Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28360 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28360 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 12 aprile 2023, il Tribunale di Matera condannavaXXXXXXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati contestati, alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 612-bis, commi 1 e 3, cod. pen. (capo a), per aver minacciato di mali ingiusti e m o l e s t a t o , c o n c o n d o t t e p e r s e c u t o r i e e r e i t e r a t e ,
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), cagionando loro un perdurante e grave stato di ansia e di paurae ingenerando negli stessi un fondato timore per l’incolumità fisica propria e dei loro familiari e costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita; del reato di cui agli artt. 81, 56, 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., per aver raggiunto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, dopo aver afferrato NOME per una spalla scaraventandolo per terra, denudato il suo organo sessuale e afferrato l’avambraccio di XXXXX tirandolo verso l’organo sessuale, evento non verificatosi per la reazione del fratello NOME che sottraeva NOME alla presa del XXXXXXXX (capo b); del reato di cui all’art. 582 e 61, n. 2, cod. pen. perchØ cagionava al minore XXXXX, a seguito dello strattonamento, lesioni personali (capo c). Il Tribunale ha applicato le pene accessorie di legge ed emesso le statuizioni civili.
Con sentenza del 5 giugno 2024, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, XXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Sent. n. sez. 915/2025 UP – 28/05/2025
R.G.N. 4734/2025
2.1 Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, riguardo alla conferma di quella di primo grado per travisamento e/o mancata assunzione della prova; violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa lamenta che la Corte di merito aveva travisato le prove, omettendo la valutazione di una prova decisiva.
Osserva la difesa che il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese dalle sorelle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in ordine all’episodio del 15/06/2020, acquisite al processo, era difforme rispetto alle conclusioni assunte dal giudice di primo grado, poi ribadite in appello, così integrando un travisamento del dato probatorio per non aver tenuto volutamente in considerazione le dichiarazioni delle predette testimonianze.
Osserva, inoltre, la difesa che erano state travisate le dichiarazioni del teste COGNOME il quale, sentito all’udienza del 17/11/2021, in ordine all’episodio del 18/05/2020, aveva escluso di trovarsi a XXXXXXXXXX, perchØ abitava a XXXXXXXXXXXXX, dove gestiva un bar, avendo la Corte di appello motivato sull’errato presupposto della presenza del teste che invece era stata esclusa in base alle dichiarazioni del predetto testimone.
2.2 Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata riguardo alla conferma della sentenza di primo grado: violazione dell’art. 612-bis cod. pen.
Lamenta la difesa che la motivazione della sentenza impugnata viola i dettami dell’art. 612-bis cod. pen., poichØ la condotta del ricorrente Ł priva dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato ipotizzato.
Quanto all’elemento oggettivo, osserva la difesa che le ricostruzioni dei fatti, basate solo sulle dichiarazioni delle persone offese, non sono corroborate da riscontri estrinseci ed esterni, ed anzi le affermazioni dei testi smentiscono quelle delle persone offese, escludendo la ripetitività delle condotte.
Quanto all’elemento soggettivo, osserva la difesa che, nel comportamento negativo mantenuto negli anni dal ricorrente, Ł assente la volontà di porre in essere le condotte di minaccia e di molestia descritte nella norma, con la consapevolezza della loro idoneità a produrre dei danni ed a cagionare nelle vittime un perdurante e grave stato di ansia e di paura e/o ingenerare nelle stesse un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alle medesime legata da relazione affettiva, ovvero costringerle ad alterare le proprie abitudini di vita. La condotta del ricorrente era pertanto priva di dolo.
Aggiunge la difesa che i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano affermato, contrariamente al vero, che il minore XXXXXXXXXXXXX stava seguendo un percorso terapeutico.
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente, con la quale, riportandosi al contenuto del gravame, si conclude per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioŁ ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916
del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
Quanto al travisamento della prova, esso e configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
In ogni caso, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di “travisamento della prova” Ł necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica.
Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonchØ della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039, del 2/2/2018, COGNOME, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, COGNOME, Rv. 249035-01).
2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, perchØ non
si confronta integralmente con la motivazione della sentenza impugnata e, soprattutto, non prospetta l’idoneità a disarticolare l’impianto logico della sentenza impugnata, saldamente ancorato ad elementi probatori di univoca valenza che hanno consentito di ricostruire le condotte vessatorie poste in essere dal ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, nel sostenere che la Corte di appello avesse travisato le risultanze p r o c e s s u a l i , i n p a r t i c o l a r e l e d i c h i a r a z i o n i d e l l e s o r e l l e
NOME e quelle del teste NOMECOGNOME non ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui gli atti processuali non presi in considerazione inficiano e compromettono, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280117).
Nel caso di specie, non vi Ł stato alcun travisamento, avendo i giudici di merito non illogicamente spiegato perchØ le sorelle XXXXXX non erano state ritenute credibili nell’aver reso affermazioni contraddittorie, dichiarando che il 15/06/2020, alle ore 07.00, mentre erano all’interno della macchina di XXXXXXXXXXXXXXXX, dirette al posto di lavoro, avevano incrociato l’imputato a bordo della sua vettura senza che quest’ultimo avesse effettuato manovre brusche, diversamente da quanto denunciato dalla persona offesa NOME: le predette sorelle, infatti, a conoscenza dei dissapori esistenti tra le due famiglie, spiegano i giudici di merito, avevano preferito prendere le distanze dagli accadimenti in questione, tanto che avevano detto a XXXXXXXXXXXXXXXX di non voler essere messe in mezzo.
Allo stesso modo, i giudici di merito hanno non illogicamente spiegato come anche il teste NOME aveva preferito tacere alcune circostanze e ‘farsi i fatti propri’ in una piccola realtà dove ‘si conoscevano tutti’, dichiarando di non aver assistito ad un episodio verificatosi il 18/05/2020 nel quale l’imputato aveva compiuto atti sessuali nei confronti del minore NOME, cagionandogli anche lesioni personali per averlo strattonato. I giudici di merito evidenziano come NOME, fratello del minore XXXXX, avesse inviato al teste un messaggio e una foto raffigurante le lesioni subite dal fratello e come entrambi i fratelli avessero riferito al padre della presenza del teste nell’episodio richiamato, verificatosi peraltro sul marciapiede frontistante a quello dove il figlio del teste gestisce un bar.
Venendo al secondo motivo, anch’esso Ł manifestamente infondato.
Nella fattispecie in esame, il percorso logico seguito dalla Corte territoriale, con motivazione scevra da manifesta illogicità e da errori di diritto, quindi non censurabile in
questa sede, muove dalla ritenta attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese e dai riscontri costituiti dalla deposizione testimoniale diretta di
XXXXXXXXXXXXXX, che ha confermato l’episodio del 21/06/2020, e dal certificato medico relativo all’episodio del 18/05/2020. I giudici di merito hanno descritto dettagliatamente e senza vizi logici gli episodi vessatori e molesti contestati nel capo di imputazione. I componenti della famiglia hanno, infatti, riferito innanzitutto in ordine agli episodi verificatisi nella seconda metà del 2017 e nella prima metà del 2018, chiarendo che l’imputato aveva piø volte minacciato XXXXXXXXXXXXXXXX, mimando il gesto del taglio della gola, per poi minacciare tutti i membri della famiglia che si trovavano in un baretto del paese; il 26/11/2019 XXXXXXXXXXXXX era stato aggredito con una spranga e colpito alla schiena; n e l maggio 2 0 2 0 i l r i c o r r e n t e a v e v a n u o v a m e n t e minacciato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mimando il taglio della gola, mentre il 18/05/2020
NOME erano stati raggiunti dall’imputato che aveva strattonato il minore NOME, facendolo cadere per poi denudarsi ed afferrare la mano di NOME, tentando di portarla ai suoi organi genitali; nel mese di giugno 2020 si erano poi susseguiti piø episodi nei quali il ricorrente li aveva molestati con sguardo minaccioso, creando poi le condizioni per uno scontro tra vetture, infine tentando di colpire NOME con una spranga di ferro, ove non avesse ritirato la denuncia. Quest’ultimo episodio ha trovato chiaro riscontro nella deposizione di NOME che aveva avvertito NOME del sopraggiungere dell’imputato con una spranga di ferro in mano per poi sentirlo proferire minacce se NOME non avesse ritirato la denuncia. Anche l’episodio del 18/05/2020 Ł riscontrato dalla certificazione medica attestante le lesioni subite dal minore NOME. La Corte territoriale ha poi chiarito non illogicamente che le minacce avvenivano in assenza di testimoni, in ragione della esigua popolazione abitante il comune di Craco, di 599 abitanti al 31/08/2023, di poco superiore, 726 abitanti, nel 2017. Entrambe le sentenze di merito hanno anche logicamene spiegato i motivi a fondamento della ritenuta inattendibilità delle sorelle XXXXXX e del teste XXXXXX che non hanno riscontrato gli episodi del 15/06/2020 e del 18/05/2020, come sopra riportato al paragrafo 2, per cui la forza dimostrativa dell’apparato dimostrativo non risulta compromessa dalle prove di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione.
