Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38968 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poichØ la Corte territoriale ha osservato che, nel caso di specie considerata la gravità della condotta minatoria posta in essere con l’uso di armi, tenuto conto della mancata prova da parte della difesa circa l’irrisorietà delle somme estorte dall’imputato non ricorrono i presupposti per l’applicabilità della speciale tenuità, sulla base di una congrua motivazione, coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante in parola, nei delitti di rapina e di estorsione, non Ł sufficiente valutare il danno patrimoniale cagionato per verificare che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale Ł stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in questa sede, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685; Sez. 2. n. 45985 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che generico perchØ non connotato da concreta specificità, risulta manifestamente infondato, ove si consideri che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati
Ord. n. sez. 14437/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. 19963/2025
preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione» (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 – 01). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno negato le suddette attenuanti sulla base di un’adeguata motivazione, sottolineando la gravità della condotta realizzata dall’odierno ricorrente, ritenendola ostativa ad una ulteriore mitigazione della pena come determinata dal giudice di primo grado;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME