Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8412 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8412 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 28/01/2026 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori nei confronti di vicini di casa.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dell’imputato – è generico perch fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; il medesimo motivo è altresì versato in fat perché oppone, alle considerazioni della Corte di appello circa la sussistenza in fatto e in di delle condotte persecutorie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), delle notazioni di puro merit senza evidenziare, nel costrutto della sentenza impugnata, dei vizi rilevanti ex art. 606 c proc. pen. ma limitandosi ad un vago accenno a doglienze contenute nell’atto di appello e, in tesi, pretermesse.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della prova documentale costituita dai filmati – e il terzo e ultim motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato ascritto sono parimenti inammissibili per le stesse ragioni.
Rilevato che l’inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti, a norma dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2026.