Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51142 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51142 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natcka GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Genova che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di atti persecutori;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto al mancato contenimento della sanzione entro i minimi edittali – è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali del vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo editta mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richia al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono lmpliciti gli elementi di cui all’art. 13 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.