Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42111 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GEMMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini di condanna per il reato di atti persecutori, applicando il beneficio di cui all’art. 175 cod.pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto alla valutazione delle testimonianze acquisite nel processo e al travisamento della prova – è manifestamente infondato in quanto la doglianza tende solo ad accreditare una diversa interpretazione del dato probatorio, senza evidenziare errori percettivi, da parte della Corte merito, idonei a disarticolare il costrutto della decisione avversata. A questo proposito, ricordato che il travisamento della prova si configura quando il Giudice utilizzi un’informazio inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vi intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 9-10). Tale interpretazione è ispirata a giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può li fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.