Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 863 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 863 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ALESSANO il DATA_NASCITA
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 5 maggio 2021, di conferma della condanna inflitta, anche agli effetti, civili, a COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti di atti persecutori, inosservanza di provvedimento cautelare del giudice civile a tutela del possesso, danneggiamento e lesioni personali – il solo NOME – in danno di COGNOME NOME.
L’unitaria impugnativa consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 612-bis cod. pen. e il vizio di motivazione. E’ dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere integrato l’elemento materiale del delitto di atti persecutori, perché le condotte poste in essere dagli imputati, essendo state poste in essere esclusivamente nel contesto della controversia di natura civilistica esistente con il Torello avrebbero dovuto essere sussunte nella categoria degli atti emulativi o, al più, delle molestie o delle minacce, come tali inidonee a cagionare alcuno degli eventi tipici elencati nella norma incriminatrice. La Corte di merito avrebbe, altresì, errato nel ritenere integrato l’elemento soggettivo del reato, posto che la convinzione dei ricorrenti di agire a salvaguardia di un preteso ma inesistente diritto nulla ha a che fare con il dolo richiesto, ossia con la coscienza e volontà di arrecare una perdurante aggressione della sfera privata dell’antagonista della controversia civilistica.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di prova del reato di cui al capo C), ossia del danneggiamento della telecamera di sorveglianza istallata in prossimità dell’esercizio commerciale di Torello NOME, perché, considerata oltretutto la pessima qualità delle immagini estrapolate dal detto impianto, il riconoscimento degli imputati effettuato dalla parte civile sarebbe privo di ogni oggettivo riscontro.
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il quarto motivo denuncia, nell’interesse della sola COGNOME, vizio di motivazione in punto di applicazione ad essa della contestatale recidiva semplice, nulla avendo al riguardo spiegato la Corte territoriale pur in presenza di specifico motivo di appello.
Il quinto motivo denuncia, nell’interesse del solo COGNOME, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni personali di cui al capo D), essendo le tracce refertate sul volto della parte offesa nel certificato medico del 22 agosto 2014 incompatibili con il pugno che le sarebbe stato assestato dal ricorrente.
Con requisitoria in data 11 novembre 2022, il Procuratore Generale di questa Corte, in persona del AVV_NOTAIO Dottor NOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva applicata a COGNOME NOME e per la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi nel resto.
Tramite EMAIL in data 26/11/2022 sono state depositate le conclusioni nell’interesse della parte civile con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità e, comunque, per manifesta infondatezza.
Le deduzioni che lo sostengono non colgono le rationes decidendi sottese alla conferma della condanna inflitta ai ricorrenti per il delitto di atti persecutori, né co riguardo all’elemento materiale del reato né con riguardo all’elemento soggettivo.
Quanto al primo, si legge nella sentenza impugnata che il reiterato, mancato rispetto dei provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile, in una alle condotte di intimidazione, di danneggiamento e di violenza fisica, di volta in volta, poste in essere dall’uno o dall’altro dei ricorrenti ovvero in concorso tra loro, avevano inciso sulla situazione di esasperazione del COGNOME al punto da renderlo particolarmente vulnerabile: tanto è sufficiente a spiegare come lo stillicidio di atti emulativi e comportamenti molesti ascritti ai coniugi COGNOME avessero dato luogo ad clima talmente ostile da compromettere la libertà psichica e la serenità esistenziale del destinatario di quel sistematico agire.
Quanto al secondo, il giudice censurato ha fatto buon governo dell’indicazione direttiva secondo la quale, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato
abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230), sicché irrilevante è la causale psichica dei comportamenti, ossia la finalità di affermare un proprio preteso diritto, non potendosi dire che nel tenerli i ricorrenti non fossero consapevoli di attentare alla serenità della sfera personale del COGNOME e che non lo volessero.
2. Il secondo e il quinto motivo sono generici e non consentiti in questa sede.
Le censure che danno loro voce, che contestano la coerenza, rispetto alle prove raccolte, della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il delitto di cui al capo C) e del solo COGNOME per il delit di cui al capo D), oltre ad essere articolate in spregio al diritto vivente, che si è espresso stabilendo che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sono affidate a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) – cfr. pag. 5, terzo e quinto capoverso, della sentenza impugnata -, ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell deduzione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso – tanto più che ci si trova al cospetto di doppia conforme sentenza di condanna -, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).
Il terzo motivo di ricorso è parimenti generico e non consentito in questa sede.
Entrambi i rilievi in esso sviluppati, protesi a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità quelli articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie , e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa, tanto più in assenza di elementi favorevoli effettivamente valutabili come tali (cfr. pag. 6, penultimo capoverso).
Coglie, invece, nel segno il quarto motivo di ricorso.
Nulla, effettivamente, è detto in sentenza per rispondere al motivo di gravame con il quale si chiedeva ragione del perché le condotte tenute dalla COGNOME fossero espressive della sua più intensa capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale, così da potersi ritenere giustificata l’applicazione a suo carico della recidiva semplice contestatagli, che aveva comportato l’aumento di un mese di reclusione rispetto alla pena base.
Per tutto quanto esposto s’impone l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla recidiva applicatale con rinvio per nuovo giudizio alla sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Nel resto il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile. Deve essere, invece, dichiarato interamente inammissibile il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, con condanna di questi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di questa limitata a chiedere la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio alla sezione promiscua della Corte di appello di Lecce. Diel4axa Inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente