittimo. Comprendere questa differenza è fondamentale per capire i limiti del diritto di reazione del cittadino di fronte all’autorità. L’ordinanza in esame analizza il caso di un individuo che aveva giustificato la propria reazione violenta sostenendo l’arbitrarietà dell’intervento delle forze dell’ordine.
I Fatti del Caso: Una Reazione Contestata
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato nei primi due gradi di giudizio. L’imputato sosteneva che la sua reazione nei confronti degli agenti di Polizia fosse legittima, in quanto provocata da un loro presunto atto arbitrario, invocando la causa di giustificazione prevista dall’articolo 393-bis del codice penale. L’episodio si era verificato nel contesto di una complessa operazione di polizia che coinvolgeva un numeroso gruppo di persone considerate violente, durante la quale si era reso necessario l’uso di mezzi di contenzione come le manette.
La Decisione della Corte di Cassazione: il confine dell’atto arbitrario
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra due concetti che il ricorrente aveva erroneamente sovrapposto: l’atto illegittimo e l’atto arbitrario.
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: non è sufficiente che l’atto del pubblico ufficiale sia semplicemente illegittimo per giustificare la reazione del privato. Perché si configuri l’arbitrarietà, è necessario qualcosa di più.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che un atto arbitrario si verifica quando il pubblico ufficiale:
1. Eccede dai suoi poteri con la piena consapevolezza di farlo, perseguendo uno scopo estraneo alle sue funzioni istituzionali.
2. Utilizza mezzi non consentiti dall’ordinamento giuridico.
3. Si avvale del suo potere in modo aggressivo, vessatorio o semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile.
Nel caso specifico, l’operato degli agenti è stato ritenuto del tutto legittimo. L’intervento si svolgeva in un contesto operativo difficile, che giustificava l’adozione di misure di contenimento, come l’ammanettamento, per gestire un gruppo di persone potenzialmente pericolose. L’azione della Polizia, quindi, non era finalizzata a uno scopo estraneo né era stata condotta con modalità vessatorie. Era, al contrario, un’azione proporzionata alla situazione. La reazione dell’imputato, pertanto, non poteva trovare giustificazione nella scriminante dell’art. 393-bis c.p., poiché mancava il presupposto essenziale: l’arbitrarietà della condotta del pubblico ufficiale.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale per l’equilibrio tra autorità e libertà individuale. La reazione del cittadino è tutelata solo di fronte a palesi abusi di potere, caratterizzati da un’intenzione prevaricatrice o da modalità ingiustificatamente aggressive da parte del pubblico ufficiale. Un semplice errore o una violazione di legge non qualificata da questi elementi (un atto meramente illegittimo) non legittima l’uso della forza o della resistenza da parte del privato. La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza delle sue argomentazioni.
Quando è giustificata la reazione di un cittadino a un atto di un pubblico ufficiale?
La reazione è giustificata solo quando l’atto del pubblico ufficiale è ‘arbitrario’, cioè quando l’agente eccede consapevolmente dai suoi poteri per scopi personali o estranei alla sua funzione, oppure usa modalità aggressive e vessatorie. Non è sufficiente che l’atto sia semplicemente ‘illegittimo’.
Qual è la differenza tra atto arbitrario e atto illegittimo?
Un atto illegittimo è qualsiasi atto che viola una norma di legge. Un atto arbitrario è una forma più grave di illegittimità, che implica un abuso di potere consapevole, finalizzato a scopi estranei al servizio o attuato con metodi aggressivi e non consoni alla civile convivenza.
L’uso delle manette da parte della polizia è considerato un atto arbitrario?
No, non necessariamente. Secondo questa ordinanza, l’uso di mezzi di contenzione come le manette può essere un’azione legittima e necessaria in contesti operativi complessi e pericolosi, per garantire la sicurezza e gestire persone violente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33488 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 24/12/1992
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 15690/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso appaiono manifestamente infondate in merito alla questione delta causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., avendo la Cor appello di Milano correttamente tenuto conto della differenza tra atto arbitrario del pubbl ufficiale e atto illegittimo, fornendo una motivazione del tutto coerente alle risul istruttorie in merito alle corrette modalità dell’operato degli agenti della Polizia di considerato che perché si configuri l’atto arbitrario ,è necessario che il p.u. ecceda dai suoi poteri con la piena consapevolezza di farlo, per perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni, o che usi mezzi non consentiti dall’ordinamento giuridico o si avvalga del suo pote in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile/ ne consegue che neppure la mera illegittimità dell’atto identifica con l’arbitrarietà del medesimo, laddove il ricorrente confonde i due profili, repu giustificata la reazione dell’imputato sul piano oggettivo e non putativo, a fronte d intervento del tutto legittimo degli agenti di polizia nel contesto di una operazione comples che coinvolgeva un gruppo cospicuo di persone violente che rendeva necessario l’utilizzo di mezzi di contenzione come l’ammanettamento, a prescindere dagli approfondimenti investigativi sulle responsabilità dei singoli;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigl re estensore
Il Presidente