Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29412 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29412 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Albano Laziale il 03/06/1982
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d’Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria della parte civile costituita, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna alle spese del grado di giudizio;
letta la memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dei difensori del ricorrente, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale
· NOME di Velletri di condanna del ricorrente per il delitto di atti persecutori in danno dell’e moglie.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con i difensori di fiducia, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, denuncia inosservanza della legge penale in riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 612-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento del reato.
A fondamento delle censure espone che in appello aveva lamentato che il giudice di primo grado si era basato, quanto al timore per l’incolumità della stessa, sulle sole dichiarazioni della persona offesa, che pure, tuttavia, in contrasto con dette dichiarazioni, aveva in più occasioni continuato a frequentare esso ricorrente.
Evidenzia che, inoltre, la Corte territoriale non ha fornito risposta alla doglianza articolata in parte qua limitandosi a richiamare pedissequamente le argomentazioni della decisione di primo grado.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato denuncia omessa motivazione con riferimento al primo motivo di appello e violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, 495 e 190 cod. proc. pen., in quanto aveva chiesto di depositare in sede di gravame una serie di documenti attestanti che, dopo i fatti, aveva superato, grazie a un percorso di psicoterapia, la propria intolleranza alle frustrazioni e che, su proposta dei Servizi Sociali di Albano Laziale, aveva riottenuto la piena responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Lamenta, di qui, che la Corte territoriale non ha ritenuto di riaprire l’istruttori su dette questioni, nonostante esse fossero rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per la valutazione della sua “attuale” personalità ex art. 133, secondo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Se effettivamente la Corte d’Appello ha disatteso il motivo già proposto sulla questione dal COGNOME affidandosi ad argomentazioni ai limiti dell’assertività, va nondimeno considerato che le relative censure non coglievano nel segno in quanto la decisione di primo grado (pag. 8) aveva argomentato in maniera puntuale e logica sulla sussistenza dell’evento del reato di atti persecutori.
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A riguardo, infatti, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri ha sottolineato che, sia nella denuncia che nel rendere sommarie informazioni, la parte civile ha descritto concretamente in quale misura sono mutate le sue abitudini di vita a fronte delle condotte persecutorie dell’ex coniuge. La COGNOME ha dichiarato, in particolare, che aveva scelto di rinunciare a una serie di abitudini di vita (quali uscire la sera tardi con i cani, recarsi agli allenamenti del figlio, salutare il bambino all’uscita dalla scuola) per il timore di aggressioni da parte del ricorrente. La persona offesa ha evidenziato, inoltre, in termini più generali, di avere paura di “girare liberamente”, soprattutto perché il ricorrente avrebbe potuto tenere comportamenti aggressivi nei suoi confronti alla presenza del figlio minore.
Né, a differenza di quanto prospettato dall’imputato, la portata di queste dichiarazioni può essere inficiata dalla circostanza che esse sono state rese dalla parte civile, atteso che il giudice ha compiuto il necessario vaglio di particolare rigore delle stesse (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), che sono peraltro riscontrate sul piano documentale, anche dalle annotazioni dei Carabinieri intervenuti in più occasioni.
Inoltre, non assume alcuna rilevanza, come hanno correttamente ritenuto le decisioni di merito, che la persona offesa abbia accettato di incontrare il COGNOME in alcune occasioni per evitare un’esasperazione del clima genitoriale che sarebbe ridondato a danno del minore. Del resto, la stessa COGNOME ha riferito che, quando ha fatto questi tentativi, la situazione è ulteriormente peggiorata, innescando comportamenti più molesti ed aggressivi da parte dell’ex coniuge, come avvenuto dopo aver trascorso insieme a lui e al bambino la festa di Halloween del 2023.
Invero, come ha più volte ribadito questa Corte, nel reato di atti persecutori, l’attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all’interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore (ex multis, Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014, dep. 2015, S., Rv. 262665), al punto che neppure il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore interrompe l’abitualità del reato né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità della condotta a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612-bis cod. pen. (ex aliis, Sez. 5, n. 46165 del 26/09/2019, M., Rv. 277321).
Vi è, del resto, che, specie in situazioni nelle quali dalla relazione tra la vittima e il persecutore siano nati figli ancora in tenera età, il tentativo della prima di ripristinare un clima di serenità nel superiore interesse dei minori può indurre
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anche a tollerare temporaneamente o per periodi alterni, pur in una situazione di costante ansia per la propria persona, condotte oggettivamente persecutorie.
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che nel giudizio di appello l’acquisizione di una prova documentale, postula che questa sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504).
Nella fattispecie in esame, la decisione impugnata si è posta nel solco degli indicati principi poiché, come del resto dedotto dallo stesso ricorrente, la documentazione non era rilevante per la prova dei fatti di reato bensì atta a mostrare che aveva seguito un percorso post factum che gli aveva consentito di superare le precedenti difficoltà comportamentali, al punto da riottenere la responsabilità genitoriale, in precedenza sospesa, sul figlio minore.
3.11 ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché la parte civile è stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato trova applicazione il principio per il quale, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277760).
5.In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 quanto imposto dalla legge, considerati la natura del reato e i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma;
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto
dalla legge.
Così deciso in Roma il 18/06/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente