Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/04/1998
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di ricettaz aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al cons orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), ha fondato la responsabilit dell’imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornir giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza fu rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 1 della se impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l violazione degli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen. conseguente al manc riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di specia tenuità e delle circostanze attenuanti generiche, è in parte manifestame infondato ed in parte non consentito in sede di legittimità;
rilevato che correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di c all’art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il giudice di primo grado ha già tenuto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazio fatto ex art. 648, comma secondo, cod. pen. (vedi pag. 1 della sente impugnata), in tal modo correttamente conformandosi all’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, che il collegio condivide e ribadisc il quale la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenui compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione solo nel solo ca cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio s particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata di ricet poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia sta valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune d all’art. 62 n. 4 cod. pen. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché co una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all’art. 648, comma secondo, co pen. (Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, COGNOME, Rv. 182221; Sez. 7, n. 19744 de 26/01/2016, COGNOME, Rv. 266673; Sez. 2, n. 22454 del 16/02/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fin mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 1 della sentenza impugnata). Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenz legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è suffi
un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 COGNOME, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Consi GLYPH e estensore
Il Presi nte