Atto Arbitrario: Il Ricorso è Inammissibile se Contesta i Fatti
Quando è possibile difendersi sostenendo di aver reagito a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa difesa, specialmente quando si tenta di portare la discussione sulla ricostruzione dei fatti davanti alla Suprema Corte. La decisione sottolinea una regola fondamentale: la Cassazione giudica la corretta applicazione della legge, non riesamina le prove.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un normale controllo stradale. Un automobilista, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decide di presentare ricorso in Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava sull’articolo 393-bis del codice penale, che prevede una causa di non punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale.
Secondo la tesi del ricorrente, l’azione dei pubblici ufficiali durante il controllo stradale era stata arbitraria, giustificando così la sua reazione. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto questa interpretazione, fornendo una motivazione congrua e basata sulle risultanze processuali.
La Difesa basata sull’Atto Arbitrario
L’argomentazione difensiva si concentrava sulla percezione soggettiva del ricorrente, il quale riteneva di doversi difendere da un comportamento illegittimo delle forze dell’ordine. Il ricorso in Cassazione mirava a contestare proprio la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, sostenendo che avessero errato nel non riconoscere l’arbitrarietà dell’atto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e precise. I giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito.
La Corte ha stabilito che le censure proposte dal ricorrente riguardavano esclusivamente la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle prove. Tali attività sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), i quali, nel caso specifico, avevano già fornito una motivazione “congrua, adeguata ed esente da vizi logici”.
Inoltre, la Corte ha definito “manifestamente infondati” i motivi relativi alla causa di giustificazione dell’atto arbitrario. La Corte d’Appello aveva già ampiamente dimostrato che l’operato dei pubblici ufficiali – consistente semplicemente nell’intimare l’alt per un normale controllo stradale – non aveva alcun carattere di arbitrarietà, rientrando pienamente nei loro doveri d’ufficio.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’esito del ricorso è stato la sua dichiarazione di inammissibilità. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Questa decisione rafforza un importante monito: un ricorso per cassazione non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. Se la motivazione della sentenza d’appello è logica e coerente, contestare i fatti davanti alla Suprema Corte è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente ulteriori costi per il ricorrente.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti o le prove. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito, ovvero il Tribunale e la Corte d’Appello.
Un normale controllo stradale può essere considerato un atto arbitrario?
No. Secondo l’ordinanza, l’ordine di fermarsi per un normale controllo stradale è un atto d’ufficio legittimo e non costituisce un atto arbitrario che possa giustificare una reazione ai sensi dell’art. 393-bis del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla Corte in base al caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STANCATO NOME NOME a CIRO MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
18128/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazion dei fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudi rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che anche i motivi sulla causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. manifestamente infondati, dal momento che la Corte d’appello – con congrua ed esaustiva motivazione – ha considerato del tutto smentita dalle risultanze processuali la prospettata circostanza secondo la quale il ricorrente ritenesse di doversi difendere da un atto arbitrario pubblici ufficiali, il cui atto d’ufficio è consistito unicamente nell’intimare l’alt per pro un normale controllo stradale;
ritenuto che la memoria del 29 settembre 2025 prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito come tali inammissibili;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Co COGNOME re estensore COGNOME
Il Preftdente