Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45966 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a IESOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 26/09/2022 della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza in data 27/09/2019 del Tribunale di Venezia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
Vizio di omessa motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche;
Violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche.
Violazione di legge in relazione all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, pen., erroneamente ritenuta incompatibile con l’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo cod. pen..
4.Ciò premesso il ricorso è inammissibile.
4.1. I primi due motivi di ricorso sono privi di reali censure, in quanto si risol generiche asserzioni di erroneità e di omessa motivazione che, in realtà, non si confrontan con la motivazione della sentenza impugnata, che ha trattato il tema al paragrafo 4.3. del sentenza impugnata.
Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
4.2. Il motivo di ricorso relativo alla compatibilità dell’art. 648, comma secondo, cod. con l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell’attenuan 62, comma primo, n. 4 cod. pen. spiegando che il limitato pregiudizio economico era già stat valutato in seno all’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen..
Tale motivazione è la corretta applicazione del principio di diritto (pure richiamat magistrati dell’appello) secondo cui «In tema di ricettazione, la circostanza attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel s caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio su particolare tenuità del fatto», (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, R 266673 – 01.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.