Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7084 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7084 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 16/01/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMEXXXX nato in NOMEXX il NOMENOME
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione Impugnazioni Cautelari Penali, dell’8 aprile 2024, in riforma dell’ordinanza di rigetto del G.I.P. di Reggio Emilia, Ł stata applicata, con esecuzione sospesa ex art. 310, cod. proc. pen., la custodia cautelare in carcere ad NOMENOMEper il reato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne (art. 609quater cod. pen.).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOMEXXXX, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi.
In sintesi, si osserva che il Tribunale ha reputato attendibile la persona offesa (tredicenne), affermando: (a) la relazione con l’indagato Ł ammessa dall’indagato e da terzi; (b) l’identificazione dell’indagato Ł certa; (c) la gravidanza della minore durante la relazione Ł pacifica; (d) la riferibilità della gravidanza all’indagato discende anche dalle dichiarazioni della madre; (e) l’omessa menzione, da parte della P.O., di pregressi rapporti con un certo
‘NOME‘ dipenderebbe dalle modalità dell’interrogatorio, non da inattendibilità.
Il ricorso si articola in piø sub-censure motivazionali: (a) valutazione parziale del comportamento collaborativo dell’indagato; (b) giudizio di attendibilità della P.O. apodittico e non aderente alle circostanze del caso; (c) conoscenza dell’età della P.O. e possibile errore scusabile ex art. 609sexies cod. pen.; (d) riferibilità della gravidanza e valore RAGIONE_SOCIALE fonti dichiarative indirette.
Quanto al profilo sub (a), si rimprovera al Tribunale di non avere valorizzato che fu lo stesso indagato a indicare alla madre della minore il luogo in cui la figlia si trovava (NOMEXX), dato desunto da relazione della volante del 21.12.2023; nonchØ che, durante la perlustrazione, l’indagato si presentò agli agenti fornendo dichiarazioni. Secondo
la difesa, senza queste informazioni le ricerche non avrebbero avuto esito, come risulterebbe dai messaggi della minore alla madre, da cui traspare l’intenzione di non rientrare nØ rivelare il luogo. La condotta collaborativa, nel suo complesso, avrebbe potuto orientare verso una diversa valutazione del compendio indiziario, in linea con il precedente diniego del G.I.P. di Reggio Emilia. Quanto al profilo sub (b), il ricorso richiama l’esigenza di una verifica calibrata su: età, scolarizzazione, maturità, momento e modalità di acquisizione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni. Rileva, in particolare, che tra il rintraccio della minore (NOMENOMEX) e l’escussione innanzi al P.M. trascorrono quasi due mesi, periodo in cui la minore scopre la gravidanza e poi abortisce: lasso temporale suscettibile di condizionamenti. Si sottolinea, inoltre, una storia familiare critica (figura paterna violenta; richiesta di test del DNA; successivo trasferimento all’estero), tale da rendere plausibile un disagio della minore e, di riflesso, una possibile ‘manipolazione’ – anche solo parziale – della narrazione. Secondo la difesa, il Tribunale esclude tale rischio ‘apoditticamente’, fondando l’attendibilità su una lettura solo parziale dei dati fattuali. Quanto al profilo sub (c), si contesta l’assunto secondo cui l’indagato conoscesse la minore età ‘ricavandola da NOME‘, rilevando che l’età indicata nel profilo non risulta essere stata accertata dalla P.G. Si richiama che, ai fini dell’art. 609quater, cod. pen. rileva l’essere infraquattordicenne, e che l’art. 609sexies cod. pen. scusa solo l’errore inevitabile, alla luce di tutte le circostanze del fatto e RAGIONE_SOCIALE abitudini di vita della p.o. La difesa prospetta la plausibilità di un errore scusabile alla luce: RAGIONE_SOCIALE frequentazioni e condotte della minore (fughe, permanenze fuori casa, pregresse esperienze sessuali con coetanei e maggiorenni, frequentazione della stazione, consapevolezza dei propri comportamenti), nonchØ della possibile indistinzione fenotipica fra una tredicenne e una quattordicenne/quindicenne. La motivazione del Tribunale, che inferisce la necessaria consapevolezza dell’età dall’ampia differenza anagrafica tra indagato e P.O., Ł qualificata come manifestamente illogica.
Quanto, infine, al profilo sub (d), la difesa censura l’appiglio alla dichiarazione della madre (‘la figlia le ha confidato di essere rimasta incinta di NOMEX’) quale elemento di aggancio probatorio, reputandolo debole e non valutato criticamente rispetto alle variabili temporali (relazione cessata già da giorni; intervallo fino all’escussione) e al contesto personale della minore. Complessivamente, dunque, le censure rientrano nel paradigma dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., poichØ attaccano la struttura logicoargomentativa dell’ordinanza sul tema indiziario, denunciando: omissioni valutative; letture parziali; illogicità manifesta (in particolare sul profilo dell’errore scusabile ex art. 609sexies e sulla valenza collaborativa dell’indagato).
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. nonchØ il correlato vizio di difetto di motivazione su concretezza/attualità del pericolo e sull’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misure meno afflittive.
In sintesi, anche in relazione al secondo motivo, la difesa struttura le doglianze sotto diversi sub-profili di doglianza: (a) presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e personalità dell’indagato; (b) richiamo al precedente vaglio del G.I.P. e assenza di ‘adescamento/sfruttamento’; (c) consenso della vittima: irrilevanza sul fatto, ma rilievo sulla ‘minore gravità’ e riflessi cautelari; (d) concretezza e attualità del pericolo (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.) e misure alternative.
Orbene, quanto al profilo sub (a), si osserva che il Tribunale ritiene non superabile la presunzione custodiale, valorizzando una ‘personalità alquanto spregiudicata e inclinata, in modo preoccupante, alla soddisfazione dei propri impulsi sessuali’, desunta da: differenza
d’età; fragilità e disagio della minore (fughe, pernottamenti presso sconosciuti, abbandono scolastico, mancanza di notizie alla madre). La difesa oppone che tali indici attengono alla persona offesa, non alla condotta dell’indagato, e lamenta violazione di legge e motivazione apparente: il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a condotte proprie dell’indagato e alle modalità del fatto, non a condizioni soggettive della vittima.
Quanto al profilo sub (b), la difesa valorizza gli elementi già sottolineati dal G.I.P.: incensuratezza; assenza di costrizione; mancata verifica dell’età social; mancanza di condotte di adescamento, sfruttamento, circonvenzione, o di agevolazione nella fuga. La relazione, inoltre, era già cessata a dicembre (ben prima dell’attenzione investigativa e dell’audizione della P.O.). Anche la condotta di informare la madre sul luogo ove si trovava la minore Ł posta a fondamento della minore pericolosità.
Quanto, poi, al profilo sub (c), il ricorso richiama giurisprudenza di legittimità per cui il consenso del minore, pur irrilevante ai fini della sussistenza del reato, può rilevare per la circostanza attenuante della ‘minore gravità’ (Sez. 3, n. 29618/2011; Sez. 3, n. 52390/2016) e postula che tale parametro di minore gravità concreta debba riflettersi anche sulla misura: se il fatto, nelle sue modalità, Ł meno grave, ciò incide sul giudizio di proporzionalità/adeguatezza della cautela e, in specie, sull’onere motivazionale per escludere misure meno afflittive.
Quanto, infine, al profilo sub (d), la motivazione viene censurata perchØ astratta e proiettata su una ‘possibile’ reiterazione, senza ancoraggio a elementi concreti e attuali: la relazione era terminata da mesi; non risultano, secondo la difesa, elementi su frequentazioni o contatti successivi; l’indagato Ł incensurato. Si deduce pertanto violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione in ordine all’inidoneità di misure diverse dal carcere, che sarebbero state scartate con formule di stile.
3. Con requisitoria scritta del 15 dicembre 2025, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Giova preliminarmente rammentare, per il PG, che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice Ł rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Rileva inoltre il principio per cui , in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello “de libertate”, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non Ł richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, ma Ł necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 – 04). Nel caso in esame l’ordinanza impugnata appare fondata su una motivazione basata su un confronto critico con le argomentazioni del primo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi alle risultanze investigative (dichiarazioni rese dalla persona offesa, dichiarazioni testimoniali, riscontri oggettivi). Il Tribunale, con un percorso argomentativo immune da vizi logici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, per cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214), ha vagliato il contenuto della deposizione coordinando e raccordando la rievocazione dei fatti con tutte le fonti di prova disponibili in atti, evidenziando la sussistenza di plurimi elementi di conferma, così colmando le lacune dimostrative rilevate dal primo giudice (pagg 10-15 ordinanza). Le censure, che contestano genericamente la valutazione di attendibilità della minore, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e sono pertanto inammissibili (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01). Quanto alle doglianze relative alle esigenze cautelari, si Ł già avuto modo di precisare che la verifica dell’esistenza di concreti elementi indicativi di un effettivo pericolo di reiterazione del reato deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell’imputato (Sez. 2, n. 49453 del 8/10/2013, COGNOME, Rv. 257974; Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, COGNOME, Rv. 243464; Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 237240; Sez. 4, n. 11179 del 19/1/2005, COGNOME, Rv. 231583). Nel caso di specie, il Tribunale si Ł perfettamente allineato ai principi giurisprudenziali appena esposti richiamando l’attenzione sulla assoluta gravità della condotta criminosa in considerazione del notevole divario di età esistente con la persona offesa e della pluralità di rapporti sessuali non protetti avuti con una minore certamente fragile e in una situazione di evidente disagio, Il Tribunale ha quindi ritenuto le modalità di realizzazione del reato chiaramente sintomatiche di una particolare propensione alla sopraffazione di soggetti piø deboli ed all’abuso sessuale al fine di soddisfare i propri irrefrenabili istinti, offrendo una motivazione del tutto idonea a giustificare la concreta sussistenza di un pericolo di recidiva e la mancanza di elementi idonei a superare la duplice presunzione di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. La doglianza si limita a ribadire la insussistenza del quadro di gravità indiziaria, erroneamente valorizzando il consenso della persona offesa al quale nessun rilievo può attribuirsi, e a contestare genericamente il giudizio di pericolosità congruamente formulato dal Tribunale e risulta pertanto infondata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł inammissibile.
2.1. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che giustificano tale approdo Ł opportuna una breve ricognizione cronologica della vicenda processuale. Il P.M. di Reggio Emilia aveva richiesto la custodia in carcere per NOMEXXXX, imputandogli piø rapporti sessuali con la tredicenne NOME, consumati nel dicembre 2023, con aggravanti ex art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione all’art. 90quater cod. proc. pen. (vulnerabilità), nonchØ continuazione ex art. 81, cod. pen. Il G.I.P. (con ordinanza del 7 – 8 marzo 2024) aveva rigettato la misura, escludendo: a) la gravità indiziaria (art. 273 cod. proc. pen. ), ritenendo insufficiente il racconto della minore perchØ ‘non lineare, contraddittorio o mendace’ e valorizzando (i) possibili pregresse confidenze su rapporti con RAGIONE_SOCIALE (un certo ‘NOME‘ e uno ‘NOME‘), non riscontrate nell’audizione, e (ii) un messaggio della minore inviato a ‘NOME‘, a fronte della sua negazione di conoscere tale persona; inoltre segnalava la tardiva audizione della minore e l’assenza di contatti telematici provati tra indagato e vittima; b) le
esigenze cautelari, rilevando l’assenza di costrizione/induzione e la mancanza di precedenti specifici a carico dell’indagato e ricordando anche la ‘ripetizione di rapporti’ della persona offesa con diversi soggetti. Il P.M. proponeva appello cautelare deducendo l’erroneità della valutazione del G.I.P. su indizi ed esigenze cautelari, ripercorrendo il compendio investigativo (denunce della madre, rintracci della minore, IVG di gennaio 2024, audizione protetta del 12/2/2024, riscontri). Il Tribunale accoglieva l’appello ravvisando plurimi e convergenti elementi idonei a integrare il parametro della gravità indiziaria e, quanto alle esigenze cautelari, richiamava la presunzione relativa di cui all’art. 275, co. 3, cod. proc. pen. per i delitti sessuali su minori, reputando non superata la presunzione nel caso concreto. Quindi applicava la custodia in carcere (art. 285 cod. proc. pen. ), con esecuzione sospesa fino al passaggio in giudicato ex art. 310, co. 3, cod. proc. pen.
2.2. Tanto premesso, può esaminarsi il percorso logico seguito dal tribunale nel sovvertire l’esito reiettivo dell’ordinanza del G.I.P., percorso che si snoda lungo tre direttrici: a) il racconto della minore (s.i.t. del 12 febbraio 2024 con psicologa); b) i riscontri oggettivi esterni; c) la risposta alle ‘critiche’ del G.I.P.
2.3. Quanto al racconto della minore, la persona offesa riferisce: conoscenza di NOME NOME (‘NOMEXXX’); incontro e permanenza per quattro giorni nell’abitazione di COGNOME(NOMEXX, casa condivisa con adulti/conviventi), con piø rapporti sessuali completi e non protetti; successivi incontri saltuari ‘in giro’; esecuzione test di gravidanza a fine dicembre e IVG 10-12 gennaio 2024; comunicazione della gravidanza ad NOME(‘non vedeva l’ora che finisse tutto per non andare nei casini’).
2.4. Quanto ai riscontri oggettivi esterni, gli stessi sono rappresentati, secondo i giudici di merito, anzitutto, dagli allontanamenti e dal successivo rintraccio. La minore si allontana il 16 dicembre 2023; viene rintracciata il 21 dicembre 2023 proprio nei pressi di NUMERO_CARTA NOMEXXX, dove Ł presente anche l’indagato che ammette agli agenti di essere stato ‘fidanzato’ con la minore fino a pochi giorni prima; la minore conferma di avervi dormito alcune notti. In secondo luogo, la gravidanza e l’IVG. I giudici danno conto dei seguenti elementi: test positivo a fine dicembre; IVG farmacologica 10-12 gennaio 2024 al Policlinico di NOMEX; la minore indica NOMEXXcome unico partner nel periodo rilevante; la madre conferma confidenze della figlia nella medesima direzione. In terzo luogo, il messaggio a ‘NOMEXXXX’. Le indagini chiariscono che il destinatario del messaggio ‘non ho fatto niente, sono ancora da loro’ Ł NOMEX(non NOMEXX), amico che sapeva dell’intenzione della minore di andare a chiarirsi con il fidanzato NOME casa sua quel giorno; la circostanza corrobora, non smentisce, la narrazione della p.o. Infine, si valorizza il profilo social e le foto. La p.o. consegna immagini del profilo ‘NOMEXXX’, riconducibili all’indagato; la Squadra Mobile conferma l’identificazione (anche per precedente ferimento dell’indagato).
2.5. Quanto, infine, alla risposta alle ‘critiche’ del G.I.P., i giudici del riesame confutano gli elementi valorizzati dal G.I.P. a sostegno del rigetto: a) pretesa contraddittorietà (rapporti con ‘NOME‘ e uno ‘NOME‘); b) messaggio ‘NOMEXX’; c) audizione ‘tardiva’ della minore; d) assenza di contatti telematici documentati. Orbene, quanto alla pretesa contraddittorietà, per il Tribunale, l’omessa menzione nell’audizione non equivale a smentita; la conduzione del colloquio da parte del P.M. si concentra solo su NOMEXXe sulla gravidanza, senza ‘sondare’ gli RAGIONE_SOCIALE episodi. In piø, Ł comprensibile che una tredicenne riferisca piø agevolmente rapporti consenzienti col ‘fidanzato’ rispetto ad RAGIONE_SOCIALE episodi potenzialmente coartati o comunque problematici; in ogni caso, anche ipotetici rapporti con terzi non
escludono i rapporti con l’indagato, giuridicamente bastanti a integrare l’art. 609quater c.p. Quanto al messaggio ‘NOMEXX’, il tribunale osserva come l’istruttoria successiva identifica il destinatario in NOME; la risposta ‘non conosco NOMEXX’ non prova mendacio, poichØ non risulta un ‘NOMEXX’ effettivamente noto alla p.o.; il messaggio, anzi, riscontra la sua presenza ‘a casa di NOME‘ quel giorno. In merito, ancora, all’audizione ‘tardiva’ della minore, il tribunale osserva che l’intervallo temporale rispetto all’IVG Ł neutro ai fini dell’attendibilità; anzi, alla data del 21 dicembre non vi erano ancora elementi certi sui rapporti completi, emersi solo in seguito con il ritardo mestruale/test/IVG; l’audizione del 12 febbraio non Ł idonea, dunque, a inficiare la genuinità del narrato. Infine, quanto all’assenza di contatti telematici documentati, per il tribunale di tratta di rilievo non decisivo; l’annotazione tabulati riguardava NUMERO_CARTA (non l’odierno indagato); per contro, vi sono fotografie e il profilo NOME riferibile ad NOMEX, oltre ai riscontri fattuali (rintraccio, presenza in NOMENOMEX, ‘relazione’ ammessa dall’indagato). Da qui, dunque, le conclusioni dei giudici della cautela sulla gravità indiziaria, posto che il Tribunale ritiene attendibile la minore sul punto centrale: piø rapporti completi con NOMEXXnel dicembre 2023. Ciò Ł sufficiente per il tribunale ad integrare l’art. 609quater cod. pen., essendo irrilevante il consenso dell’infraquattordicenne e la (eventuale) gravidanza solo un fatto ulteriore, non costitutivo del reato. Sono altresì valorizzati: l’ammissione dell’indagato di una relazione, le conferme della madre e dell’amico NOME, i riscontri di luogo e di social. Nessun intento mistificatorio emerge dalla p.o.; la psicologa (C.T.) esclude deficit o alterazioni che inficiano la testimonianza.
Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel ‘dissenso’ sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunti vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, COGNOME, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
L’approdo valutativo dei giudici di merito Ł, del resto, pienamente conforme anche alla giurisprudenza di questa Corte in materia.
4.1. Ed invero, quanto alla tipicità dell’art. 609quater cod. pen. ed all’irrilevanza del consenso dell’infraquattordicenne, l’ordinanza correttamente evidenzia che il delitto si consuma con il mero compimento di atti sessuali con persona che non ha compiuto 14 anni; il consenso della vittima Ł giuridicamente irrilevante. La gravidanza non Ł elemento costitutivo. Questa Corte afferma costantemente che, per integrare la fattispecie di cui all’art. 609quater cod. pen., basta l’atto sessuale, a prescindere dalla volontà della persona offesa infraquattordicenne; il ‘consenso’ non ha alcun rilievo esimente. (v., tra le molte: Sez. 3, n. 39904 del 18/09/2014, C.G., non mass.; Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, T., Rv. 257139 01). Il Tribunale si allinea, dunque, a un principio pacifico e lo richiama espressamente anche nel rispondere ai dubbi del G.I.P. sul fatto che la p.o. potesse avere avuto rapporti anche con RAGIONE_SOCIALE: ciò non esclude la tipicità dei rapporti avuti con l’indagato nel medesimo
periodo, di per sØ sufficienti a integrare il reato.
4.2. Quanto alla gravità indiziaria (art. 273 cod. proc. pen. ) e allo standard probatorio cautelare, quest’ultimo richiede ‘gravi indizi di colpevolezza’ intesi come qualificata probabilità di colpevolezza, ben inferiore alla prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ richiesta per la condanna. La dichiarazione della persona offesa può fondare il giudizio indiziario se intrinsecamente attendibile e riscontrata da elementi esterni, anche logici (riscontri esterni ‘a contenuto neutro’ o ‘a conferma del nucleo essenziale’). Pacifica Ł sul punto la giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Sez. 3, n. 676 del 27/11/2020, dep. 2021, C., non mass.; Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, Di, Rv. 278797 – 01; Sez. 2, n. 10371 del 18/02/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 33334 del 12/04/2024, U., non mass.). In definitiva, le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili e coerenti, possono sostenere la gravità indiziaria per la custodia cautelare, anche se non corredate da riscontri esterni. La RAGIONE_SOCIALEzione precisa, del resto, che la motivazione del giudice deve osservare un modello razionale e il vaglio dell’attendibilità, ma non richiede necessariamente riscontri esterni obbligatori. Nel caso in esame, il Tribunale compie un vaglio strutturato: (i) esamina la coerenza del racconto (durata, luogo, modalità, IVG), (ii) valorizza riscontri oggettivi (rintraccio in NOMENOMEX, ammissione dell’indagato sulla relazione, IVG, fotografie/profilo social, dichiarazioni della madre e di NOME), (iii) neutralizza i rilievi del G.I.P. (messaggio ‘NOMEXX’, audizione non tempestiva, mancanza di tabulati rilevanti sull’indagato), (iv) integra il contesto psicologico con la relazione della psicologa C.T. L’impianto Ł dunque coerente coi principi giurisprudenziali sullo standard indiziario cautelare e sulla valutazione della p.o. minorenne.
Anche il secondo motivo Ł inammissibile.
