Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 110 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 18/12/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 18/06/2024, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 06/12/2023, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli, riduceva la pena irrogatagli e confermava nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., nonchØ la apparenza e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti RAGIONE_SOCIALEa univocità e RAGIONE_SOCIALEa idoneità degli atti; che, con riferimento al primo aspetto, Ł pacifico che il ricorrente si trovasse ad una distanza di circa duecento/trecento metri da una pluralità di esercizi commerciali, per cui l’individuazione del RAGIONE_SOCIALE Sisal quale obbiettivo RAGIONE_SOCIALE‘azione criminosa Ł una mera ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘agente operante; che, sotto il secondo profilo, l’idoneità causale RAGIONE_SOCIALEa condotta Ł stata valutata con riferimento ai mezzi usati dall’imputato (il possesso di una pistola scacciacani e di uno scaldacollo) e non in relazione ad atti da lui compiuti; che i predetti mezzi al piø consentirebbero di ipotizzare una idoneità in astratto, atteso che il loro possesso non dà il via a nessun processo causale, nØ rende individuabile a priori alcuna specifica forma delittuosa; che, invero, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa distanza di circa duecento/trecento metri dall’ipotetico obbiettivo, RAGIONE_SOCIALEa presenza di
numerosissime attività commerciali nella stessa via e del possesso di una pistola giocattolo ancora non estratta fino al momento del fermo da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente operante, l’COGNOME avrebbe potuto commettere i reati di violazione di domicilio, violenza privata, minaccia, estorsione, lesioni ed altro; che, in conclusione, se indossare uno scaldacollo non esclude che possa servire a travisare il proprio volto o comunque a commettere una rapina, a fortiori neppure dimostra la sua univoca direzione a commettere proprio quel delitto (la rapina), peraltro proprio in danno di quella attività commerciale (il centro Sisal), come ipotizzato dal verbalizzante in forza di una sua personale convinzione investigativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per non essere consentito l’unico motivo cui Ł affidato, in quanto Ł reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi (cfr., per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
1.1. Invero, premesso che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (cfr., ex multis , Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282 – 01; Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963 – 01), la Corte territoriale, con motivazione del tutto esaustiva e prova di aporie logiche, ha evidenziato come l’NOME si fosse coperto il volto con uno scaldacollo e come, in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, si stesse dirigendo verso l’ingresso secondario RAGIONE_SOCIALEa sala scommesse; come l’azione fosse stata interrotta per cause indipendenti dalla volontà RAGIONE_SOCIALE‘imputato, vale a dire a causa RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALE‘appartenente alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine; come tali circostanze, cadute sotto la diretta percezione RAGIONE_SOCIALE‘agente operante, fossero cristallizzate nel verbale di arresto, legittimamente utilizzato in sede di giudizio abbreviato. Tale trama argomentativa risulta congrua e priva di vizi logici. Peraltro, tutti i rilievi in fatto mossi dal difensore – che allo stato hanno una chiave probatoria univoca di lettura – avrebbero al piø potuto assumere un significato diverso e, in astratto, arrivare a smentire o mettere in dubbio l’Accusa nel corso di un ipotetico sviluppo dibattimentale di un giudizio ordinario a cui, tuttavia, la parte si Ł volontariamente sottratta.
1.2. Orbene, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione Ł quella RAGIONE_SOCIALEa critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione Ł, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
1.2.1. Il motivo di ricorso in cassazione Ł, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, COGNOME, non massimata).
1.2.2. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il motivo di ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così Ł deciso, 18/12/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME