Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9574 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9574 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LAMEZIA TERME il 29/07/1970
avverso l’ordinanza del 28/08/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza d riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento -reso dal G.i.p. in data 10 agosto 2024 – applicativo della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Lamezia Terme in relazione all’ipotesi di reato di cui all’ad. 612 bis, primo e terzo comma, cod. pen. Secondo il provvisorio editto accusatorio, l’indagato poneva in essere atti persecutori, pe futili motivi legati a rapporti di vicinato, nei confronti di NOME COGNOME e della mogl quest’ultimo, NOME COGNOME nonché del loro figlio, NOME COGNOME.
Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso per cassazione, a firma dell’Avv. NOME COGNOME affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’ 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, p avere il Tribunale basato la propria decisione sulle sole dichiarazioni della persona offesa, senza alcuna considerazione per le allegazioni difensive tese a destrutturare l’attendibilità della stess A tal fine, la difesa aveva infatti valorizzato la querela, sporta dall’indagato nei confronti persona offesa NOME COGNOME e dei suoi familiari, pochi giorni dopo la presentazione, da parte del COGNOME, della querela contro l’odierno ricorrente. Il Tribunale si è limitato a evidenziare il dato cronologico -di per sé irrilevante- dell’essere la querela presentata dalla persona offesa COGNOME precedente di due giorni rispetto a quella sporta dall’imputato. Del tutto carente è, inoltre, la motivazione, per avere il Tribunale trascurato il procedimento cui la persona offesa e i suoi familiari risultano indagati per calunnia, minacce, danneggiamento e atti persecutori. Né è stata argomentata la sussistenza dell’asserito evento di danno (cambiamento di abitudini di vita e disagio psicologico), conseguente alle condotte provvisoriamente ascritte all’indagato. Data la dubbia attendibilità delle dichiarazioni del persona offesa, il metodo valutativo delle dichiarazioni della stessa avrebbe dovuto essere
ispirato ai canoni dettati dall’ad. 192 cod. proc. pen.
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 Devono disattendersi sia le censure relative alla valutazione, da parte del giudice del riesame, delle dichiarazioni delle persone offese sia la critica vedente sull’asserita centralità il Collegio avrebbe accordato al dato dell’antecedenza della querela della persona offesa rispetto a quella presentata dallo COGNOME.
Quanto al primo profilo, gioverà premettere il consolidato principio elaborato da questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie dell
persona offesa, ancorché costituita parte civile, possono integrare i gravi indizi necessari pe l’applicazione della misura cautelare senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini de valutazione di attendibilità estrinseca (Sez. 5, n. 27774 del 26/04/2010, M., Rv. 247883 – 01). Nondimeno, come puntualizzato nella decisione appena citata, la valutazione del giudice dovrà essere, in ogni caso, caratterizzata da rigore e prudenza; e ia rigore e prudenza è, in effetti, improntata la motivazione dell’impugnato provvedimento, come si procede a evidenziare.
Il Tribunale del riesame ha operato buon governo dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, dapprima chiarendo, appunto, come le regole dettate dall’art. 192 cod. proc. pen. non trovino automatica applicazione nel caso di specie, dato che i gravi indizi (costituiti, nel ca in esame, anche dalle dichiarazioni delle persone offese), nel giudizio cautelare, concorrono alla formazione di un giudizio di mera probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 770 del 28/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239499 – 01), che deve essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio»: Sez. 19759 del 17.05.2011, COGNOME, Rv. 250243, in motivazione).
Di poi, il Tribunale ha motivatamente argomentato circa la pregnanza dimostrativa delle dichiarazioni delle persone offese, evidenziandone credibilità soggettiva, oltre che attendibilità coerenza intrinseche e assenza di intenti ritorsivi. Altresì rimarcata è stata la linea di conti tra le diverse denunce presentate, nel tempo, dalla persona offesa COGNOME per fatti analoghi a quelli oggetto del procedimento de quo: ciò che ha contribuito a delineare un quadro di sistematicità delle condotte vessatorie poste in essere dal ricorrente. Peraltro -ha osservato i Tribunale- dalle varie denunce sono scaturiti plurimi procedimenti penali e, da ultimo, l condanna irrevocabile del ricorrente per il delitto d’atti persecutori nei confronti della medesi persona offesa. A tal riguardo, è stata razionalmente sottolineata la scarsa efficacia deterrent sortita dalla condanna per fatti analoghi.
Nel valutare la credibilità del narrato della persona offesa COGNOME, il Collegio del riesame n ha trascurato di valorizzare riscontri decisivi, che hanno corroborato il mosaico delle dichiarazion testimoniali del COGNOME, ricordando, in particolare, 1) l’esistenza di un supporto dvd, con immagi dello Scordamaglia impegnato, dapprima, a ingiuriare la persona offesa e a morte, di poi a sferrare calci al trattore su cui si trovava quest’ultima; 2) le dichiarazioni rese in s s.i.t. dalla moglie del COGNOME, collimanti col narrato di quest’ultimo. In tal senso, la motiva dell’impugnato provvedimento resiste anche alla censura concernente l’evento di danno del delitto provvisoriamente ascritto: a tale profilo, il motivo di ricorso dedica un breve passagg critico, che si caratterizza per l’assoluta genericità di formulazione (lamentando, anche in t caso, l’assenza di ogni “elemento di riscontro” a supporto della provvisoria ascrizione del delitt di atti persecutori) a fronte delle logiche argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. Invero, il cambiamento di abitudini di vita (segnatamente, lavorativa) del COGNOME e i disagio piscologico accumulato dalle persone offese sono stati ricondotti al generale comportamento tenuto dall’indagato, tradottosi in molestie, minacce e atteggiamenti offensivi
della dignità delle vittime (NOME COGNOME, in particolare) e della loro liber autodeterminazione. E, come già ricordato, il Tribunale ha valorizzato precisi riscontri (i particolare, le riprese del filmato in supporto dvd) alle dichiarazioni delle persone offese, c hanno rafforzato la valutazione in tema di evento di danno.
Quanto alla seconda censura sollevata dalla difesa, essa deve senz’altro disattendersi, atteso che la motivazione non poggia affatto interamente, come asserito dal ricorrente, sulla valorizzazione dell’antecedenza della querela della persona offesa rispetto a quella presentata dallo COGNOME. Tale è, infatti, soltanto uno dei profili evidenziati dal Collegio del riesa con apprezzamento, peraltro, del tutto ragionevole ed esente dai dedotti vizi. In motivazione, infatti, si è chiarito che il dato della querela presentata anche dal ricorrente nei confronti COGNOME può far luce su una conflittualità in atto tra le parti, ma, “al netto di allegazio specificamente confutino quanto emerso dagli atti, non può infirmare il compendio evidenziato” (p. 5 della motivazione). Con tale efficace replica, il ricorrente non si confronta affatto.
Infine, va ribadito che l’asserita reciprocità dei comportamenti molesti, su cui insiste ricorrente, non esclude affatto la configurabilità del delitto di atti persecutori; è pur vero nell’ipotesi di reciprocità delle condotte, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno (cfr. Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, A., Rv. 282170 – 01; Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, COGNOME, Rv. 247226). Per le ragioni fin qui illustrate, si reputa che tale onere motivazionale sia stato adeguatamente assolto dal Collegio del riesame.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia r consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27/11/2024