Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22868 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 05/11/1966
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso -con il quale si sostiene che il fatto andava qualificato quale furto- risulta apodittico e assertivo nella parte in cui si sostiene che l’imputato sarebbe l’autore del reato presupposto;
che, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’inattendibilità delle dichiarazioni confessorie dell’imputato circa il coinvolgimento nei furti presupposti alla luce dei plurimi elementi indicati);
ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 648, quarto comma, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati;
che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene Ł un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non Ł esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Se z. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118 – 01);
che, inoltre, l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochØ irrisorio, sia quanto al valore in sØ della cosa sottratta, che in relazione al pregiudizio complessivo subito dalla parte offesa e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275950 – 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695 – 01);
che, nel caso specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del mancato riconoscimento (si veda, in particolare, pag. 10 sul valore non modesto dei beni ricettati e sul disvalore della condotta);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME