Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42074 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42074 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME natck .a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina di condanna per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. ai danni di due vicini di casa;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione all’attendibilità delle persone offese costituitesi civili – è manifestamente infondato perché il Collegio accede all’esegesi, fatta propria anch dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare u valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di u “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanz processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui la ricorrente lamenta il diniego dell circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che non si è tenuto conto della memoria della parte civile in quanto presentata solo il 26 settembre 2023, senza il rispetto dei quindici giorni previsti dalla legge, e in qu fondata su mere proposizioni teoriche, prive di addentellati concreti all’odierna regiudicanda e pertanto, non utile sotto il profilo difensivo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 202 Sacchettino, Rv. 283886, non massimata sul punto).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.