Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Messina nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; lette le richieste del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, quale giudice
•
del dibattimento, ha disposto, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., la restituzione al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Messina degli atti del processo a carico di NOME COGNOME, imputato del delitto di tentata violenza privata, aggravato dai futili motivi, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere NOME COGNOME a non aprire la porta di un ascensore nella cui cabina si trovava la persona offesa, con violenza consistita nell’attingerlo con calci e pugni e strattoni, provocandone anche la caduta.
In particolare, il Tribunale, nel motivare detto provvedimento, ha osservato che dall’istruttoria era emerso che il fatto risultava diverso da quello oggetto di contestazione, non emergendo un tentativo di violenza privata, ma solo un reato di percosse di cui all’art. 581 cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Messina, sostenendo che essa costituirebbe un atto abnorme, poiché il Tribunale ben avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., riqualificare il fatto come un delitto di percosse ex art. 581 cod. pen., atteso che nel capo di imputazione si affermava che NOME COGNOME era stato preso a calci dall’imputato, cosicché difettava solo l’elemento specializzante occorrente per la sussistenza del delitto di tentata violenza privata, ossia la direzione degli atti alla costrizione della persona offesa a non uscire dall’ascensore.
L’ordinanza aveva, pertanto, determinato un’indebita regressione del procedimento, atteso che ai fini della restituzione degli atti ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. è necessario che il fatto risulti del tutto incompatibile con gli elementi essenziali del reato descritto nel capo di imputazione, sicché un’eventuale condanna per tale fatto determinerebbe una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che le norme disciplinanti le nuove contestazioni (artt. 516-522 cod. proc. pen.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione della imputazione pregiudichi la difesa dell’imputato (Sez. 4, n. 6374 del 2/7/1997, rv.
208224; Sez. 6, n. 9574 del 13.4.1999, rv. 214538; S.U. n. 36551/2010, rv. 248051; Sez. 2, n. 18868 del 10/2/2012, rv. 252822; Sez. 2 n. 34969 del 10/5/2013, rv. 257782). Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, rv. 254888).
Nel caso di specie il giudice monocratico ha disposto la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo di trovarsi di fronte ad un fatto diverso (percosse) rispetto all’originaria imputazione (tentata violenza privata).
Tuttavia, le percosse erano già menzionate nel capo di imputazione quale condotta finalizzata a costringere la persona offesa ad omettere l’apertura della porta dell’ascensore.
Essendo gli elementi costitutivi del reato di percosse già menzionati nel capo di imputazione, la restituzione degli atti al AVV_NOTAIO ministero integra un atto abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, non potendosi ravvisare in tal caso un mutamento degli elementi essenziali del fatto ma esclusivamente una diversa qualificazione giuridica rimessa al potere del giudice ai sensi dell’art. 521, comma 1, cod proc. pen. (vedi in proposito: Sez. 2, n. 3521 del 07/10/2022, dep. 2023, Seck, Rv. 283950; Sez. 2, n. 18112 del 11/02/2016, Visconti, Rv. 266841).
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Così deciso il 22/05/2024.