Il ricorrente lamenta l’assenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia per difetto dell’abitualità dei comportamenti vessatori e per l’assenza della volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma, con la consapevolezza della loro idoneità a produrre danni, una differente lettura dell’accaduto come ricostruito nelle fasi processuali di merito e non si tiene conto del fatto che l’orizzonte di verifica della Corte di cassazione Ł circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l’interpretazione delle norme applicate, sicchŁ sono insindacabili profili ricostruttivi della versione dei fatti compiuta dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova, nØ Ł consentito proporre al sindacato di legittimità una mera ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di accertamento nel processo (cfr. ex multis Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280331; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, COGNOME, Rv. 264441).
Rileva il Collegio che la lamenta assenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. Ł, infatti, smentita dalla lettura della pronuncia impugnata, che consente di rilevare la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza per il delitto di atti persecutori, sicchØ la pretesa violazione della legge penale sostanziale si traduce in enunciati volti ad attaccare la ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità, insistendo sostanzialmente su una possibile ed alternativa ricostruzione a quella operata dai giudici di merito, che colloca il motivo in esame ai limiti dell’ammissibilità, non tenendo conto del fatto che l’orizzonte di verifica della Corte di cassazione Ł circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l’interpretazione delle norme applicate, sicchŁ sono insindacabili profili ricostruttivi della versione dei fatti compiuta dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova, nØ Ł consentito proporre al sindacato di legittimità una mera ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di accertamento nel processo (cfr. ex multis
Sez. 5, n. 3781 del 24/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280331; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, COGNOME, Rv. 264441).
Sulla base degli elementi probatori acquisiti, i giudici di merito hanno logicamente rilevato l’abitualità delle condotte del prevenuto, in quanto reiterate e persistenti nel tempo, connotate dalla progressiva attitudine lesiva nei confronti dell’integrità fisica e psichica delle parti lese, e tali da determinare l’evento previsto dalla norma, vale a dire il grave e perdurante stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per la propria incolumità, come testimoniato dalla modifica del domicilio di XXXXXXXXXXXXX, trasferendosi dalla nonna in provincia di Potenza, e dalle difficoltà incontrate da XXXXXXXXXXXXX, nel dormire da solo e nel recarsi a scuola non accompagnato (cfr., pagina 14 della sentenza di primo grado). Tanto in sintonia con l’orientamento costante di questa Corte secondo cui l’elemento soggettivo Ł integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere piø condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, S., Rv. 279726).
Va rammentato, in proposito, che, nel delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale e di danno, l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la necessaria reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto Ł proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice, sicchØ ciò che rileva non Ł la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 7899 del 14/6/2019, P., Rv. 275381; Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081).
Va ricordato, infine, l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non Ł, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma Ł altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. ¨ quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME