Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10125 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Trieste
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trieste aveva condannato COGNOME NOME per i reati di cui agli 612-bis, 624 e 616 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che il ricorrente, con il primo motivo, ha articolato alcune censure, in ordine valutazione delle testimonianze, che non evidenziano alcun effettivo travisamento di prova vizio di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a otte una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato su ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/ Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di me senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui sp giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ipp Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare l’operata graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica senza alcun elemento di effet novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattes giudice di appello; che i motivi prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittim comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli a e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di me arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 558 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 25 della sentenza impugnata); che, in tema di attenua generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacab sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, elementi ritenuti rilevanti al fine del riconoscimento o del diniego del beneficio (cfr. Se 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Preside te