Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4621 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4621 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Siracusa
avverso la ordinanza del 23/05/2023 del Tribunale dì Siracusa;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Ii Pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, che, all’udienza fissata con il rito della citazione diretta per procedere per il delitto cui &l’art.. 73, cornrni 4 e 5, d.P.R. 309/90, ritenendo necessaria l’udienza preliminare, avuto rìuuardo alla pena stabilita dall’art 73, cornma 4, del suindicato d.P.Ri’ dichiarava la propria incompetenza restituendo gli atti al Pubblico ministero,
2,11 ricorrente deduce, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 550 cod, proc. pen., con riferimento alla abnormità funzionale del provvedimento del Tribunale.
Si evidenzia, in particolare, che l’azione penale per il delitto di cui all’art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/90, non può che essere esercitata nelle forme della citazione diretta a giudizio in considerazione della cornice edittale della fattispecie contestata (da sei mesi a quattro anni di reclusione).
L’errore in cui è incorso il Tribunale – derivante dall’avere erroneamente preso :n considerazione la pena prevista per il solo comma 4 dell’art. 73 del citato d.P.R. – non ha semplicemente determinato una regressione indebita del procedimento, posto che si sarebbe dovuto, invece, proseguire con l’iter processuale, ma ha, altresì, creato una situazione di stasi non superabile in altro modo.
Infatti, a fronte del suddetto provvedimento, l’ufficio di Procura avrebbe potuto esclusivamente: -emettere un nuovo decreto di citazione diretta a giudizio, violando il dictum del Tribunale; -avanzare richiesta di rinvio a giudizio a seguito della quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa non avrebbe potuto che trasmettere gli atti al Pubblico ministero ex art. 33-sexies cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per la prosecuzione del giudizio. 1
GLYPH Occorre partire dalla premessa che non è ravvisabile alcuna anomalia nell’imputazione, poiché non si contestano due distinte fattispecie, bensì la sola di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90; quindi il Pubblico ministero non poteva scegliere di riformulare l’imputazione ai sensi del comma 5, perché lo aveva già fatto.
Il decreto di citazione a giudizio era stato emesso per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90, commesso nel 2012: in conseguenza delle modifiche introdotte, da ultimo, dall’art. 1, comma 24-ter, lett. a), di. 36/2014, convertito con modificazioni dalla legge 79 del 2014, l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 costituisce reato autonomo, per il quale, legittimamente, era stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio, esso rientrando ormai, con riguardo ai limiti di pena, tra quelli di cui all’art. 550 cod. proc. pen.
3.0ccorre sottolineare che l’evoluzione giurisprudenziale ha ritenuto l’abnormità un rimedio eccezionale; si veda Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, (deo. 24/03/2022), COGNOME, Rv. 282807 – 01, che hanno ricordato che «Vabnormita, più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, integra sempre e comunque uno “sviamento dalla funzione giurisdizionale”, non rispondendo, dunque, ai modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall’ordinamento, sia che si tratti di un att strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” ai di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Non costituisce, invece, elemento caratterizzante l’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, atteso che anche l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione, onde, in tal caso, si è in presenza di un regresso ‘consentito”, anche se i presupposti che legittimano l’emanazione dei provvedimento siano stati ritenuti sussistenti in modo errato, configurandosi in detta evenienza un atto illegittimo, ma non abnorme» .
4.Ciò detto, nel caso in esame è effettivamente ravvisabile l’ipotesi di abnormità funzionale.
Va, a questo proposito, ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale «è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l’udienza preliminare, disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l’azione penale – in ordine al delitto di cui all’art. 7 comma quinto, del d.P.R. 9.10.1990 n. 309 – nelle forme della citazione diretta a giudizio, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendo, da un lato, essere emesso un nuovo decreto di citazione diretta e, dall’altro, non potendo il P.M. procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, la cui non rispondenza alla disciplina processuale sarebbe oggetto di rilevazione da parte del Collegio (Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623 – 01).
Nel caso di specie, il provvedimento è abnorme in quanto la regressione indebita, che il provvedimento ha prodotto, non è emendabile se non rimuovendolo: infatti non potrebbe essere nuovamente emesso un decreto di citazione diretta, ma, nel contempo, in caso di fissazione dell’udienza preliminare, il Giudice dell’udienza preliminare dovrebbe rilevare l’anomalia della richiesta, non
rispondente alla disciplina processuale (si rinvia per un caso analogo a Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, Rizzo, Rv. 265870).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Siracusa per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso il 31 ottobre 2023
Il Consi Il Presid