Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7691 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIENA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nata il 27/09/1990
avverso la sentenza del 16/04/2024 del TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona della Sostituta P.G.
NOME COGNOME 113 ,-1,,d’ro GLYPH ..1« n tu ,inpu4o4ro A€Al. 7 GLYPH 13 ,- 1 GLYPH 1)//` riwire letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME per l’indagata
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Siena ricorre per cassazione avverso la sentenza predibattimentale emessa, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., dal Tribunale di Siena in composizione monocratica il 16 aprile 2024, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Civici Elena in ordine al reato di ricettazione (con la formula “perché gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole prognosi di condanna”), nonché avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, alla stessa udienza, ritenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto, ordinava, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., la formazione di un autonomo fascicolo in cui inserire gli originali del procedimento come definito, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede per quanto di competenza.
Il Pubblico ministero ricorrente lamenta l’abnormità dei provvedimenti in quanto emessi al di fuori dei casi consentiti dalla legge e idonei a determinare una stasi del procedimento non risultando esperibili, sia contro la sentenza che avverso l’ordinanza, gli ordinari rimedi impugnatori previsti dal codice di rito.
Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. del 7 dicembre 2024, la difesa dell’imputata, sul rilievo dell’infondatezza dei motivi dedotti dal pubblico ministero ricorrente, ha concluso per l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 25 gennaio 2025, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La decisione del Tribunale di Siena è errata poiché, pur nell’ambito di una attività di riqualificazione della fattispecie concreta che rientra certamente tra l prerogative del giudice di merito, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per la fattispecie di ricettazione, ritenuta insussistente su rilievo che gli elementi acquisiti deporrebbero per la riconducibilità all’imputata di una sottrazione furtiva, anziché di una ricezione di una res già proveniente da delitto, ed ha contemporaneamente disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’eventuale nuovo esercizio dell’azione penale in relazione alla diversa fattispecie di furto, disponendo financo la formazione di un autonomo fascicolo.
Ritenendo di dover dare al fatto una diversa qualificazione, il giudice avrebbe dovuto procedervi direttamente senza “rimandare indietro” il processo e senza provocare la stasi denunciata dal Pubblico Ministero, essendo a tale soluzione non ostativi né il diverso titolo di reato (che, se mai, ne è la premessa), né la diversità degli elementi costitutivi, giacché il nucleo del fatto, tanto del furto quanto dell ricettazione, erano entrambi racchiusi nella descrizione dell’imputazione che ricomprendeva la data dei furti, il luogo in cui erano avvenuti, i soggetti derubati, gli estremi identificativi degli autoveicoli furtivamente sottratti (corrispondenti quelli per cui era contestata la ricettazione), elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte.
In ogni caso, in virtù del disposto di cui all’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., il giudice, se avesse ritenuto il fatto diverso avrebbe dovuto invitare i pubblico ministero – previa interlocuzione anche con la difesa dell’imputata – a modificare l’imputazione e, laddove la difformità indicata fosse rimasta, giammai avrebbe potuto emettere sentenza di non luogo a procedere, ma disporre, anche d’ufficio la restituzione degli atti al pubblico ministero.
La decisione del tribunale monocratico di emettere, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., sentenza di non luogo a procedere e, al tempo stesso, di disporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari costituisce pertanto atto abnorme poiché “spezza il processo in due”, facendone regredire una parte ad una fase anteriore ed inducendo così il pubblico ministero all’adozione di un provvedimento (la nuova imputazione) destinato a confliggere, in virtù del divieto di doppio processo, con la sentenza di “assoluzione”, una volta passata in giudicato, con conseguente stasi del procedimento (in termini sull’affermato principio, Sez. 2, n. 35630 del 16/05/2023, COGNOME, Rv. 284955 – 01; Sez. 5, n. 42996 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268202 – 01).
Nel caso di specie il giudice, infatti, non solo ha saltato la fase di interlocuzione con le parti al fine di dare al fatto quella che egli riteneva la corretta qualificazio giuridica, ma ha definito il processo con due diversi provvedimenti: uno interlocutorio che, appunto, non prevede alcuno strumento di impugnazione (in termini, seppur con riguardo a fattispecie differente, Sez. 6, n. 36635 del 3/06/2014, COGNOME, Rv. 260254 – 01), ed uno decisorio che prevede uno strumento di impugnazione, l’appello, non idoneo a rimuovere il vizio determinato dalla pretermissione della fase procedimentale.
Invero, il pur previsto atto di gravame ha il solo scopo di ottenere che il giudice di appello fissi l’udienza dibattimentale laddove non condivida la decisione del giudice di primo grado. Ma tale giudizio, anche laddove il giudice di appello non
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concordasse con la decisione del giudice predibattimentale, non consentirebbe di recuperare l’interlocuzione idonea a rimuovere l’impasse determinato dall’omesso contraddittorio sulla verifica dell’imputazione.
Né sarebbe possibile per il pubblico ministero esperire il ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall’art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio, ovvero altre tipologie di decisioni espressamente previste, tra le quali non rientra quella in esame (in termini, Sez. 3, ord. n. 5452 del 27/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284138 – 01; Sez. 5, n. 12864 del 12/04/2024, P., Rv. 286561 – 01).
Inoltre, se la Corte d’appello ritenesse corretta la decisione del giudice nell’escludere la ragionevole prevedibilità di condanna sulla fattispecie oggetto di sentenza – la ricettazione – determinerebbe un ulteriore vulnus, che è appunto quello determinato dalla sentenza di proscioglimento, ovvero di costringere il pubblico ministero ad esercitare l’azione penale esclusivamente per il reato di furto, essendogli inibito dalla sentenza di proscioglimento di esercitarla nuovamente (se lo ritenesse) per il reato di ricettazione, in virtù del principio del ne bis in idem.
Nessuna norma, e nemmeno il novello art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., infatti, impone al pubblico ministero, cui siano ritrasmessi gli atti affinché provveda alla riqualificazione del fatto, di aderire alla prospettazione effettuata dal giudice.
Quando evidenziato, consente di ritenere che i provvedimenti adottati dal giudice determinino un’indebita regressione del procedimento, non solo perché distonici rispetto alla fisiologica sequenza procedimentale, ma poiché comportano una stasi consistita nella impossibilità per il pubblico ministero di esercitare le proprie prerogative consistenti nell’esercizio dell’azione penale per il reato che intendenda qualificare.
In conclusione, in accoglimento del ricorso vanno annullati senza rinvio entrambi i provvedimenti impugnati, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché l’ordinanza del 16/06/2024 del Tribunale di Siena e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 16 gennaio 2025.