Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41769 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41769 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA nei confronti di:
NOME NOME a GELA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza pronunziata in data 10 marzo 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria dichiarava la nullità della richiesta di rinvi a giudizio nei confronti di COGNOME NOME, imputato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria, in ragione della non corretta esecuzione della notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alessandria deducendo l’abnormità del provvedimento impugNOME.
2.1. In particolare – evidenzia il PM ricorrente- il giudice ha dichiarato la nulli della richiesta di rinvio a giudizio senza spiegare le ragioni a fondamento dell’adottato provvedimento, verosimilmente per le ragioni a sostegno della eccezione difensiva secondo la quale la notifica dell’avviso all’indagato mediante
servizio postale non era regolare non essendovi la prova dell’invio della raccomandata informativa (art. 7 1.890/1982).
Contrariamente a quanto eccepito, agli atti vi è la prova che tutti gli adempimenti sono stati svolti.
Alla luce dei principi affermati da questa Corte, ritiene il ricorrente che provvedimento impugNOME possa essere qualificato quale abnorme in quanto, per la singolarità del suo contenuto e della sua motivazione, si pone al di fuori del sistema organico dell’ordinamento e determina una paralisi del procedimento superabile unicamente con la sua rimozione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile; il motivo non si confronta con i contenuti del provvedimento impugNOME e con la giurisprudenza di questa Corte che ha delineato i caratteri della categoria dell’abnormità.
1.In primo luogo il provvedimento impugNOME deve intendersi implicitamente motivato in quanto richiama l’eccezione difensiva dalla quale poter desumere le ragioni della invocata nullità: secondo l’eccezione la notifica dell’avviso d conclusione delle indagini preliminari effettuata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE NOME sarebbe nulla per essere stata effettuata mediante consegna al portiere dello stabile abitato dal predetto, senza riscontro della spedizione dell’informativa prescritta dall’art. 7 della legge n. 890 del DATA_NASCITA.
Siffatta motivazione, inoltre, distingue il caso in esame da quelli nei quali l’esercizio improprio del potere giurisdizionale di dichiarare la nullità della richies di rinvio a giudizio è stato ritenuto dalla Corte riconducibile alla categori dell’abnormità.
In detti casi, veniva in rilievo, infatti un provvedimento restitutorio no motivato, emesso a seguito di eccezioni difensive plurime (Sez. 5, n. 19534 del 2022, Rv. 283065); ovvero un provvedimento confuso e generico incapace di far comprendere la causa di invalidità dell’atto dichiarato nullo e i modi porvi riparo (Sez. 1, n. 39850 del 2018, Rv. 273865).
1.1.Nel caso di specie il provvedimento è da considerarsi erroneo nella parte in cui non si confronta con la presenza in atti della spedizione dell’informativa prevista dall’art. 7 cit. e con il principio per il quale la notifica a mezzo della po eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito
dell’atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata» (Sez. 3, n. 36598 del 2017, Rv. 270729).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifi dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis c.p.p., in rea ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 2009, P.M. in proc. Toni e altro, rv. 243590).
1.2. Il provvedimento non può considerarsi abnorme e, dunque, non suscettibile di impugnazione con conseguente inammissibilità del ricorso.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 e Il Consi • re estensore Il Presidente r,