Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37651 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME (TARGA_VEICOLO) nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 23 luglio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME in relazione due reati di concorso in rapina aggravata (capo A e C della rubrica delle imputazioni) e di concorso in furto aggravato (capo C). Reati consumati in un arco temporale ricompreso tra il 19 ottobre 2018 ed il 12 marzo 2019.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al principio di retroattività della legge penale piø sfavorevole ed alla commisurazione della pena non avendo da un lato la Corte di appello correttamente motivato in ordine ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato ed avendo, dall’altro, adottato una motivazione contraddittoria indicando elementi negativi del fatto che stridono con l’avvenuto riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’applicazione della circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 625-bis cod. pen. non richiedendo l’applicazione di tale disposizione che il contributo dell’imputato porti all’individuazione di un complice rimasto ignoto ma essendo sufficiente che porti ad un mero rafforzamento della prova;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione ala mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. stante il fatto che in relazione ai fatti di rapina contestati ai capi A e C della rubrica delle imputazioni non risulta che l’imputato ha prodotto lesioni o danni fisici alle persone offese.
Ord. n. sez. 15326/2025
Rilevato che tutti i motivi di ricorso sopra indicati sono manifestamente infondati che , quanto al primo ed al terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata risulta motivata in modo congruo e non illogico, essendo state debitamente spiegate le ragioni che hanno portato alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato che all’evidenza non presentano i vizi denunciati dal ricorrente;
che quanto al trattamento sanzionatorio lo stesso non ha portato all’applicazione di una pena illegale essendo il regime sanzionatorio applicato compatibile con l’assetto normativo vigente all’epoca di consumazione dei fatti non essendo ravvisabile la dedotta violazione riguardante l’applicazione dell’art. 2 cod. pen.;
che, in ogni caso, il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che , in particolare, i giudici di appello, nel rilevare come nel caso di specie non ricorra alcuna violazione delle regole sull’applicazione della legge piø favorevole all’imputato, hanno provveduto ad integrare la motivazione resa dal primo giudice, evidenziando la congruità della pena base applicata rispetto al disvalore ed alla gravità del fatto commesso (si veda pagina 6 della sentenza impugnata), in conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «Non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 – 01);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
che, anche con riguardo al mancato riconoscimento all’imputato della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. la sentenza impugnate risulta non solo adeguatamente motivata ma anche rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte di legittimità che ha chiarito che ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non Ł sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale Ł stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicchØ può farsi luogo all’applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02) e, ancora, che «In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non Ł applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonchØ degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 – 02).
Considerato poi che la valutazione di manifesta infondatezza investe anche il secondo motivo di ricorso atteso che la doglianza difensiva prospetta enunciati ermeneutici
in palese contrasto con il dato normativo atteso che l’art. 625-bis cod. pen. prevede l’applicazione della circostanza attenuante nel caso in cui il colpevole, prima del giudizio, «abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare»;
che la Corte di appello ha correttamente evidenziato che il complice dell’odierno ricorrente era già stato individuato al momento dell’interrogatorio di quest’ultimo con la conseguenza che le indicazioni fornite dall’imputato hanno al piø rafforzato la prova nei confronti del concorrente nei reati ma non ne hanno certo consentito l’individuazione.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME