Tentato Omicidio: Anche gli Atti Preparatori Possono Essere Punibili
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto penale: la linea di demarcazione tra atti preparatori non punibili e quelli che, invece, integrano il delitto tentato. La Suprema Corte, confermando una condanna per tentato omicidio pluriaggravato, chiarisce come anche la fase organizzativa di un crimine possa essere penalmente rilevante, anche se l’azione finale non si compie per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.
Il Caso: Un Agguato Mancato e il Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria nasce da una condanna per tentato omicidio. L’imputato era stato accusato di aver partecipato all’organizzazione di un agguato mortale. Il suo ruolo specifico, secondo le dichiarazioni convergenti di tre collaboratori di giustizia, era quello di attirare la vittima designata, con cui aveva un rapporto di amicizia, in una trappola. Tuttavia, il piano fallì perché la vittima, per ragioni rimaste ignote, non si presentò all’appuntamento fatale.
L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la mancata presentazione della vittima sarebbe la prova che egli stesso avesse omesso di eseguire l’ordine di fissare l’appuntamento, interrompendo di fatto la catena causale e rendendo impossibile la configurazione del reato. In sostanza, si sosteneva l’assenza di elementi sufficienti per configurare il tentativo.
La Valutazione degli Atti Preparatori nel Contesto del Tentativo
Il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una rivalutazione dei fatti, ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo ‘a-specifico’ e ‘rivalutativo’. La Corte ha sottolineato che il suo compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Il cuore della decisione si fonda sulla corretta interpretazione del concetto di tentativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato nell’ordinanza, per la configurabilità del tentativo non sono necessari solo gli atti esecutivi veri e propri. Anche gli atti preparatori possono essere sufficienti quando si verificano tre condizioni:
1. L’agente ha definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio.
2. L’azione intrapresa ha una significativa probabilità di conseguire l’obiettivo.
3. Il delitto sarebbe stato commesso, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà del reo.
Nel caso di specie, l’organizzazione dell’agguato, l’assegnazione dei ruoli e l’incarico di attirare la vittima costituivano un piano dettagliato e pronto all’esecuzione. La mancata presentazione della vittima è stata considerata proprio uno di quegli ‘eventi non prevedibili’ che non escludono la punibilità del tentativo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica e coerente. I giudici di merito avevano chiarito, sulla base delle testimonianze, il ruolo attivo e consapevole del ricorrente nella fase organizzativa e preparatoria del delitto. L’incarico di attirare la vittima in un tranello, sfruttando un legame di amicizia, era un contributo causale essenziale al piano criminoso.
Il ricorso è stato giudicato generico perché non ha mosso critiche specifiche alle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a negare la correttezza della valutazione dei fatti. La Cassazione ha quindi ribadito che il ragionamento dei giudici di merito era perfettamente allineato con il principio di diritto secondo cui anche gli atti preparatori, se idonei e univoci, configurano il tentativo.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la punibilità del tentativo non dipende necessariamente dall’inizio materiale dell’azione lesiva. Quando il progetto criminale è completo e l’azione avviata è tale da avere un’alta probabilità di successo, il reato si considera ‘tentato’ anche se un imprevisto ne impedisce la consumazione. La decisione serve da monito sul fatto che il coinvolgimento in fasi organizzative di gravi delitti comporta piene responsabilità penali, anche se l’ultimo passo del piano non viene compiuto. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato ‘a-specifico’ e ‘rivalutativo’. L’imputato non ha sollevato specifiche critiche giuridiche alla sentenza d’appello, ma ha chiesto una nuova valutazione dei fatti, compito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quando gli atti preparatori sono sufficienti per configurare un tentativo di reato?
Secondo la Corte, gli atti preparatori sono sufficienti quando fanno ritenere che l’agente abbia definito il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo e l’azione abbia una significativa probabilità di successo, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili e indipendenti dalla sua volontà.
La mancata presenza della vittima sul luogo dell’agguato esclude il reato di tentato omicidio?
No. La Corte ha stabilito che la mancata presentazione della vittima, per cause ignote, rientra tra gli ‘eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo’ che non escludono la punibilità del tentativo, una volta che gli atti preparatori idonei e univoci sono stati posti in essere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di tentato omicidio pluriaggravato ai danni di NOME COGNOME e, con un unico motivo di ricorso, deduce il mancato vaglio da parte della Corte territoriale della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., rimarcando l’assenza di elementi per la configurabilità del reato de quo in considerazione della circostanza che la mancata presentazione della vittima in occasione dell’agguato sarebbe sintomatica dell’avere il ricorrente omesso di eseguire l’ordine impartito di concordare l’appuntamento con la vittima;
rilevato che il ricorso si appalesa completamente a-specifico oltre che rivalutativo poiché, a fronte dell’articolata motivazione del Giudice di merito che ha chiarito (p. 7 e s. della sentenza impugnata) come dalle convergenti dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME e COGNOME) emergessero le specifiche condotte di concorso poste in essere dal ricorrente nella fase organizzativa e preparatoria, con particolare riguardo all’incarico di attirare la vittima, cui era legato da amicizia, in un tranello – non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fat o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorso ad avversare assertivamente la correttezza della motivazione ;
Ricordato, di contro, che il ragionamento della Corte territoriale in punto di sussistenza della condotta concorsuale del ricorrente, ad onta della mancata presentazione (per cause rimaste ignote) della vittima all’appuntamento, si pone nel solco dell’insegnamento di legittimità secondo cui «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (da ultimo, Sez. 1 n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282)
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente