Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23314 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
inoltre:
Parte civile
avverso la sentenza del 03/07/2024 della Corte d’appello di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3.7.2024, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ad alcuni reati (capi 4 e 5) ascritti a NOME COGNOME, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità dell’imputato per i restanti reati (capi 1, 2, e 3) di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. 309/90 e 628, commi 1 e 3, cod. pen.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai seguent profili: i) mancata concessione delle attenuanti generiche; ii) mancata concessi delle diminuenti speciali di cui agli artt. 74, comma 7, e 73, comma 7, d.P 309/90; iii) mancata concessione dell’attenuante del contributo minimo di c all’art. 114 cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il diniego del attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta sorretto da motivaz immune da censure, avendo la Corte territoriale precisato che il riconosciment delle stesse deve fondarsi su presupposti differenti rispetto alla riconos attenuante della collaborazione e non avendo, pertanto, ravvisato ulteri elementi positivi valorizzabili ai fini che qui rilevano, secondo una ponderata e arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sed legittimità.
5.2. Il secondo motivo è parimenti insindacabile, avendo i giudicanti ritenu non provati i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui al comm degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, secondo considerazioni di merito che n possono essere rimesse in discussione in questa sede.
5.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente volto sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova conformemente apprezza da entrambi i giudici del merito, ai fini del riconoscimento dell’attenuante d all’art. 114 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 3), a fronte di una che ha motivatamente riscontrato il fondamentale ruolo di “vedetta” del prevenut nella rapina perpetrata con armi e conclusasi con il ferimento di una delle pers offese.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di col nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equ quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
ammende.
Così deciso il 30 aprile 2025
Il Consigli
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estensore
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Il Presiden