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Atti osceni aggravati: quando il reato sussiste

La Corte di Cassazione conferma la condanna per atti osceni aggravati a carico di un uomo sorpreso a masturbarsi nella propria auto vicino a una spiaggia. La sentenza chiarisce che per configurare l’aggravante non è necessaria la presenza effettiva di minori, ma è sufficiente la probabilità della loro presenza. Inoltre, l’interno di un veicolo è considerato luogo esposto al pubblico e la visibilità dell’atto, anche se parzialmente celato, è sufficiente a integrare il reato di pericolo concreto.

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Pubblicato il 28 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Atti osceni aggravati: la visibilità dall’auto e la vicinanza a luoghi per minori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24267/2024, si è pronunciata su un caso di atti osceni aggravati, fornendo chiarimenti cruciali sulla configurabilità del reato quando commesso all’interno di un’automobile e in prossimità di luoghi abitualmente frequentati da minori. La decisione sottolinea come la probabilità della presenza di minori sia sufficiente per l’aggravante e come la percezione dell’atto dall’esterno integri il reato, anche se l’autore tenta di nascondersi.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine da un episodio avvenuto nel mese di maggio su una litoranea. Una ragazza, mentre passeggiava, notava un uomo all’interno di una Fiat Punto parcheggiata a pochi metri di distanza che, dopo essersi spogliato di una maglietta, iniziava a masturbarsi fissandola. La giovane, sentendosi a disagio, si spostava per nascondersi dietro un muretto, ma l’uomo riposizionava l’auto per continuare a osservarla. A quel punto, la ragazza annotava la targa del veicolo e allertava le forze dell’ordine.

Giunte sul posto, le autorità non trovavano più l’auto né la ragazza, ma riscontravano la presenza di alcuni bambini con i genitori sulla spiaggia adiacente. Grazie alla targa, gli agenti identificavano il proprietario del veicolo, poi riconosciuto in sede di dibattimento dalla testimone come l’autore del gesto.

L’imputato si difendeva sostenendo di essersi fermato solo per cambiarsi e fare un bagno, utilizzando un parasole per garantirsi la privacy. Tuttavia, i giudici di merito ritenevano più credibile la versione della ragazza, condannando l’uomo in primo e secondo grado.

Il ricorso in Cassazione e i motivi di doglianza

La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su due argomenti principali:
1. Mancanza di concreta visibilità: Secondo il ricorrente, trattandosi di un atto commesso in un luogo esposto al pubblico (l’auto) e non in un luogo pubblico, era necessario dimostrare la concreta visibilità del gesto, cosa che a suo dire non era avvenuta, anche per la presenza del parasole.
2. Assenza dell’aggravante: La difesa contestava la qualificazione della spiaggia come “luogo abitualmente frequentato da minori” in quel periodo dell’anno (metà maggio) e in quell’orario (le 15:00), sostenendo che non vi fossero prove di una presenza sistematica di minori.

Le motivazioni della Cassazione sugli atti osceni aggravati

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, rigettando entrambe le argomentazioni difensive e confermando la condanna. I giudici hanno chiarito due principi fondamentali.

La nozione di “luogo abitualmente frequentato da minori”

La Corte ha ribadito che per integrare l’aggravante prevista dall’art. 527, comma 2, del codice penale, non è necessaria la prova dell’effettiva presenza di minori al momento del fatto. È invece sufficiente che il reato sia commesso in un luogo in cui la loro presenza sia altamente probabile secondo una valutazione statistica e attendibile. Una litoranea che dà accesso a una spiaggia con uno stabilimento balneare, anche in un periodo primaverile, rientra pienamente in questa categoria. La circostanza che la polizia, poco dopo, abbia effettivamente trovato dei minori sull’arenile ha ulteriormente rafforzato la concretezza del pericolo.

La visibilità dell’atto nel luogo esposto al pubblico

Per quanto riguarda la visibilità, la Cassazione ha precisato che, sebbene l’interno di un’auto sia un luogo esposto al pubblico (richiedendo quindi un accertamento del pericolo in concreto), nel caso di specie tale pericolo si è pienamente realizzato. L’atto osceno è stato infatti “nitidamente percepito dai finestrini da un’ignara ragazza”. Il fatto che l’autore si trovasse all’interno del veicolo, anche con un parasole, non è stato sufficiente a escludere la punibilità, poiché il contesto spazio-temporale ha comunque consentito un’agevole visibilità del gesto scabroso. Di conseguenza, l’offesa al pudore pubblico si è concretizzata.

Conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di atti osceni aggravati. Stabilisce che la tutela dei minori è anticipata a un livello di probabilità, senza richiedere la loro presenza fisica come condizione per l’aggravante. Inoltre, chi compie tali atti in luoghi esposti al pubblico, come un’automobile, non può invocare una presunta privacy se il suo comportamento è comunque percepibile dall’esterno, rendendo concreto e punibile il pericolo per la pubblica decenza.

Per configurare il reato di atti osceni aggravati è necessaria la presenza effettiva di minori?
No, secondo la Corte di Cassazione non è richiesta l’effettiva presenza di due o più minori. È sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi dove vi sia la significativa probabilità della loro presenza, come una spiaggia o le sue immediate vicinanze, anche in periodo primaverile.

Un atto osceno commesso all’interno di un’auto parcheggiata su una via pubblica è punibile?
Sì. L’interno di un veicolo parcheggiato in un luogo pubblico è considerato un “luogo esposto al pubblico”. Se l’atto, pur avvenendo in uno spazio privato, è concretamente visibile dall’esterno da un numero indeterminato di persone, il reato sussiste in quanto si realizza il pericolo concreto di offesa al pudore.

L’uso di un parasole in auto per coprirsi esclude la responsabilità per atti osceni?
No, non necessariamente. Se, nonostante l’uso del parasole, l’atto osceno viene comunque nitidamente percepito dall’esterno, come nel caso esaminato in cui una passante ha visto chiaramente la scena dai finestrini, la responsabilità penale non è esclusa perché la visibilità del gesto si è comunque verificata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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