Atti persecutori: la conferma della condanna in Cassazione
Il reato di atti persecutori, comunemente noto come stalking, rappresenta una fattispecie di grave allarme sociale che richiede un accertamento rigoroso del danno psicologico subito dalla vittima. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante un imputato che aveva impugnato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, tentando di rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata nei gradi precedenti.
I Fatti
Il procedimento trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di atti persecutori. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provate le condotte vessatorie messe in atto dall’imputato. Tali comportamenti consistevano in atti intenzionalmente persecutori che avevano colpito una persona in una condizione di particolare fragilità psicologica. Secondo quanto emerso durante i processi di merito, l’azione dell’imputato aveva aggravato lo stato di paura e inquietudine della vittima, costringendola a una drastica modifica delle proprie abitudini quotidiane a causa del timore di subire ulteriori violenze fisiche.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che non fosse stata fornita una prova adeguata circa l’effettiva sussistenza dell’evento del reato, ovvero il turbamento psicologico e il mutamento di vita della persona offesa.
La Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano volti a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, operazione che è preclusa nel giudizio di Cassazione. Il compito della Suprema Corte non è infatti quello di rifare il processo o valutare nuovamente i fatti, ma solo quello di verificare che la motivazione fornita dai giudici di merito sia logica, coerente e rispettosa dei principi di diritto.
Oltre all’inammissibilità del primo motivo, la Corte ha rigettato anche le ulteriori doglianze, giudicandole estremamente generiche e prive di supporti giuridici o fattuali idonei. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla correttezza dell’operato dei giudici d’appello. La sentenza impugnata aveva infatti analizzato in modo dettagliato come i comportamenti dell’imputato si fossero innestati consapevolmente in un quadro di fragilità della vittima. Questo approccio ha permesso di accertare senza ombra di dubbio l’aggravamento dello stato di ansia e la compressione della libertà personale della persona offesa.
La Cassazione ha chiarito che, quando la motivazione della Corte territoriale è congrua e spiega logicamente come le condotte abbiano generato l’evento tipico del reato di atti persecutori, non vi è spazio per una nuova interpretazione delle prove. La genericità dei motivi aggiunti ha ulteriormente confermato l’impossibilità di accogliere il ricorso, non avendo la difesa indicato specifiche ragioni di diritto che potessero inficiare la decisione precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento rafforzano l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Per chi è accusato di atti persecutori, la sfida difensiva in Cassazione deve necessariamente basarsi su errori di diritto o su macroscopiche illogicità della motivazione, e non sul semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La decisione conferma inoltre l’importanza di tutelare la vittima non solo per le violenze minacciate, ma anche per il grave danno esistenziale derivante dalla modifica forzata delle proprie abitudini di vita.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione per atti persecutori è basato solo su una diversa valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Corte di Cassazione non può rivalutare le prove o i fatti già accertati se la motivazione del giudice d’appello è logica e congrua.
Quali sono le conseguenze economiche per un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
È possibile richiedere il rimborso delle spese per la parte civile se la memoria è presentata tardi?
No, come stabilito nell’ordinanza, se la memoria della parte civile perviene tardivamente, la Corte non dispone nulla in merito alla rifusione delle spese legali per quest’ultima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6943 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6943 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori;
Considerato che il primo motivo dì ricorso – con il quale il ricorrente si du della violazione di legge e del vizio dì motivazione in relazione alla sussist dell’evento del reato di atti persecutori – è inammissibile in quanto volto ad ott una non consentita rivalutazione degli elementi probatori a fronte della congr motivazione fornita dalla Corte territoriale la quale ha ritenuto come i comportamen intenzionalmente persecutori tenuti dall’imputato, innestandosi consapevolmente in un quadro di particolare fragilità psicologica della persona offesa, avevano, se dubbio, aggravato lo stato di paura, inquietudine ed ansia, stante il timore di s nuovi atti di violenza fisica, costringendo la stessa a modificare le proprie abitud vita comprimendole in modo drastico (si vedano, in particolare, pagg. 9 e ss. d provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole vizio di motivazione in relazione alle doglianze avanzate con i motivi aggiunti è parimenti inammissibile in quanto caratterizzato da deduzioni estremamente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto idonee a soste richieste;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che nulla deve essere disposto per le spese di parte civile richieste relazione a memoria pervenuta tardivamente;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso 19 novembre 2025
Il Consigl re estensore
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