Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34172 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
Sent. n. 1244/2025 sez.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
PU – 24/09/2025-
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata in data 08/09/2025 con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alle statuizioni concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen .;
preso atto che l’ AVV_NOTAIO, difensore di entrambi i ricorrenti, non depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in data 05/03/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Benevento che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di rapina impropria, in concorso tra loro e con altra persona non identificata e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 116 comma secondo, cod. pen., aveva irrogato la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia che ha depositato due distinti atti di impugnazione articolando, in ciascuno, due motivi di contenuto identico.
2.1.Con il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62 bis cod. pen. e l ‘ illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
La Corte di appello ha omesso di considerare la presenza di elementi positivi che giustificavano la concessione della diminuente e segnatamente: il ruolo di minore partecipazione al fatto come ricavabile dalla riconosciuta ipotesi di concorso anomalo, l’am missione degli addebiti e le scuse presentate alla persona offesa che sono sintomo di leale comportamento processuale, nonché la giovane età degli imputati e la circostanza che l’azione predatoria trova la sua causa nella loro precaria condizione economica.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’ erronea applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte di appello non ha considerato che oggetto dell’azione predatoria è stato uno scatolone di sigarette il cui valore commerciale non risulta accertato e, che, dopo l ‘ illegale sottrazione, non avrebbe più potuto essere immesso regolarmente sul mercato; neppure ha tenuto in debito conto l’assenza di partecipazione materiale dell’imputato all’azione violenta in danno della persona offesa in quanto questi era passeggero e non conducente della vettura che aveva continuato la marcia anche quando la vittima aveva afferrato il volante della stessa per fermarla e recuperare la refurtiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i ricorsi, di contenuto identico e pertanto valutabili congiuntamente, sono inammissibili.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato.
A fronte di atti di appello contraddistinti da genericità in quanto privi di serio confronto con la sentenza di primo grado che aveva escluso la diminuente in considerazione dei plurimi precedenti penali, anche specifici, e del carattere recessivo della intervenuta tardiva ammissione degli addebiti da parte degli imputati, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato il diniego evidenziando l’assenza di elementi positivi ulteriori e diversi da quanto già valorizzato dal primo giudice in senso favorevole con il riconoscimento dell’ipotesi attenuata del concorso anomalo e ribadendo che le condotte confessorie non potevano considerarsi fattori di mitigazione del trattamento sanzionatorio in quanto tenute soltanto in udienza quando il quadro a carico degli odierni ricorrenti era ormai cristallizzato.
Va ricordato il consolidato orientamento di questa Corte per il quale l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola, sicchè è sufficiente che il giudice di merito si limiti a dar conto della assenza di concreti elementi o circostanze meritevoli di apprezzamento a tale fine (Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241).
Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, oggetto del presente procedimento, occorre altresì valutare gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Ed invero, in reato in questione, ancorché incluso nel titolo XIII del secondo libro del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio, ha natura plurioffensiva,
in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante, solo ove la valutazione globale del fatto sia di speciale tenuità rispetto ai pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez.U n. 4124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095, in motivazione).
A fronte di una doglianza difensiva assai generica in quanto incentrata – pur in presenza di un illecito plurioffensivo- sul fatto che il valore economico della refurtiva non era quantificato in atti- la Corte di appello ha motivatamente escluso la diminuente proprio sul duplice rilievo che erano stati sottratti 6 chilogrammi di tabacchi, dunque beni di valore certamente non esiguo, e che l’azione predatoria era stata realizzata con alto grado di violenza alla persona.
Tale valutazione è in linea con i ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sicché l’apprezzamento del giudice di merito, risultando immune da vizi logico-giuridici, si sottrae a censure in questa sede.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2025
La Consigliera estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME