Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
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SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME , nato a om issis avverso la sentenza del 18-05-2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 maggio 2023, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del 9 dicembre 2021, con cui il Tribunale AVV_NOTAIO aveva condannato COGNOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 527, com cod. pen., a lui contestato per essersi masturbato all’interno della p autovettura fissando insistentemente una bagnante che si trovava sulla pubbli via, nelle immediate vicinanze di una spiaggia abitualmente frequentata anche d numerosi minori; fatto commesso in AVV_NOTAIO I il 13 maggio 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, si impone una breve ricostruzione dei fatti di causa.
e -E
Emerge in particolare dalle due conformi sentenze di merito che il 13 maggio 2018
la ragazza COGNOME COGNOME , mentre si trovava lungo la litoranea di AVV_NOTAIO , su una pedana limitrofa al “I AVV_NOTAIO L, notava, a due-tre metri di distanza, una Fiat Punto parcheggiata vicino al marciapiedi, con all’interno un uomo che, spogliatosi di una maglietta, iniziava a masturbarsi, al che la ragazza si spostava in modo da rimanere coperta da un muretto che delimitava la spiaggia, ma l’uomo a sua volta spostava l’auto per poter osservare meglio la ragazza che aveva fissato negli occhi. A quel punto, la giovane chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, dopo aver annotato il numero della targa dell’auto, che intanto si era allontanata.
Di lì a poco, verso le 15.35, sopraggiungeva personale della Questura di AVV_NOTAIO, che non rinveniva né l’auto segnalata, né la ragazza che aveva sollecitato l’intervento degli operanti, riscontrando tuttavia la presenza in spiaggia di alcuni bambini accompagnati dai genitori; tramite accertamenti presso il P.R.A., gli agenti risalivano all’individuazione dell’intestatario dell’auto, la cui targa era stat segnalata dalla denunciante: si trattava del ricorrente’ COGNOME R.A. RAGIONE_SOCIALE l, del quale peraltro la
C.O.
aveva fornito nell’immediatezza una compiuta descrizione fisica.
Va in ogni caso rilevato che in dibattimento C.O. ha riconosciuto l’uomo intento a masturbarsi nell’auto parcheggiata sul lungomare in R.A. . Questi, nel suo esame, pur ammettendo la sua presenza sulla litoranea il 13 maggio 2018, ha tuttavia affermato di trovarsi lì per eseguire un allenamento sulla sabbia, anche se poi ha optato per un tuffo in acqua, per cui, non indossando il costume, ha deciso di cambiarsi in auto, installando a tal fine il parasole sul parabrezza e accertandosi che non passasse nessuno; indossato il costume, egli ha tuttavia ricevuto la telefonata di un amico, che lo esortava a raggiungerlo a [ AVV_NOTAIO
Orbene, i giudici di merito, all’esito di un razionale percorso argomentativo, hanno ritenuto credibile la narrazione di
C.O.
, rimarcandone la precisione, la linearità e la spontaneità, risultando inconferenti le deduzioni del geom. AVV_NOTAIO circa la visibilità della persona presente nel veicolo, avendo il teste verificato lo stato dei luoghi solo dopo qualche tempo dal fatto, pervenendo a conclusioni non verificabili, posto che nel frattempo le pedane sul lido erano state rimosse.
Tanto premesso, appare immune da censure la qualificazione giuridica del fatto, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello operato buon governo del principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 2903 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280826 e Sez. 3, n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914), secondo cui, per integrare il reato di atti osceni all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell’art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede l’effettiva presenza di due o più minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori, essendosi altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, Rv. 271811) che per “luogo abitualmente frequentato da minori” si intende non un
sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistic presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.
Ora, nel caso di specie, ribadito che si è in presenza di un reato di per concreto, non può sottacersi che l’atto osceno (ossia il gesto di autoerotism stato compiuto in pieno giorno e in periodo primaverile su una litoranea da cui accedeva a una spiaggia contraddistinta dalla presenza di un lido balneare risultando la concretezza del pericolo salvaguardato dalla norma incriminatric confermata dal fatto che, come riferito dall’assistente capo COGNOME, giunto po dopo la segnalazione della involontaria spettatrice della masturbazione, vi era diversi minori sull’arenile, come del resto facilmente prevedibile ex ante.
Né infine rileva il fatto che l’imputato si trovasse all’interno della sua auto parabrezza coperto dal parasole, atteso che l’atto osceno (compiuto nell’au parcheggiata) è stato nitidamente percepito dai finestrini da un’ignara ragazza c si trovava in prossimità dell’accesso alla spiaggia, risultando il contesto sp temporale idoneo a consentire l’agevole visibilità del gesto scabroso realizzato
Di qui l’infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità.
Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. deve essere disatteso, da ciò scaturendo la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 20/03/2024