Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1616 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
natu a omissis il
omissis RAGIONE_SOCIALE
I
avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procur AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarat inammissibile;
lette le conclusioni delle parti civili, AVV_NOTAIO, declaratoria di inammissibilità del ricorso, con liquidazione delle competenze grado.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste in parz riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Pordenone del 5 ottobre 2020, che, all’esito di giudizio abbreviato, av condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 612-bis e 368
NOME
cod. pen., revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici confermava nel resto.
All’imputato era stato contestato di aver posto in atto atti persecutori nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE9> e di aver falsamente accusato, con denuncia presentata ai carabinieri, l’allora compagno della predetta, pur sapendolo innocente, di averlo minacciato con l’uso di un’arma.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 612-bis cod. pen. per insussistenz del reato di atti persecutori; vizio di motivazione in relazione alla causazione uno degli eventi del reato e al doveroso annullamento della sentenza impugnata.
La motivazione sul rigetto del secondo motivo di appello (con il quale si contestava la concreta causazione di uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod pen. per la configurabilità del reato – l’insorgenza nella persona offesa di uno sta di agitazione e di paura ovvero del timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto e l’alterazione delle abitudini di vita) è carente, apodittic rispetto alle censure difensive ed erronea giuridicamente.
Dalla querela e dalle sommarie informazioni rese dalla persona offesa non risulta alcuna prova o riscontro di uno stato di ansia e di paura della persona offesa né un suo cambiamento di vita (ma solo mere incomprensioni con il compagno).
D’altra parte, le condotte assillanti si sono concentrate in pochi giorni (l maggior parte nell’arco di tre giorni) e non hanno raggiunto un livello di tollerabilit tale da rendere obiettivamente gravose le condizioni di vita quotidiana della persona offesa e dei suoi famigliari. È pertanto evidente che entrambi i Giudici del merito non abbiano individuato in maniera specifica gli elementi afferenti alla consistente alterazione delle abitudini di vita della persona offesa e della s famiglia.
Né potevano rilevare i meri disagi e fastidi delle condizioni di vita quotidiana e del lavoro.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 368 cod. pen. e alla insussiste del reato di calunnia per la ritrattazione e alla ricorrenza della attenuante di c all’art. 62 n. 6 cod. pen.; vizio di motivazione in relazione sul punto e al dover annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha escluso che vi sia stata ritrattazione da parte dei ricorrente. Tuttavia, tale circostanza risulta dalla sentenza di primo grado (il giorno seguente alla presentazione della denuncia-querela il ricorrente ritrattava TARGA_VEICOLO-riferendo di aver esagerato e escludendo di essere stato vittima di minaccia)
presenta tutte le caratteristiche richieste per escludere il reato di calu l’inoffensività della condotta o comunque per configurare il pentimento operoso cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla 1. 18 dicembre 2020, succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
Anche la difesa delle parti civili ha fatto pervenire il 16 novembre 2 conclusioni scritte, chiedendo anche la condanna del ricorrente alla refusione d spese sostenute nel grado, segnalando che la R.P. è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo declina censure in fatto e comunque manifestamente infondate.
Sin dal primo grado era stato individuato quale evento delle condott minacciose e di molestia poste in atto dal ricorrente (in questa sede specificatamente contestate nella loro oggettiva consistenza) il mutamento del abitudini di vita della persona offesa, segnatamente nelle modalità con le q quest’ultima riceveva le clienti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e nell’insorgen incomprensioni nelle relazioni con il convivente.
Con l’appello, il ricorrente, non confrontandosi con tale accertamento, ave sostenuto che non vi fosse prova alcuna – salvo le dichiarazioni della pers offesa – che quest’ultima avesse cambiato le sue abitudini nell’interrom l’attività fisica all’aperto, nel mutare domicilio o nel cambiare la sua autov nonché che non dovessi tenersi conto dell’episodio delle missive inviate persona offesa, non trattandosi di atto minatorio e riconducibile al reato in e
Se queste erano le censure, la Corte di appello ha fornito una puntua risposta.
Ha da un lato spiegato le ragioni della piena attendibilità della persona of e dall’altro ha richiamato quelli che già il primo giudice aveva individuato c effetti lesivi della condotta tenuta dal ricorrente (sui quali alcuna censura era stata sollevata dal ricorrente).
Quanto alle critiche avanzate in questa sede sulla irrilevanza degli ef individuati dalla Corte di appello, il ricorrente avanza rilievi in fatto, chiede
Corte di cassazione di pronunciarsi sulla effettiva idoneità della condotta tenuta a determinare l’evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa.
Sul punto va richiamato il pacifico orientamento di legittimità che afferma in tema di atti persecutori, come, ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, quale elemento integrativo del delitto di cui all’art. 612-bis co pen., occorra considerare il “significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta” e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, Rv. 260580). In tale arresto, la Suprema Corte ha evidenziato come, nella maggior parte dei casi, la prova anche di tale evento debba essere dedotta dalle parole della stessa vittima, rilevando pertanto a tal fine l’attendibilità del persona offesa e la credibilità del suo racconto.
Quanto alla calunnia, il motivo è in parte manifestamente infondato e In parte precluso.
Quanto alla rilevanza della ritrattazione, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la spontanea “ritrattazione” della denuncia non escluda la punibilità del delitto di calunnia, Integrando un “post factum” irrilevante rispetto all’avvenuto perfezionamento del reato ed eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62, n. 6, cod. pen. (tra tante, Sez. 6 29536 del 02/07/2013, Rv. 256152).
In ordine alla valutazione della ritrattazione ai fini del trattamento sanzionatorio, va rilevato che la Corte di appello ha ritenuto che neppure vi fosse stata una “ritrattazione” da parte del ricorrente, avendo questi soltanto dichiarato successivamente alle forze dell’ordine la decisione di “non procedere oltre” nei confronti del calunniato.
Ebbene, nell’atto di appello è lo stesso ricorrente a prospettare che la ritrattazione sia consistita nella decisione di “non procedere oltre” con la querela sporta nei confronti del calunniato.
In questa prospettiva, il richiamo del ricorrente al contenuto effettivo delle dichiarazioni rese agli stessi carabinieri dopo meno di 24 ore dalla querela propongono un ennesimo accertamento in fatto precluso a questa Corte.
Correttamente, quindi, la Corte di appello ha escluso che la condotta segnalata nell’appello fosse di per sé valutabile come “pentimento operoso” di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
Né argomenti decisivi possono essere desunti dalla sentenza di primo grado, posto che le dichiarazioni del ricorrente del 14 dicembre 2017 erano state rese ai carabinieri solo dietro richiesta di questi ultimi, che intervenuti su segnalazio
1.
della donna per l’episodio avvenuto quel giorno presso il RAGIONE_SOCIALE di quest’ultim lo avevano invitato in caserma per [a identificazione e per sentirlo sui fatti confermare la denunciata minaccia (solo all’esito dell’invito a confermare la subi minaccia, il ricorrente aveva prima dichiarato che era stata a lui mostrata u pistola quadrata, poi ritornava su suoi passi affermando di aver esagerato e c forse si era confuso pensando si trattasse di una pistola e che non era stato qu vittima di minaccia). Quindi non si era presenza di quella “spontanea” ritrattazio rilevante ai fini della invocata attenuante.
La circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen richiede infatti che la condotta resipiscente dell’agente sia spontanea. T requisito sussiste in caso di confessione se il soggetto si sia adoperato s pressioni o costrizioni a elidere o a attenuare le conseguenze del reato (Sez. 6 5786 del 03/04/2000, Rv. 220576).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato present senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativ tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, come indicato in disposi
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
dello Stato, e quanto a legge. nella misura di euro 3.686,00, oltre accessori di Condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere le spese di rappresentanza e dife sostenute nel presente grado dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quanto alla prima, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura ch sarà liquidata dalla corte di appello di Trieste, disponendone il pagamento in favo
Così deciso il 23 1/2022.