5.1. Il reato contestato rientra tra quelli per i quali l’art. 275, co. 3, cod. proc. pen. prevede presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale osserva che nulla nel caso concreto supera tale presunzione: (i) divario di età (23 rispetto a 13 anni); (ii) plurimi rapporti non protetti con minore fragile, in fuga da casa, ospitata in abitazione condivisa; (iii) atteggiamento dell’indagato rispetto alla gravidanza (‘non vedeva l’ora che finisse per non avere problemi’); (iv) precedenti di polizia (rissa 31/1/2024; stupefacenti; ricettazione), indice di personalità spregiudicata; (v) inidoneità di misure meno afflittive (domiciliari o prescrittive), anche per mancanza di un domicilio idoneo e per la natura dei comportamenti, agevolmente reiterabili ‘in abitazione’ stessa.
5.2. Trattasi di argomenti immuni da illogicità manifeste. L’art. 275, co. 3, cod. proc. pen. prevede – per specifici reati, tra cui i delitti sessuali in danno di minori – una presunzione relativa sia dell’esistenza di esigenze cautelari (soprattutto il pericolo di reiterazione), sia dell’adeguatezza della sola custodia in carcere. Tale presunzione può essere vinta da elementi specifici che dimostrino l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze o l’adeguatezza di misure meno afflittive. Sul punto pacifica Ł la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La Corte costituzionale ha infatti ‘relativizzato’ presunzioni già assolute, imponendo un vaglio concreto proporzionato ed individualizzato (Corte cost., sent. n.265/2010; sent. n.57/2013; sent. n.232/2013). La giurisprudenza di legittimità richiede una motivazione puntuale sia per confermare sia per superare la presunzione, con riferimento alle specificità del caso (v. Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, P.m. in proc. Ambrogio, Rv. 250195 – 01, sul principio di proporzionalità e individualizzazione della misura; Sez. 4, n. 12425 del 28/02/2019, Scintu, non mass.). Analizzando il contenuto dell’ordinanza impugnata, ci si avvede di come il Tribunale applichi correttamente la presunzione relativa: indica i fattori ostativi al suo superamento (divario d’età, personalità desunta da condotte e
precedenti di polizia, modalità dei fatti, mancanza di domicilio idoneo, inefficacia prevedibile di misure ‘minori’ per prevenire la reiterazione di atti sessuali che ben possono consumarsi in ambiente domestico). La motivazione Ł dunque concreta e coerente con il canone di proporzionalità.
Le obiezioni difensive, per come illustrate, peraltro, non reggono al vaglio di questa Corte.
6.1. Ed invero, quanto al profilo sub (a) – secondo cui la presunzione custodiale non reggerebbe perchØ il Tribunale avrebbe fondato la pericolosità su elementi ‘della vittima’ (fragilità, fughe, contesto familiare), non sulla condotta o sulla personalità dell’indagato – va ribadito che per i delitti sessuali in danno di minori opera una presunzione relativa sia di esigenze cautelari sia di adeguatezza della sola custodia in carcere (art. 275, co. 3). Tale presunzione può essere vinta solo in presenza di ‘elementi specifici, in relazione al caso concreto’, che dimostrino l’assenza di esigenze o l’idoneità di misure meno afflittive. ¨ il portato, in sequenza, di Corte cost. n. 265/2010 (sui reati sessuali, con testuale introduzione della clausola elastica) e RAGIONE_SOCIALE successive Corte cost. n. 57/2013 e n. 232/2013 (che ‘relativizzano’ presunzioni assolute e impongono un vaglio concreto, secondo il criterio del ‘minore sacrificio necessario’). La difesa assume che elementi ‘della vittima’ sarebbero per ciò solo estranei al giudizio di pericolosità dell’indagato. L’assunto non Ł corretto: in sede cautelare, la prognosi di reiterazione (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.) si trae dalle modalità del fatto e dal contesto relazionale in cui l’indagato ha agito, poichØ tali dati riflettono la sua propensione a delinquere e la sua capacità di sfruttare vulnerabilità altrui. Proprio la Corte costituzionale, nel ‘relativizzare’ la presunzione, ha chiarito che l’accertamento individualizzato deve guardare a modalità concrete e condizioni in cui il fatto Ł stato commesso; il che include l’aver coltivato rapporti sessuali con infraquattordicenne vulnerabile (art. 90quater cod. pen.) e la reiterazione di rapporti non protetti (profilo sintomatico di indifferenza alle conseguenze), elementi tutti valorizzabili nel giudizio di pericolosità. La RAGIONE_SOCIALEzione richiede, inoltre, che la scelta della misura dia conto della proporzionalità e dell’adeguatezza alla luce del ‘ventaglio’ RAGIONE_SOCIALE misure e della funzione residuale del carcere; ma proprio le modalità del fatto e la vulnerabilità sfruttata possono rendere non idonee misure minori: Sez. 4, n. 12425 del 20 marzo 2019, cit., dopo la sentenza della Corte cost. n. 57/2013, riconosce che la presunzione Ł superabile solo quando elementi specifici attestino l’idoneità di alternative; RAGIONE_SOCIALEmenti, resta adeguata la custodia. In conclusione, tale profilo di doglianza non ha pregio in quanto il Tribunale ha legittimamente utilizzato i dati contestuali (vulnerabilità e dinamica di fatto) come specchio della personalità dell’indagato e della sua pericolosità: la censura difensiva Ł infondata, perchØ confonde ‘elementi della vittima’ con indici oggettivi RAGIONE_SOCIALE modalità del fatto che, invece, qualificano la personalità dell’agente ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (prognosi di reiterazione).
6.2. Anche il profilo di doglianza sub (b) – fondato sull’assunto per cui il G.I.P. aveva escluso le esigenze, sul fatto che l’indagato Ł incensurato, che non vi sarebbero condotte di adescamento o sfruttamento, che la relazione era cessata e che l’indagato informò la madre sul luogo della minore (indice di non pericolosità) – Ł privo di pregio. Alla luce dell’art. 275, co. 3, cod. proc. pen., la sola incensuratezza Ł elemento neutro e non basta a vincere la presunzione: serve un pacchetto di elementi specifici che dimostri l’assenza del pericolo cautelare o l’adeguatezza di misure diverse. ¨ la logica RAGIONE_SOCIALE decisioni della Corte costituzionale (v. supra) e dell’elaborazione di legittimità: occorre una motivazione individualizzata, ma non vi Ł alcun automatismo ‘liberatorio’ derivante dall’assenza di
precedenti. Per i reati ex art. 609quater cod.pen., il consenso dell’infra-quattordicenne Ł giuridicamente irrilevante; la condotta tipica Ł il mero compimento di atti sessuali. La giurisprudenza di legittimità lo ribadisce da anni (tra le tante: Cass., Sez. III, n. 39904 del 18/09/2014, non mass.; Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, T., Rv. 257139 – 01; Sez. 3, n. 12464 del 14/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252360 – 01). Di riflesso, l’assenza di ‘adescamento/sfruttamento’ non neutralizza il pericolo di reiterazione: la prognosi ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. si costruisce su modalità e contesto (rapporto con minore vulnerabile, pluralità di atti, luogo ‘domestico’, rapporti non protetti), non sulla sola presenza di violenza/induzione (che Ł tema da art. 609bis, cod. pen.). Peraltro, la Corte costituzionale (sentenza n. 265/2010) consente comunque la custodia proprio nei reati sessuali su minori, salvo elementi specifici contrari, nella specie assenti. Infine, la cessazione del rapporto affettivo o l’episodico gesto di segnalare la minore alla madre non elidono il quadro di pericolosità quando le modalità del fatto rivelino una spiccata inclinazione a soddisfare impulsi sessuali senza freni con una infra-quattordicenne vulnerabile; questa Corte richiede che, per superare la presunzione, vi siano elementi specifici idonei a disarticolare la prognosi, non meri indici ambivalenti o episodici (Sez. 4, n. 12425 del 20 marzo 2019, cit.). In conclusione, l’incensuratezza, la mancanza di costrizione/adescamento e un singolo comportamento ‘collaborativo’ non bastano a superare la presunzione ex art. 275, co. 3, cod. proc. pen., in mancanza di elementi specifici che dimostrino l’idoneità di misure alternative e l’assenza di un rischio concreto di reiterazione, alla luce RAGIONE_SOCIALE modalità già poste in essere. Anche tale profilo di doglianza non ha dunque pregio.
6.3. Esaminando, poi, il profilo di doglianza sub (c) – secondo cui pur irrilevante per la tipicità, il consenso del minore potrebbe rilevare ai fini della attenuante della minore gravità (cit. Sez. 3, n. 29618/2011; n. 52390/2016) e dovrebbe riflettersi sul giudizio di proporzionalità ed adeguatezza, imponendo misure meno afflittive – lo stesso si appalesa parimenti infondato. Che talune modalità ‘meno invasive’ possano incidere sulla minore gravità del fatto Ł valutazione da merito e non neutralizza, di per sØ, la presunzione cautelare: anche dopo la ‘relativizzazione’ operata dalla Corte costituzionale, occorrono elementi specifici che dimostrino concretezza e attualità dell’idoneità di misure alternative; il mero richiamo a una ipotetica attenuante non li surroga (Corte cost., n. 265/2010; Corte cost. 232/2013). Questa Corte ha, del resto, chiarito che il giudice deve motivare puntualmente sulla proporzionalità e individualizzazione della misura, ma ciò non implica che la semplice deduzione di ‘minore gravità’ imponga ipso facto l’esclusione della custodia in carcere; occorre una traccia motivazionale che spieghi perchØ quelle stesse modalità ‘meno gravi’ renderebbero efficace una misura diversa (braccialetto, domiciliari, obblighi), e ciò alla luce del pericolo di reiterazione e del contesto concreto (arg. ex Sez. 4, n. 12425 del 20 marzo 2019, cit., che afferma il principio del ‘minore sacrificio necessario’ declinato in chiave relativa dopo Corte cost. 57/2013). In conclusione, dunque, il possibile rilievo ‘di merito’ della minore gravità non scalfisce, di per sØ, la presunzione relativa nØ sostituisce gli elementi specifici richiesti per dimostrare l’adeguatezza di misure non custodiali in concreto. Anche il profilo di doglianza in esame non ha pertanto pregio.
6.4. Infine, quanto all’ultimo profilo di doglianza sub (d) – secondo cui la motivazione sarebbe astratta, proiettata su ‘possibile’ reiterazione, non avendo considerato che la relazione Ł cessata, che vi sarebbe l’assenza di contatti successivi e l’incensuratezza e che, peraltro, sarebbe stata esclusa con ‘formule di stile’ l’idoneità di misure alternative – lo stesso non coglie nel segno. In sede cautelare, invero, opera lo standard della ‘gravità indiziaria’ e un giudizio prognostico su una ‘ragionevole e alta probabilità’ di colpevolezza e
di reiterazione; non Ł richiesta la certezza ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ (parametro del giudizio di merito; si v., ad es., Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278797 – 01 che esplicita chiaramente la differenza tra gli standard e l’oggetto del vaglio in termini di proiezione dinamica del rischio). La attualità, peraltro, non coincide con la necessità di ‘contatti recentissimi’: può desumersi da modalità seriali o spregiudicate e dall’assetto relazionale che ha consentito i fatti (rapporto con minore di 13 anni, piø atti, luogo domestico, assenza di protezioni, indifferenza alle conseguenze). Dopo gli interventi della Corte costituzionale, la presunzione impone di motivare sul perchØ non si rinvengano elementi specifici che consentano alternative; se tali elementi mancano, la custodia resta adeguata (si v., ancora, Corte cost. n. 265/2010; Corte cost., n. 232/2013; Cass. n. 12425/2019). Questa Corte, del resto, ha affermato che, , all’esito RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte costituzionale, il giudice deve verificare e motivare l’eventuale idoneità di misure meno afflittive; ma – simmetricamente – può escluderle quando spieghi perchØ non idonee in concreto a neutralizzare il pericolo (specie nei reati sessuali, spesso commessi in ambito domestico e agevolmente reiterabili anche con restrizioni ‘morbide’; si v., la già citata Sez. 4, n. 12425/2019, che richiama proprio il dovere di motivazione ‘specifica’ e non apparente, che nel caso di specie risulta soddisfatto ove il Tribunale ha evidenziato assenza di domicilio affidabile, natura dei fatti e replicabilità in contesti privati). In conclusione, la motivazione non Ł ‘astratta’: si fonda su elementi concreti (modalità, vulnerabilità sfruttata, reiterazione, contesto abitativo, indifferenza alle conseguenze), conformi agli standard su attualità del pericolo e adeguatezza della misura, come delineati da Cass. n. 10995/2020 e Cass. n. 12425/2019, dentro il perimetro costituzionale tracciato da Corte cost. nn. 265/2010, 57/2013 e 232/2013. Anche l’ultimo profilo di doglianza, pertanto, non ha pregio.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Segue, poi, tenuto conto della natura del reato contestato, il provvedimento imposto dall’art. 52, d. lgs. n. 196 del 2003 nonchŁ, infine, stante la sospensione dell’esecuzione ex art. 310, cod. proc. pen., l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.