Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42637 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42637 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a SACILE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 marzo 2023 il Tribunale di Pordenone, nell’ambito del giudizio abbreviato condizionato ammesso nei confronti degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha «ritenuto che la condizione richiesta nell’istanza di rito abbreviato non si è realizzata per fatto imputabile alla stessa parte istante» ed ha dichiarato «chiusa l’integrazione istruttoria del giudizio abbreviato condizionato disponendo procedersi oltre con la discussione dello stesso»; ciò con riferimento alla citazione del consulente tecnico della difesa che, residente a Dubai, non si era presentato a tre successive udienze nel corso di un anno, essendo stato citato dalla difesa, in ciascuna occasione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Tribunale, ritenuto che la citazione in tale forma non fosse sufficiente, stigmatizzando la mancata osservanza, da parte del difensore onerato della citazione, «delle forme e procedure richieste dai trattatì internazionali vigenti, neppure sollecitate» ed aggiungendo considerazioni in merito alla mancata documentazione dell’effettivo conferimento dell’incarico al consulente di parte nonché in ordine al mancato deposito di eventuale relazione scritta ai sensi dell’articolo 501, comma 1-ter cod. proc. pen., ha dunque revocato parzialmente (nei limiti dell’audizione del consulente di parte; per il resto le integrazio istruttorie sono state espletate) la condizione cui il rito era stato subordinato.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, mezzo di comune difensore, deducendo l’abnormità dell’ordinanza, assimilandola al provvedimento di revoca del giudizio abbreviato e ritenendola non prevista dall’ordinamento.
Osservano i ricorrenti di aver regolarmente citato il consulente per ben sette udienze (la prima in data 5 ottobre 2021, l’ultima il 28 marzo 2023) e di aver formulato istanza di rogatoria internazionale, non considerata dal Tribunale.
Rilevano l’incongruità della pretesa di deposito di una relazione scritta che la norma considera eventuale (cfr. art. 501, comma 1-ter, cod. proc. pen.).
Ritengono che nemmeno l’assoluta mancanza di citazione avrebbe consentito la revoca dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato condizionato, revoca che ha prodotto un grave vulnus al diritto di difesa.
Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
AVV_NOTAIO, con richiesta depositata il giorno precedente l’udienza, ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso, sulla base di una ragione d impedimento a comparire del ricorrente NOME COGNOME; ha evidenziato la
mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ai propri assistiti; ha segnalato il decesso dell’imputata NOME COGNOME, il cui certificato di morte è pervenuto durante l’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre rilevare che si procede nelle forme previste dall’art. 611 cod. proc. pen., che non prevede la partecipazione delle parti (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255353; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, COGNOME, Rv. 202633), essendo espressamente escluso dalla norma citata il riferimento alle modalità di camera di consiglio partecipata di cui all’art. 127 cod. proc. pen. (cfr. anche Sez. U, n. 14 del 06/11/1992, dep. 1993, COGNOME).
Pertanto non può darsi corso al richiesto rinvio dell’udienza.
Quanto alla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 611 cod. proc. pen., essa è avvenuta regolarmente, essendo stata ricevuta dall’AVV_NOTAIO (che rappresenta i propri assistiti, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.) il 16/06/2023 alle ore 9.58, a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione in atti.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
2.1. La nozione di «atto abnorme» è stata affinata da numerosi interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Nella sentenza COGNOME (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590) si è limpidamente scritto che «la categoria dell’abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema della tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione in specie. Rimedio, quest’ultimo, che, significativamente, racchiude in sé l’esigenza di approntare uno strumento – eventualmente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi – che assicuri il controllo sulla legalità procedere della giurisdizione. L’abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o meno del “potere” di adottarlo. In questa
prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un “fenomeno” unitario. Se all’autorità giudiziaria può riconoscersi l'”attribuzione” circa l’adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l’ “attribuzione” a far difetto – e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale – la conseguenza non potrà essere altra che quella dell’abnormità, cui consegue l’esigenza di rimozione».
L’atto abnorme è dunque quell’atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (cfr. Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). Resta escluso, come precisato anche dalla dottrina, che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affet soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (ibidem; cfr. anche Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Ulteriori sentenze delle Sezioni Unite sono intervenute a delineare i contorni dell’atto abnorme. Tra le ultime, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552 e Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282807, la quale ultima ha precisato che non è abnorme il provvedimento che, per quanto eventualmente viziato, non sia avulso dall’ordinamento processuale e sia anzi espressione di poteri riconosciuti al giudice.
2.2. I principi appena riepilogati, tracciati da numerose sentenze delle Sezioni Unite e dunque definitivamente consolidati, rendono chiaro come l’ordinanza impugnata non costituisca atto abnorme.
E’ del tutto impropria l’equiparazione, proposta dai ricorrenti, tra l’ordinanza di revoca del giudizio abbreviato (cioè, l’ordinanza che revoca l’accesso al rito contratto) e l’ordinanza che, fermo e indiscusso l’accesso al rito, revochi la condizione cui la richiesta di ammissione era stata subordinata.
Già nel 2012 le Sezioni Unite erano state chiarissime.
Nel sancire il principio di diritto secondo il quale «l’ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l’acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l’instaurazione del rito e con l’ammissione della prova sollecitata dall’imputato» (Sez. U, n. 41461 del
19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253211), le Sezioni Unite hanno precisato che «o l’assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché (come già accennato), l’impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere all’assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l’assunzione della relativa prova in grado d’appello».
Dunque, la questione relativa alla legittimità o meno della decisione del giudice di ritenere impossibile (nel caso di specie, per asserita inerzia del difensore, che questi invece contesta attribuendo al Tribunale l’onere di attivarsi con rogatoria internazionale) l’assunzione della prova è certamente sindacabile in sede di appello.
Del resto, quella che i ricorrenti invocano, al di là dell’improprio riferimento alla categoria dell’abnormità, è una violazione del diritto di difesa che darebbe luogo ad una nullità assoluta, certamente deducibile in sede di appello contro una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.
Essendo dunque possibile, nel sistema processuale, un rimedio alla denunciata illegittimità, per definizione l’atto non è abnorme.
Esso, peraltro, non ha provocato alcuna indebita stasi del procedimento né alcuna indebita regressione.
Del resto, «in tema di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l’automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l’accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell’ammissione del rito». (Sez. 2, n. 25136 del 07/03/2023, NOME, Rv. 284636).
Anche sotto questo profilo, dunque, non è certo possibile sostenere che l’ordinanza impugnata costituisca espressione di «sviamento di potere», avendo il Tribunale semplicemente adempiuto al proprio «onere di verifica».
Le eventuali questioni relative alla legittimità del provvedimento, e dunque alla correttezza o meno della decisione di ritenere «mancata» la citazione del consulente, saranno deducibili mediante impugnazione nei confronti della sentenza che definisce il giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti – ad eccezione della NOME, deceduta – al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/09/2023