Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51479 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME NOME, nato a Domicella il DATA_NASCITA
NOME, nata in Ucraina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 27 giugno 2022 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di NOME e di NOME COGNOME per il delitto di atti persecutori ai danni di NOME COGNOME e, applicate le circostanze attenuanti generiche in favore della sola NOME COGNOME, li aveva condannati alla pena ritenuta
di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile NOME COGNOME, nonché, il solo COGNOME NOME, anche in favore della parte civile NOME COGNOME.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso NOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando complessivamente tre motivi.
2.1. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’omessa assunzione di una prova decisiva costituita da una perizia onde verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte ascritte agli imputati ed i disturbi di ansia lamentati dalla persona offesa NOME COGNOME.
I ricorrenti evidenziano che la perizia era stata chiesta nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., e la richiesta era stata reiterata con l’atto di appello con il quale era stato chiesto l’annullamento della ordinanza di rigetto dell’istanza ed era stata chiesta la rinnovazione parziale del dibattimento.
Sostengono che l’accertamento peritale assume rilievo decisivo, non valendo la documentazione sanitaria e le altre prove acquisite a dimostrare la riconducibilità dell’ansia alle condotte loro ascritte, poggiando la dimostrazione del nesso causale esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima e su quanto riferito de relato dagli altri testi, che si erano limitati a riportare quanto appreso dalla stessa.
La perizia aveva rilievo anche per dimostrare l’inattendibilità della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all’affermazione della loro penale responsabilità.
La prova non era sufficiente, in quanto costituita essenzialmente dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni de relato di altri testi in gran parte legati alla vittima da rapporti di parentela amicizia.
Unico teste estraneo alla persona offesa era il brigadiere NOME COGNOME che si era limitato a riportare quanto dichiaratogli dalla persona offesa.
Anche nei referti e nell’altra documentazione sanitaria, i vari medici si erano limitati a riportare quanto loro riferito dalla COGNOME.
La Corte di appello ha anche omesso di motivare in ordine al contrasto, già denunciato con l’atto di appello, tra quanto riferito in udienza dalla persona offesa
e quanto emerge dalla documentazione sanitaria. Nel referto si dava atto che la persona offesa avere riferito di avere avuto solo la «sensazione» di essere pedinata e spiata dal COGNOME e, pur attestandosi in detto documento che la persona offesa aveva riferito di uno stato di ansia e che la causa dello stesso era il comportamento del COGNOME, era stato certificato che la pressione arteriosa ed il battito cardiaco erano nella norma, cosicché lo stato ansioso doveva ritenersi insussistente.
Dovendo escludersi la sussistenza del nesso causale, le condotte andavano riqualificate nei reati di minaccia e molestie.
2.3. Con il terzo motivo la sola NOME COGNOME sostiene che il fatto andrebbe riqualificato, quanto meno nei suoi confronti, come minaccia o molestie.
A tal fine, evidenzia che nel referto medico si dà atto che la persona offesa ha attribuito alla condotta del solo COGNOME il proprio stato di ansia, cosicché dovendo escludersi il nesso causale tra la propria condotta e l’evento, il fatto andrebbe riqualificato come sopra.
Aggiunge che anche il Tribunale ha affermato che il suo contributo è stato minore; gli isolati contatti tra l’imputata e la persona offesa non consentirebbero di ravvisare il delitto di atti persecutori.
Nemmeno la Corte di merito ha motivato in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Il difensore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi, e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270).
Nel caso di specie, l’espletamento di una perizia era stato chiesto nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, il motivo risulta inammissibile.
Peraltro, la perizia neppure risulta decisiva se si considera che il Tribunale, nella sua sentenza confermata dalla Corte territoriale, ha ritenuto sussistente, quale evento del delitto di atti persecutori, non solo il grave e perdurante stato di ansia, ma anche l’alterazione delle abitudini di vita della vittima.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Quanto alla mancanza di motivazione in ordine al contrasto tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa al personale sanitario, cui la stessa riferiva di provare uno stato ansioso, e la regolarità della pressione arteriosa e del battito cardiaco accertate nel referto medico, il motivo è infondato, atteso che la Corte di merito nella sentenza impugnata (vedi pag. 3 della motivazione della sentenza di appello) ha affermato che non rileva la sussistenza o meno di una sindrome ansiosa (ossia di una vera e propria patologia) ai fini della dichiarazione di penale responsabilità degli imputati, poiché in ogni caso la condotta degli imputati ha ingenerato uno stato di angoscia e di fondato timore per la propria incolumità nella persona offesa, costringendola ad alterare le sue abitudini di vita ed in particolare ad uscire di casa solo dopo che gli imputati si erano allontanati e comunque ad evitare di uscire da sola.
Nel resto, le censure dei ricorrenti attengono al merito ed appaiono volte ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.
Anche il terzo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici del merito hanno affermato che numerose e reiterate sono le condotte persecutorie dell’imputata.
In particolare, il Tribunale (a pag. 19 della motivazione della sentenza di primo grado) elenca le numerose condotte attuate dall’imputata ai danni di NOME ed anche ad esse la Corte di appello (vedi pag. 9 della sentenza di appello) collega lo stato di angoscia e di paura provato dalla vittima e l’alterazione delle sue abitudini di vita, cosicché non vi è alcuno spazio per una riqualificazione del reato nel senso preteso dalla ricorrente.
Anche in ordine al diniego dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. la Corte di appello ha fornito uno motivazione adeguata e giuridicamente corretta (vedi pag. 9 della motivazione della sentenza di secondo grado).
Nel resto, la ricorrente solleva censure di merito invocando una diversa ricostruzione del fatto sulla base di una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La domanda delle parti civili di condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali non può essere accolta.
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese processali riferibili alla f legittimità in favore delli parti civili non è dovuta, perché il loro difensore partecipato all’udienza e con la memoria depositata le stesse non hanno forni alcun serio contributo, essendosi limitate a richiedere il rigetto dei ricors vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazio proposti.
Secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte, infatti, nel giudizio cassazione non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spes processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussion pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna median il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese.
Alla condanna alla rifusione delle spese delle parti civili osta il combi disposto degli artt. 523, commi 1 e 2, e 614, comma 4, cod. proc. pen., e 1 disp. att. cod. proc. pen., che impone al difensore di tale parte civile di parte personalmente all’udienza per formulare e illustrare le proprie conclusioni e, s all’esito della discussione, di depositare le conclusioni scritte e la nota spes corso del giudizio non è ammesso, dunque, alcun «surrogato» – quale il deposito di una memoria difensiva in cancelleria – ad una attività che deve essere esplic innanzitutto mediante la partecipazione alla discussione in udienza, nel rispe del principio dell’oralità che qualifica il processo penale anche nella tratta delle questioni concernenti l’azione civile (Sez. 5, n. 19177 del 31/01/20 COGNOME, Rv. 283118; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882; Sez. 2, n 36512 del 16/07/2019, COGNOME, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, COGNOME, Rv. 273332; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 265918).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 27/11/2023.